Legge 24 dicembre 1993, n. 537 – Interventi correttivi di finanza pubblica

ESTRATTO

Norme superate 

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in s.o. n. 121 alla GURI, n. 303 del 28.12.1993. 

Entrata in vigore: dal 1.1.1994 (v. art. 17).

Variazioni

  1. D.Lgs. 163/2006 (abroga l’art. 6);
  2. Legge 62/2005 (modifica l’art. 6);
  3. Legge 724/1994 (modifica l’art. 6).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti

  • l’art. 2 modifica la Legge 241/1990;
  • l’art. 6 stabilisce norme in materia di revisione prezzi e determinazione dei prezzi a base di gara.

Attuazione: –

Vigenza: norme non piu’ attuali (l‘art. 2 apportava modifiche successivamente superate; l’art. 6 e’ stato abrogato).

Ultimo aggiornamento: 2.5.2006 (data di pubblicazione del D.Lgs. 163/2006).

INDICE

Preambolo

Art. 2 – Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

Art. 6 – Contratti pubblici


Art. 17 – Applicazione della legge

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge.

Omissis
Articolo 2 – Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

omissis

10. L’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:

Articolo 19

1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attivita’ privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a cio’ destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita’ da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a cio’ destinate, ove previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attivita’ e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa”.

11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell’autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall’esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

12. Il comma 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:

“2. La conferenza stessa puo’ essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti”.

13. Dopo il comma 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ inserito il seguente:

“2- bis. Qualora nella conferenza sia prevista l’unanimita’ per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell’approvazione all’unanimita’ in sede di conferenza di servizi”.

omissis

Omissis
Articolo 6 – Contratti pubblici

[Elenco aggiornamenti: 1) Legge 724/1994; 2) Legge 62/2005; 3) D.Lgs. 163/2006 (abrogazione)]

(articolo integralmente sostituito dalla Legge 724/1994 [art. 44, co. 1]; poi modificato come da note seguenti; poi abrogato dal D.Lgs. 163/2006 [art. 256]

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

(comma modificato dalla Legge 62/2005 [art. 23, co. 1]) 

3. Alle finalita’ previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei poteri e delle responsabilita’ previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell’individuazione del miglior prezzo di mercato, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione dei prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall’ISTAT di concerto con l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 6 definendo modalita’, tempi e responsabilita’ per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo’ proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro – Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonche’ per l’analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell’applicazione del comma 2.

12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e’ costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un “comitato per l’acquisizione di beni e servizi”, con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l’acquisizione di beni e servizi. La richiesta puo’ essere avanzata anche congiuntamente da piu’ amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu’ favorevoli ed economie procedimentali.

14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell’interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell’amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non da’ titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall’amministrazione di appartenenza.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all’acquisizione di beni e servizi.

18. Dopo il comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e’ aggiunto il seguente:

“2-bis. L’Autorita’, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, puo’ stipulare convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita’ massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all’art. 1. I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruita’ economica.”.

19. Le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

20. Sono abrogati l’articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l’articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni.

Testi storici

Testo iniziale

Articolo 6 – Contratti pubblici

1. E’  vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le pubbliche amministrazioni hanno facolta’, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parita’ di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

2. Il Ministero del tesoro – Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all’esecuzione dei contratti per l’acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantita’ di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilita’, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l’approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruita’ da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e da’ notizia al contraente dell’avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilita’ contabile, civile e amministrativa del funzionario.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruita’, le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l’approvazione.

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto e’ soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L’amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

omissis

9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 24 della legge stessa, nonche’ agli enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l’espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu’ favorevoli ed una economia procedimentale.

11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.

12. Le controversie derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche’ ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

14. E’ fatta salva la normativa prevista dall’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell’ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17.

17. E’ costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l’Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell’Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sara’ fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l’approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruita’ da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall’Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante l’Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruita’ e’ riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17.

20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e da’ notizia al contraente o al concessionario dell’avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilita’ contabile, civile e amministrativa del funzionario.

21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruita’, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell’opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l’approvazione.

omissis

24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell’art. 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l’attivita’ di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.

26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l’amministrazione penitenziaria, nonche’ ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

27. Restano salve le competenze in materia della Regione Valle d’Aosta, che provvede alle finalita’ della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia piu’ elevato del 15 per cento rispetto all’importo risultante dall’applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l’esecuzione del contratto.

29. Il giudizio di congruita’ del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell’inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall’avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilita’ contabile, civile e amministrativa del funzionario.

30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruita’ se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell’eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruita’ se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell’eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equita’, anche per la parte gia’ eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilita’ contabile.

31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non congruita’, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire alla data della definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell’opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.

32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, e’ fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro – Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell’esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l’aggiudicazione o l’approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

omissis

36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.

omissis

38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai contratti stipulati nell’ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

A seguito della Legge 724/1994 [art. 44, co. 1]

[articolo integralmente sostituito]

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta’ di procedere alla rinnovazione.

3. Alle finalita’ previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei poteri e delle responsabilita’ previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell’individuazione del miglior prezzo di mercato, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione dei prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall’ISTAT di concerto con l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 6 definendo modalita’, tempi e responsabilita’ per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo’ proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro – Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonche’ per l’analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell’applicazione del comma 2.

12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e’ costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un “comitato per l’acquisizione di beni e servizi”, con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l’acquisizione di beni e servizi. La richiesta puo’ essere avanzata anche congiuntamente da piu’ amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu’ favorevoli ed economie procedimentali.

14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell’interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell’amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non da’ titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall’amministrazione di appartenenza.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all’acquisizione di beni e servizi.

18. Dopo il comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e’ aggiunto il seguente:

“2- bis. L’Autorita’, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, puo’ stipulare convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita’ massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all’art. 1. I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruita’ economica”.

19. Le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

20. Sono abrogati l’art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l’art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modificazioni e integrazioni”.

21. Il regolamento di cui al comma 17 dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e’ emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A seguito della Legge 62/2005 [art. 23, co. 1]

2. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta’ di procedere alla rinnovazione.

Omissis
Articolo 17 – Applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1994.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.