L’interpello progressivo in breve
Obbligo e facoltà di interpello
L’interpello “ordinario” ex art. 108, co. 1, d.lgs. 50/2016 è obbligatorio (“interpellano”). Quindi, al maturare dei presupposti (v. sopra) la s.a. non può adottare altre soluzioni che procedere a “interpello”.
La procedura di interpello
La “progressione”
L’interpello “ordinario” ex art. 108, co. 1, d.lgs. 50/2016 è necessariamente “progressivo” (“interpellano progressivamente”). Quindi, non è consentito interpellare simultaneamente e contestualmente tutti (o parte degli) o.e. che seguono in graduatoria, bensì occorre procedere all’interpello singolarmente, interpellando il primo operatore che seguiva in graduatoria, e poi, solo in caso di risposta negativa o di altre cause che impediscono di concludere il contratto con quel soggetto, interpellando, successivamente, l’operatore che seguiva ulteriormente in graduatoria, e così di seguito. In sostanza, non è consentito di interpellare simultaneamente più operatori (sebbene dando prelazione al soggetto collocato precedentemente in graduatoria). Esempio: nel caso di graduatoria originaria 1-X, 2-W, 3-Z, 4-Y, ,5-K, una volta risolto il contratto con il contraente X, occorre interpellare W, e solo dopo, qualora W rifiutasse oppure accettasse ma non fosse possibile stipulare il contratto con esso, ad esempio perchè emerge una causa ostativa, si interpellerà Z, e così a seguire; non è consentito interpellare contestualmente W, Z, Y, K (chiaramente dando pur sempre prelazione a W, e poi a seguire a Z, Y, K).
Questa regola può apparire eccessiva, e spesso non viene incontro alle esigenze della s.a., che, con un interpello simultaneo, abbrevierebbe sicuramente i tempi. Ma, a ben vedere, la regola in questione è quella più coerente con il dato letterale della norma (“progressivamente”), sebbene non possa sottacersi che il dato letterale non sarebbe – probabilmente – incompatibile con un interpello “simultaneo ma con prelazione”, più che altro, l’interpello “progressivo” risponde alla stessa logica del principio per cui non è consentito rendere noti ai concorrenti i nominativi degli altri concorrenti prima del termine per le offerte, al fine di evitare “aggiustamenti” o pratiche concordate. Esempio, se si interpellassero progressivamente W, Z, Y e K, allora Z potrebbe “convincere” W, che pure sarebbe propenso ad accettare la richiesta della s.a., ad esprimere un diniego, violando la trasparenza delle operazioni di procedura.
Le modalità di interpello e di risposta all’interpello
La norma non specifica alcunchè in merito alle modalità di interpello, che quindi avverrà, comunemente, a mezzo PEC, con richiesta all’o.e. di comunicare – entro un dato termine – se l’o.e. intende accettare o meno di subentrare al contraente originario uscente. La risposta non potrà che essere nei termini di una “accettazione” o di un “diniego”, e la mancata risposta non può che essere equiparata a un “diniego”; il diniego, ovviamente, impone lo “scorrimento”, e quindi l’interpello ulteriore del concorrente che segue in graduatoria. Va ragionevolmente equiparato al “diniego” (o alla “omessa risposta” nei termini) il caso di “risposta condizionata”, o “equivoca” o tesa alla modifica delle condizioni contrattuali dell’uscente (per analogia con la necessaria esclusione della “offerta condizionata”, o del tutto “generica”).
E’ necessario che la s.a., nell’interpello, deve fissare un termine per la risposta. Il che è ovvio, altrimenti il procedimento si protrarrebbe senza fine. Tale termine deve ragionevolmente intendersi come perentorio, per analogia con la natura intrinsecamente perentoria dei termini per le offerte. A scanso di equivoci, la s.a. dovrebbe esplicare nella nota di interpello la perentorietà del termine, che potrà fissare “a giorno”, oppure “a giorno e ora”.
Non è predeterminato alcun termine, quindi vale il principio che deve trattarsi di un termine ragionevole, tale da consentire all’o.e. un minimo di tempo per l’esame della proposta. A parere di chi scrive, può considerarsi tendenzialmente ragionevole un termine non inferiore a 5 giorni, ma anche in tal caso dipende anche dalla complessità dell’appalto, che ben potrebbe imporre un termine più ampio, in analogia con la disciplina generale sui termini.
Questioni particolari sull’interpello
Quanto detto sul carteggio di interpello, e sulla questione dei termini, in realtà va valutato con maggiore senso critico.
In primo luogo, se non si pongono particolari questioni (salvo quanto si dirà dopo) per il caso di gara affidata al PPB, , già nel caso di gara col metodo dell’OEV, la vicenda è più complessa; in tal caso, infatti, l’o.e. interpellato è chiamato a proseguire alle condizioni proposte dall’appaltatore, quindi, sulla base del prezzo, ma anche dell’offerta, dell’uscente (che l’interpellato non conosce, salvo che in corso di gara abbia fatto accesso agli atti). In secondo luogo, tanto nel caso di gara col PPB, che col metodo dell’OEV, potrebbero essere intervenute “varianti”, o simili, come tali aventi l’effetto di mutare le circostanze rispetto al base gara e/o all’offerta dell’uscente. In terzo luogo, potrebbero essere intervenute contestazioni e riserve dell’appaltatore, magari su aspetti degni di nota per l’appaltatore che subentrerà all’uscente. Ebbene, ciò comporta che nella richiesta di interpello la s.a. deve immediatamente rendere note le principali circostanze, e comunque mettere a disposizione dell’interpellato quanto occorrente per le sue valutazioni (negli esempi fatti, l’offerta tecnica dell’uscente; gli atti di variante o similari; eventuali contestazioni svolte dall’appaltatore, e, in generale, ogni circostanza che comporti una divergenza rispetto al “base gara”).
Per le stesse ragioni, in tali casi, il termine potrà dover essere più ampio.