DIRETTIVA 1971/305/CEE DEL 26.7.1971 (APPALTI DI LAVORI)
Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
Il Consiglio delle Comunita’ europee,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ economica europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 66 e l’articolo 100,
visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla liberta’ di stabilimento, in particolare il Titolo IV, B 1,
visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, in particolare il Titolo V C e) 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la realizzazione simultanea della liberta di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli stati membri per conto dello stato, degli enti pubblici territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico richiede, parallelamente all’eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;
considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli stati membri;
considerando che il Consiglio, nella sua dichiarazione relativa ai programmi generali predetti, ha sottolineato la necessita di effettuare il coordinamento in questione in base ai principi seguenti: divieto delle prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, sufficiente pubblicita’ degli appalti, elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione e istituzione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l’osservanza di tali principi;
considerando che gli enti che gestiscono attualmente negli stati membri i servizi di trasporto sono sia di diritto pubblico, sia di diritto privato; che, conformemente agli obiettivi della politica comune dei trasporti, occorre assicurare la parita ‘di trattamento, non solo tra le imprese che svolgono la loro attivita’ nell’ambito di un solo tipo di trasporto, ma anche tra una di queste imprese e quelle che svolgono la loro attivita’ nell’ambito degli altri tipi di trasporto;
considerando pertanto che, fin quando non saranno adottate, in materia di coordinamento delle procedure, disposizioni che tengano conto della particolare situazione summenzionata, e opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli enti di cui sopra che, in base al loro stato giuridico, vi rientrerebbero;
considerando che in materia di appalti di lavori pubblici e necessario evitare che i servizi di produzione, di erogazione e di trasporto d’acqua e di energia siano sottoposti a regimi differenti a seconda che essi dipendano dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico o che abbiano una distinta personalita’ giuridica; che e quindi necessario escludere dal campo di applicazione della direttiva quelli dei servizi di cui sopra che in base al loro stato giuridico vi rientrerebbero, in attesa che l’esperienza acquisita permetta di adottare una soluzione definitiva al riguardo;
considerando che e necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi debbono pero essere espressamente limitati;
considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare e inferiore a 1.000.000 di unita di conto possono, per il momento, non essere sottoposti alla concorrenza quale e organizzata dalla presente direttiva e che e pertanto opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti; che, in base all’esperienza acquisita, la commissione sottoporra’ successivamente al consiglio una nuova proposta di direttiva intesa a ridurre l’importo a partire dal quale le misure di coordinamento saranno applicabili agli appalti di lavori pubblici;
considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicita’ Comunita’ria dei relativi bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunita’ di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni; che, piu’ in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicita’ ha per fine di permettere agli imprenditori degli stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l’offerta in conformita’ delle condizioni prescritte;
considerando che le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com’e consuetudine negli stati membri, nel capitolato d’oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente,
ha adottato la presente direttiva:
Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1
(articolo sostituito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
Ai fini della presente direttiva:
a) gli “appalti di lavori pubblici” sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attivita’ di cui all’allegato II o di un’opera di cui alla lettera c) oppure di far eseguire, con qualsiasi mezzo, un’opera rispondente ai bisogni specificati dall’amministrazione aggiudicatrice;
b) si considerando “amministrazioni aggiudicatrici” lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico nonche’ le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
– istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
– dotato di personalita’ giuridica, e
– la cui attivita’ e’ finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione e’ soggetta a controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza e’ costituito da membri piu’ della meta’ dei quali e’ designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi degli organismi o delle categorie di organismi di diritto pubblico che possiedono i requisiti di cui alla presente lettera, secondo comma figurano nell’allegato I. Questi elenchi devono essere il piu’ completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all’articolo 30 ter. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;
c) s’intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per se’ esplica una funzione economica o tecnica;
d) la “concessione di lavori pubblici” e’ un contratto che presenta le stesse caratteristiche di quelle contemplate alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione di lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo;
e) le “procedure aperte” sono le procedure nazionali in cui ogni impresa interessata puo’ presentare un’offerta;
f) le “procedure ristrette” sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
g) le “procedure negoziate” sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o piu’ di esse i termini del contratto;
h) l’imprenditore che ha presentato un’offerta e’ designato con il termine “offerente”; chi ha chiesto un invito a partecipare a una procedura ristretta e negoziata, e’ destinato con il termine “candidato”.
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Testo iniziale
Ai sensi della presente direttiva:
a) gli “appalti di lavori pubblici ” sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un imprenditore, persona fisica o giuridica, ed un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto una delle attivita’ di cui all’articolo 2 della direttiva del consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali;
b) sono considerate “amministrazioni aggiudicatrici ” lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico enumerate nell’Allegato I;
c) l’imprenditore che ha presentato un’offerta e designato con l’espressione ” offerente “; chi ha sollecitato un invito a partecipare ad una procedura ristretta e designato con l’espressione “candidato”.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
(articolo sostituito)
Ai fini della presente direttiva
a) gli “appalti di lavori pubblici” sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attivita’ di cui all’allegato II o di un’opera di cui alla lettera c) oppure di far eseguire, con qualsiasi mezzo, un’opera rispondente ai bisogni specificati dall’amministrazione aggiudicatrice;
b) si considerando “amministrazioni aggiudicatrici” lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico nonche’ le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
– istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
– dotato di personalita’ giuridica, e
– la cui attivita’ e’ finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione e’ soggetta a controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza e’ costituito da membri piu’ della meta’ dei quali e’ designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi degli organismi o delle categorie di organismi di diritto pubblico che possiedono i requisiti di cui alla presente lettera, secondo comma figurano nell’allegato I. Questi elenchi devono essere il piu’ completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all’articolo 30 ter. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;
c) s’intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per se’ esplica una funzione economica o tecnica;
d) la “concessione di lavori pubblici” e’ un contratto che presenta le stesse caratteristiche di quelle contemplate alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione di lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo;
e) le “procedure aperte” sono le procedure nazionali in cui ogni impresa interessata puo’ presentare un’offerta;
f) le “procedure ristrette” sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
g) le “procedure negoziate” sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o piu’ di esse i termini del contratto;
h) l’imprenditore che ha presentato un’offerta e’ designato con il termine “offerente”; chi ha chiesto un invito a partecipare a una procedura ristretta e negoziata, e’ destinato con il termine “candidato”.
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Articolo 1 bis
(articolo sostituito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.
2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della Nomenclatura generale delle attivita’ economiche nelle Comunita’ europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.
Articolo 1 ter
(articolo sostituito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori, le regole di pubblicita’ definite all’articolo 12, paragrafi 3, 6, 7 e 9 a 13, nonche’ all’articolo 15 bis sono applicabili a tale contratto se il suo valore e’ pari o superiore a 5 000 000 di ecu.
2. L’amministrazione aggiudicatrice puo’:
– imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facolta’ per i candidati di aumentare detta percentuale; questa percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;
– oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.
3. Se il concessionario e’ egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b), egli e’ tenuto, per i lavori da fare eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.
4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicita’ definite all’articolo 12, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13, nonche’ all’articolo 15 ter, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 5 000 000 ecu. Tuttavia, non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori soddisfa le condizioni d’applicazione dei casi elencati all’articolo 5, paragrafo 3.
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione ne’ le imprese ad esse collegate.
Per “impresa collegata” s’intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per via della proprieta’, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presuppone l’influenza dominante se un’impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un’altra impresa:
– detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa
o
– dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa
o
– puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco tassativo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese
Articolo 2
(articolo abrogato dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
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Testo iniziale
Nell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le loro procedure nazionali, adattate alle disposizioni della presente direttiva.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
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Articolo 3
(articolo sostituito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
La presente direttiva non riguarda:
a) gli appalti di lavori attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali;
b) gli appalti di lavori attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nella misura in cui tali appalti abbiano per oggetto la produzione, il trasporto e l’erogazione di acqua potabile, nonche’ dalle amministrazioni aggiudicatrici la cui principale attivita’ consiste nella produzione e nell’erogazione di energia;
c) gli appalti di lavori se essi sono dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o se lo esige la tutela degli interessi essenziali di tale Stato.
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Testo iniziale
1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici concludono un contratto analogo a quelli di cui all’articolo 1, lettera a), ma in cui la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo, le disposizioni della presente direttiva non sono applicabili a tale contratto, detto “di concessione”. In tutti gli altri casi, il ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e obbligatorio.
2. Quando il concessionario e egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici, egli deve ricorrere, per i lavori da fare eseguire a terzi, alle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, adattate alle disposizioni della presente direttiva.
3. Se lo Stato, un ente pubblico territoriale o una delle persone giuridiche di diritto pubblico citate nell’allegato I accorda ad un concessionario diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici il diritto di fare eseguire lavori pubblici e di gestirli, gli atti di concessione stabiliscono che detto concessionario deve rispettare, per i contratti conclusi con terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalita’.
4. Non sono sottoposti alle disposizioni della presente direttiva gli appalti di lavori pubblici aggiudicati da enti di diritto pubblico che gestiscono servizi di trasporto.
5. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli appalti di lavori pubblici aggiudicati dai servizi di produzione, di erogazione e di trasporto di acqua e di energia.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
(articolo sostituito)
La presente direttiva non riguarda:
a) gli appalti di lavori attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali;
b) gli appalti di lavori attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nella misura in cui tali appalti abbiano per oggetto la produzione, il trasporto e l’erogazione di acqua potabile, nonche’ dalle amministrazioni aggiudicatrici la cui principale attivita’ consiste nella produzione e nell’erogazione di energia;
c) gli appalti di lavori se essi sono dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o se lo esige la tutela degli interessi essenziali di tale Stato.
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Articolo 4
(articolo sostituito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
La presente direttiva non riguarda gli appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtu’:
a) di un accordo internazionale, concluso, conformemente al trattato CEE, tra uno Stato membro e uno o piu’ paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all’utilizzazione in comune di un’opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sara’ comunicato alla Commissione, che potra’ procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito dalla decisione 71/306/CEE, modificata dalla decisione 77/63/CEE;
b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) della procedura specifica di un’organizzazione internazionale.
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Testo iniziale
La presente direttiva non si applica agli appalti di lavori pubblici che uno stato membro aggiudica:
– in virtu’ di un accordo internazionale concluso con un paese terzo, comportante, in materia di aggiudicazione di appalti, disposizioni diverse da quelle che la direttiva contiene;
– ad imprese di un paese terzo, in virtu’ di un accordo internazionale che escluda le imprese degli stati membri;
– in virtu’ della procedura specifica di un’organizzazione internazionale.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
(articolo sostituito)
La presente direttiva non riguarda gli appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtu’:
a) di un accordo internazionale, concluso, conformemente al trattato CEE, tra uno Stato membro e uno o piu’ paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all’utilizzazione in comune di un’opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sara’ comunicato alla Commissione, che potra’ procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito dalla decisione 71/306/CEE, modificata dalla decisione 77/63/CEE;
b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) della procedura specifica di un’organizzazione internazionale.
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Articolo 4-bis
(articolo inserito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
1. Le disposizioni della presente direttiva riguardano gli appalti di lavori pubblici il cui importo, stimato IVA esclusa, e’ pari o superiore a 5 000 000 di ecu.
2. Il controvalore del limite in monete nazionali e’, di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1g gennaio 1993. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media del valore giornaliero delle monete nazionali espresse in ecu durante i 24 mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di ottobre precedente la revisione che ha effetto il 1g gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee nei primi giorni di novembre.
3. Quando un’opera e’ ripartita in piu’ lotti ciascuno dei quali e’ oggetto di un appalto, il valore di ciascun lotto deve essere preso in considerazione per valutare l’importo di cui al paragrafo 1. Se il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore all’importo di cui al paragrafo 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all’applicazione del paragrafo 1 per i lotti il cui valore, stimato senza IVA, sia inferiore a 1 milione di ecu, purche’ l’importo cumulato di detti lotti non superi il 20 % del valore complessivo dei lotti.
4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi, al fine di sottrarsi all’applicazione dei paragrafi precedenti.
5. Per il calcolo dell’importo di cui al paragrafo 1 e all’articolo 5 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti di lavori pubblici, il valore stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori e messe a disposizione dell’imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.
Articolo 5
(articolo sostituito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
1. Nell’attribuire gli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all’articolo 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e noti, nei casi seguenti:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, qualora includano nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 23 a 28 e che, in base alla procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell’appalto;
b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivita’ o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:
a) in mancanza di offerte o di un’offerta appropriata a seguito di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;
b) per lavori la cui esecuzione – per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva – puo’ essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, qualora l’urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l’urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato ne’ nel primo contratto concluso e che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all’esecuzione dell’opera ivi descritta, purche’ vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera:
– qualora tali lavori non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
– oppure qualora tali lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non puo’ superare il 50 % dell’importo dell’appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, purche’ tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.
La possibilita’ di ricorrere a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e l’importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 bis. Il ricorso a questa procedura e’ limitato al triennio successivo all’aggiudicazione dell’appalto iniziale.
4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.
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Testo iniziale
1. Sono soggette alle disposizioni concernenti le “procedure aperte” previste dalla presente direttiva (articoli da 10 a 13, 16, 20 e da 23 a 29) le procedure nazionali secondo le quali ogni imprenditore interessato puo’ presentare un’offerta.
2. Sono soggette alle disposizioni concernenti le “procedure ristrette” previste dalla presente direttiva (articoli da 10 a 12, 14 e 15, 17, 18 e da 20 a 29) le procedure nazionali secondo le quali soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerte.
3. Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all’articolo 9 sono soggetti alle sole disposizioni dell’articolo 10.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
(articolo sostituito)
1. Nell’attribuire gli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all’articolo 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e noti, nei casi seguenti:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, qualora includano nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 23 a 28 e che, in base alla procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell’appalto;
b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivita’ o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:
a) in mancanza di offerte o di un’offerta appropriata a seguito di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;
b) per lavori la cui esecuzione – per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva – puo’ essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, qualora l’urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l’urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato ne’ nel primo contratto concluso e che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all’esecuzione dell’opera ivi descritta, purche’ vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera:
– qualora tali lavori non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
– oppure qualora tali lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non puo’ superare il 50 % dell’importo dell’appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, purche’ tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.
La possibilita’ di ricorrere a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e l’importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 bis. Il ricorso a questa procedura e’ limitato al triennio successivo all’aggiudicazione dell’appalto iniziale.
4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.
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Articolo 5-bis
(articolo inserito dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
1. L’amministrazione aggiudicatrice comunica, entro il termine di 15 giorni, a decorrere dal ricevimento della domanda, a ogni candidato o offerente respinto che lo richieda, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e, nel caso dell’offerta, il nome dell’aggiudicatario.
2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati o offerenti, che lo richiedano, i motivi per cui ha deciso di rinunciare all’aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara o di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.
3. Per ciascun appalto aggiudicato, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno:
– il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto;
– i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;
– i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;
– il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche’, se e’ nota, la parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
– per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all’articolo 5 che giustificano il ricorso a tali procedure.
Il verbale o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione, su sua richiesta.
Articolo 6
Nel caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell’edilizia sociale il cui piano, data l’entita’, la complessita’ e la durata presunta dei relativi lavori, dev’essere stabilito sin dall’inizio sulla base di una stretta collaborazione nell’ambito di un gruppo composto dai delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, da esperti e dall’imprenditore che ricevera’ l’incarico di eseguire l’opera, si puo’ applicare una speciale procedura di attribuzione per scegliere l’imprenditore piu’ indoneo ad essere integrato nel gruppo.
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione per quanto possibile precisa dei lavori, allo scopo di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. esse vi indicano altresi, conformemente alle disposizioni degli articoli da 23 a 28, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono rispettare.
Quando si ricorre a tale procedura, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le norme comuni sulla pubblicita’ per le procedure ristrette e quelle relative ai criteri di selezione qualita’tiva.
Articolo 7
–
(articolo abrogato dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
1.
a) i titoli II, III e IV e l ‘ articolo 9 si applicano, alle condizioni di cui all’articolo 5, agli appalti di lavori pubblici il cui valore di stima al netto dell’iva sia uguale o superiore a 1.000.000 di unita’ di conto europee.
b) l’unita di conto europea e’ quella definita dall’articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunita’ europee.
c) il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione e la media del valore giornaliero di tale moneta durante i 12 mesi precedenti, calcolata ogni due anni l’ultimo giorno del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio successivo. Tale controvalore, calcolato dalla Commissione, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee i primi giorni di novembre.
d) il funzionamento delle modalita’ di calcolo di cui alla lettera c) sara’ esaminato in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, su iniziativa della commissione, due anni dopo la prima data della loro entrata in vigore.
e) tali modalita’ saranno in ogni caso rivedute non appena il consiglio avra’ deliberato sulla proposta di regolamento, presentata dalla commissione, relativa all’applicazione dell’ unita’ di conto europea (UCE ) al bilancio generale delle Comunita’ europee, nonche’ agli atti giuridici adottati dalle istituzioni.
(comma 1 sostituito dalla Direttiva 78/669/CEE [art. 1])
2. Nessun appalto puo’ essere scisso allo scopo di sottrarlo all’applicazione del presente articolo.
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Testo iniziale
1. Le disposizioni dei titoli II, III e IV, nonche’ quelle di cui all’articolo 9, sono applicate, secondo le condizioni stabilite all’articolo 5, agli appalti di lavori pubblici il cui valore di stima eguagli o superi 1.000.000 di unita di conto.
2. Nessun appalto puo’ essere scisso allo scopo di sottrarlo all’applicazione del presente articolo.
A seguito della Direttiva 78/669/CEE [art. 1]
(comma 1 sostituito)
1.
a) i titoli II, III e IV e l ‘ articolo 9 si applicano, alle condizioni di cui all articolo 5, agli appalti di lavori pubblici il cui valore di stima al netto dell’iva sia uguale o superiore a 1.000.000 di unita’ di conto europee.
b) l’unita di conto europea e’ quella definita dall’articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunita europee.
c) il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione e la media del valore giornaliero di tale moneta durante i 12 mesi precedenti, calcolata ogni due anni l’ultimo giorno del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio successivo. Tale controvalore, calcolato dalla Commissione, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee i primi giorni di novembre.
d) il funzionamento delle modalita’ di calcolo di cui alla lettera c) sara’ esaminato in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, su iniziativa della commissione, due anni dopo la prima data della loro entrata in vigore.
e) tali modalita’ saranno in ogni caso rivedute non appena il consiglio avra’ deliberato sulla proposta di regolamento, presentata dalla commissione, relativa all’applicazione dell’ unita’ di conto europea (UCE ) al bilancio generale delle Comunita’ europee, nonche’ agli atti giuridici adottati dalle istituzioni.
2. Nessun appalto puo’ essere scisso allo scopo di sottrarlo all’applicazione del presente articolo.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
–
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Articolo 8
–
(articolo abrogato dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale
Per il calcolo degli importi di cui agli articoli 7, 9 e 29 e preso in considerazione, oltre all’importo dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori che sono messe a disposizione dell’imprenditore dall’amministrazione aggiudicatrice.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
–
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Articolo 9
–
(articolo abrogato dalla Direttiva 89/440/CEE [art. 1])
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Testo iniziale
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di lavori senza applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle dell’articolo 10, nei casi seguenti:
a) quando, nell’ambito delle procedure previste dalla presente direttiva, non siano state presentate offerte o siano state fatte offerte non regolari o siano state presentate offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purche’ le condizioni dell’appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;
b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non puo’ essere affidata che ad un imprenditore determinato;
c) quando si tratti di lavori da effettuarsi nell’ambito di ricerche, esperimenti, studi o messa a punto;
d) quando, nella misura dello stretto necessario, l’eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure;
e) quando i lavori siano dichiarati segreti o quando la loro esecuzione richieda misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello stato membro considerato, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto iniziale aggiudicato e nel primo contratto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l’esecuzione dell’opera descritta nei suddetti documenti, a condizione che essi siano aggiudicati all’imprenditore che esegue l’opera principale:
– allorche’ tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
– o allorche’ tali lavori, per quanto separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l’ammontare complessivo degli appalti aggiudicati per i lavori complementari di cui sopra non puo’ superare il 50 % dell’ammontare del primo appalto;
g) quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure di cui all’articolo 5.
La possibilita’ di ricorrere a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sara’ presa in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione dell’articolo 5. Questa procedura puo’ essere applicata soltanto nel triennio successivo alla conclusione del contratto d’appalto iniziale;
h) quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l’alea che essi comportano non permettano la determinazione preliminare e globale dei prezzi.
Gli stati membri inviano alla commissione ogni anno, entro il mese di giugno, un prospetto indicante il numero e l’importo degli appalti aggiudicati nell’anno precedente in base al presente articolo, almeno di quelli aggiudicati dallo Stato, dai lander, regioni, province e dipartimenti. Possibilmente, gli appalti aggiudicati saranno suddivisi in base a ciascuno dei casi del presente articolo.
A seguito della Direttiva 89/440/CEE [art. 1]
–
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Titolo II – Norme comuni nel settore tecnico
Articolo 10
1. Le prescrizioni tecniche definite nell’allegato II, nonche’ la descrizione dei metodi di prova, di controllo, di collaudo o di calcolo, sono contenute nei documenti generali o contrattuali relativi a ciascun appalto. in particolare, tali prescrizioni tecniche possono essere definite in riferimento alle norme nazionali.
2. Salvo che tali prescrizioni siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, gli stati membri vietano l’introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l’effetto di favorire o di eliminare talune imprese. E’ in particolare vietata l’indicazione di marche, brevetti o tipi, o quella di un’origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione “o equivalente” e autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilita’ di dare una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili a tutti gli interessati.
Articolo 11
Qualora si tratti di appalto concorso o qualora i bandi di gara lascino agli imprenditori la possibilita’ di presentare varianti al progetto dell’amministrazione, l’amministrazione aggiudicatrice non puo’ respingere un’offerta per il solo motivo che e’ stata elaborata con un metodo di calcolo dei lavori diverso da quello in uso nel paese in cui viene aggiudicato l’appalto, a condizione che l’offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d’oneri. L’offerente deve unire all’offerta stessa tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e fornire eventualmente qualunque chiarimento supplementare che l’amministrazione aggiudicatrice ritenga indispensabile.
Titolo III – Norme comuni di pubblicita’
Articolo 12
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto di lavori pubblici a mezzo di procedura aperta o di procedura ristretta fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.
Questo bando e inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee ed e pubblicato per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee, nelle lingue ufficiali delle Comunita’. Fa fede soltanto il testo nella lingua originale.
Nella procedura accelerata di cui all’articolo 15, il bando di gara e pubblicato nelle quattro edizioni della Gazzetta ufficiale delle Comunita europee soltanto nella lingua originale.
La Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee pubblica il bando di gara di cui ai precedenti commi non oltre nove giorni dalla data di spedizione e, nel caso di procedura accelerata prevista all’articolo 15, non oltre cinque giorni dalla data di spedizione.
La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nelle pubblicazioni specializzate del paese aggiudicatore non deve aver luogo prima della data di spedizione di cui sopra, che dev’essere menzionata nel bando di gara. la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.
Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione del bando.
Articolo 13
Nelle procedure aperte il termine di ricezione delle offerte e stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la vista dei luoghi o dopo consultazioni sul posto di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui al comma precedente devono essere adeguatamente prolungati.
Articolo 14
Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle domande di partecipazione e stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.
A decorrere dalla data di spedizione della lettera d’invito, il termine di ricezione delle offerte e stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a ventuno giorni. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato speciale d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui al comma precedente devono essere adeguatamente prolungati.
Articolo 15
Nei casi in cui l’urgenza renda inidonei i termini previsti all’articolo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare i seguenti termini ridotti:
– almeno dodici giorni dalla data di spedizione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione;
– almeno dieci giorni dalla data dell’invito per la ricezione delle offerte.
Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Le domande di partecipazione agli appalti e agli inviti a presentare l’offerta possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telescritto o per telefono. le domande di partecipazione agli appalti, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera.
Articolo 16
Nelle procedure aperte, il bando di gara specifica almeno:
a) la data di spedizione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee;
b) la procedura di aggiudicazione prescelta;
c) il luogo di esecuzione, la natura e l’entita delle prestazioni e le caratteristiche generali dell’opera; l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di presentare offerte per uno o piu’ lotti o per l’insieme, qualora il contratto sia diviso in piu’ lotti; soltanto le indicazioni destinate a permettere agli imprenditori di venire a conoscenza dell’oggetto del contratto e di presentare proposte corrispondenti a tale oggetto, qualora si tratti di contratti aventi per oggetto, oltre all’eventuale esecuzione dei lavori, l’elaborazione di progetti;
d) il termine di esecuzione eventualmente stabilito;
e) l’indirizzo del servizio che aggiudica l’appalto;
f) l’indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari, la data limite per presentare la domanda e l’indicazione dell’ammontare e delle modalita’ di versamento della somma eventualmente necessaria per ottenere tali documenti;
g) la data limite per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale debbono essere trasmesse e la lingua o le lingue nelle quali debbono essere redatte;
h) chi e ammesso ad assistere all’apertura delle offerte, nonche’ la data, l’ora ed il luogo di tale apertura;
i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra garanzia eventualmente richieste, sotto qualsiasi forma, dalle amministrazioni aggiudicatrici;
j) le modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione e/o riferimenti alle disposizioni legislative o regolamentari che le prescrivono;
k) la forma giuridica determinata che dovra eventualmente assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sara stato aggiudicato l’appalto;
l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico che le amministrazioni aggiudicatrici esigono dagli imprenditori per la loro selezione; tali requisiti non possono essere diversi da quelli degli articoli 25 e 26;
m) il periodo di tempo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta.
Articolo 17
Nelle procedure ristrette, il bando di gara specifica almeno:
a) le indicazioni di cui all’articolo 16, lettere a), b), c), d), e) e k);
b) la data limite per la ricezione delle domande di partecipazione, l’indirizzo al quale tali domande devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali debbono essere redatte;
c) il termine massimo entro il quale gli inviti a presentare le offerte saranno spediti dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili e riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonche’ le condizioni minime di carattere economico e tecnico che le amministrazioni aggiudicatrici esigono dagli imprenditori per la loro selezione; tali requisiti non possono essere diversi da quelli degli articolo 25 e 26.
Articolo 18
Nelle procedure ristrette, l’invito a presentare l’offerta specifica almeno:
a) le indicazioni di cui all’articolo 16, lettere f), g), i) e j);
b) il riferimento al bando di gara di cui all’articolo 17;
c) i documenti da presentare eventualmente, sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato ai sensi dell’articolo 17, lettera d), sia a complemento delle informazioni di cui a detto articolo ed alle medesime condizioni previste agli articoli 25 e 26;
d) i criteri di attribuzione dell’appalto se non figurano nel bando di gara.
Articolo 19
(articolo modificato dalla Direttiva 78/669/CEE [art. 1])
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee i bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici, che non sono soggetti alla pubblicita’ obbligatoria prevista dalla presente direttiva, a condizione che l’ammontare di tali appalti al netto dell’Iva non sia inferiore a 500.000 unita di conto europee.
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Testo iniziale
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee i bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici, che non sono soggetti alla pubblicita’ obbligatoria prevista dalla presente direttiva, a condizione che l’ammontare di tali appalti non sia inferiore a 500.000 unita di conto.
A seguito della Direttiva 78/669/CEE [art. 1]
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee i bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici, che non sono soggetti alla pubblicita’ obbligatoria prevista dalla presente direttiva, a condizione che l’ammontare di tali appalti al netto dell’Iva non sia inferiore a 500.000 unita di conto europee.
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Titolo IV – Norme comuni di partecipazione
Articolo 20
L’aggiudicazione dell’appalto e fatta sulla base dei criteri previsti al capitolo 2 del presente titolo, previo accertamento dell’idoneita’ degli imprenditori non esclusi dalla gara in virtu’ dell’articolo 23, effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice conformemente ai criteri di capacita’ economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 25 a 28.
Articolo 21
I raggruppamenti d’imprenditori sono autorizzati a presentare un’offerta. la trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non puo’ essere richiesta per la presentazione dell’offerta, ma il raggruppamento prescelto puo’ essere obbligato a effettuare tale trasformazione qualora l’appalto gli venga aggiudicato.
Articolo 22
Nelle procedure ristrette, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle indicazioni fornite ai sensi dell’articolo 17, lettera d), i candidati che esse invitano a presentare un’offerta.
Gli stati membri si assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici si rivolgano ai cittadini degli altri stati membri che rispondono alle qualificazioni richieste, alle stesse condizioni dei propri cittadini.
Capitolo 1 – Criteri di selezione qualitativa
Articolo 23
Puo’ essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni imprenditore:
a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attivita’, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralita professionale;
d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli e stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) o f), essa accetta come prova sufficiente:
– per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un’autorita’ giudiziaria o amministrativa del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;
– per e) o f), un certificato rilasciato dall’autorita’ competente dello stato membro interessato.
Se nessun documento o certificato del genere e rilasciato dal paese interessato, esso puo’ essere sostituito da una dichiarazione giurata fatta dall’interessato davanti ad un’autorita’ giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d’origine o di provenienza.
Gli stati membri designano, nel termine previsto all’articolo 32, le autorita’ e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri stati membri e la commissione.
Articolo 24
Ogni imprenditore che voglia partecipare ad un appalto di lavori pubblici puo’ essere invitato a documentare la sua iscrizione nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello stato membro dove e stabilito: per il belgio il ” registre du commerce – handelsregister “, per la germania il ” handelsregister ” e la ” handwerksrolle “, per la francia il ” registre du commerce ” e il ” repertoire des metiers “, per l’italia il ” registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ” e il ” registro delle commissioni provinciali per l’artigianato “, per il lussemburgo il ” registre aux firmes ” e il ” role de la chambre des metiers “, per i paesi bassi il ” handelsregister “.
Articolo 25
La dimostrazione della capacita finanziaria ed economica dell’imprenditore puo’ essere normalmente data mediante una o piu’ delle referenze seguenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa quando la pubblicazione ne e prescritta dalla legislazione in materia di societa’ del paese dove l’imprenditore e stabilito;
c) dichiarazione concernente la cifra d’affari, globale e in lavori, dell’impresa per i tre ultimi esercizi.
Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell’invito a presentare l’offerta quali delle referenze sopra menzionate devono essere fornite, nonche’ le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), da presentare.
Se per una ragione giustificata l’imprenditore non e in grado di dare le referenze chieste dalle amministrazioni aggiudicatrici, egli e ammesso a provare la propria capacita economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dalle suddette amministrazioni.
Articolo 26
La dimostrazione delle capacita tecniche dell’imprenditore puo’ essere data mediante:
a) i titoli di studio e professionali dell’imprenditore e/o dei dirigenti dell’impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;
b) l’elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco e corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori piu’ importanti. Detti certificati indicheranno l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d’arte e con buon esito. se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all’amministrazione aggiudicatrice dall’autorita’ competente;
c) una dichiarazione dalla quale risultino l’attrezzatura, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore disporra’ per l’esecuzione dell’opera;
d) una dichiarazione dalla quale risulti l’organico medio annuo dell’impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’impresa, di cui l’imprenditore disporra’ per l’esecuzione dell’opera.
Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell’invito quali delle suddette referenze debbono essere presentate.
Articolo 27
Entro i limiti degli articoli da 23 a 26, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare l’imprenditore a completare i certificati e documenti presentati o a chiarirli.
Articolo 28
1. Gli stati membri ove esistono liste ufficiali di imprenditori devono, all’entrata in vigore della presente direttiva, adattarle alle disposizioni dell’articolo 23, lettere a), b), c), d) e g), e degli articoli 24, 25 e 26.
2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti nelle liste possono presentare all’amministrazione aggiudicatrice un certificato di iscrizione rilasciato dall’autorita’ competente. nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l’iscrizione sulla lista e la relativa classifica.
3. L’iscrizione certificata dalle autorita’ competenti in una lista ufficiale, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri stati membri, una presunzione di idoneita’ dell’imprenditore soltanto ai sensi dell’articolo 23, lettere a), b), c), d) e g), degli articoli 24 e 25, lettere b) e c), e dell’articolo 26, lettere b) e d), e non ai sensi dell’articolo 25, lettera a), e dell’articolo 26, lettere a), c) ed e), per i lavori corrispondenti alla sua categoria.
I dati risultanti dall’iscrizione nelle liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio. tuttavia, per ogni appalto puo’ essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.
Le precedenti disposizioni sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri stati membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello stato membro ove esiste una lista ufficiale.
4. Per l’iscrizione degli imprenditori degli altri stati membri su tale lista non possono essere richieste altre prove o dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali, ne, in ogni caso, prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 23 a 26.
5. Gli stati membri ove esistono liste ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri stati membri l’indirizzo dell’organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentante.
Capitolo 2 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Articolo 29
1. I criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici si fondano per l’aggiudicazione dell’appalto sono:
– o unicamente il prezzo piu’ basso;
– o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico.
2. In quest’ultimo caso, le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d’oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui esse prevedono l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza che e loro attribuita.
3. Il criterio del prezzo, calcolato secondo le norme nazionali in vigore (procedura della scheda segreta), puo’ essere mantenuto per un periodo di tre anni dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 32 per gli appalti il cui ammontare di stima non supera 10 milioni di u. c. e per un periodo di sette anni a decorrere dalla stessa data per gli appalti il cui ammontare di stima e compreso tra 1 e 2 milioni di u. c.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili quando, in base ad una regolamentazione intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a titolo d’aiuto, uno stato membro si basa su altri criteri per l’aggiudicazione degli appalti, a condizione che la regolamentazione in parola sia compatibile con il trattato ed in particolare con l’articolo 92 e seguenti.
5. Qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice ne verifica la composizione prima di decidere in merito all’aggiudicazione dell’appalto. essa tiene conto del risultato di tale verifica.
All’uopo, essa chiede all’offerente di fornire le giustificazioni necessarie, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili.
Se i documenti relativi all’appalto prevedono l’aggiudicazione al prezzo piu’ basso, l’amministrazione aggiudicatrice e tenuta a motivare il rigetto delle offerte ritenute troppo basse presso il comitato consultivo istituito con decisione del consiglio del 26 luglio 1971.
Titolo V – Disposizioni finali
Articolo 30
Il calcolo dei termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione e effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (Cee, Euratom) n. 1182/71 del consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
Articolo 31
Le spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee dei bandi di gara previsti agli articoli 12 e 19 sono a carico delle Comunita’ secondo le modalita’ e le condizioni che saranno pubblicate nella suddetta Gazzetta ufficiale.
Articolo 32
Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi dalla notificazione e ne informano immediatamente la commissione.
Articolo 33
Gli stati membri comunicano alla commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 34
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
allegato i
elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico di cui all’articolo 1, lettera b)
i. in tutti gli stati membri:
le associazioni di diritto pubblico costituite dagli enti pubblici territoriali come le associazioni di comuni, i consorzi intercomunali, i gemeindeverbaende.
ii. belgio:
– il fonds des routes – wegenfonds,
– la regie des voies aeriennes – regie der luchtwegen,
– l’office regulateur de la navigation interieure – dienst voor regeling van binnenvaart,
– la regie des services frigorifiques de l’etat belge – regie der belgische rijkskoel – en vriesdiensten,
– la commissioni di assistenza pubblica,
– le fabbriche di chiese.
iii. in germania:
le ” bundesunmittelbaren koerperschaften, anstalten und stiftungen des oeffentlichen rechts “.
iv. in francia:
gli altri enti pubblici di carattere amministrativo su scala nazionale, dipartimentale o locale.
v. in italia:
– le universita statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita,
– gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
– gli ” enti di riforma fondiaria “,
– le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.
vi. in lussemburgo:
– le caisses des assurances sociales,
– gli altri istituti pubblici a carattere amministrativo.
vii. nei paesi bassi:
– i ” waterschappen “,
– le ” rijksuniversiteiten “, gli ” academische ziekenhuizen ” e la ” gemeentelijke universiteit van amsterdam “, la ” rooms-katholieke universiteit van nijmegen “, la ” vrije universiteit van amsterdam “, le ” technische hogescholen “,
– la ” nederlandse centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (t. n. o.) ” e le organizzazioni dipendenti.
allegato ii
prescrizioni tecniche ai sensi della presente direttiva
ai sensi della presente direttiva, le prescrizioni tecniche in materia di appalti di lavori pubblici comprendono tutte le norme menzionate in particolare nei capitolati d’oneri, che permettono di caratterizzare oggettivamente un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura (soprattutto: qualita’, prestazioni), in modo che tale lavoro, materiale, prodotto o fornitura risponda all’uso al quale e destinato dall’amministrazione aggiudicatrice.
dette prescrizioni tecniche comprendono tutte le qualita’ meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse. esse concernono egualmente le tecniche e i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l’amministrazione aggiudicatrice puo’ prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere terminate e relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere.