Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Legge quadro in materia di lavori pubblici
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Pubblicazione: in GURI, 19.2.1994, n. 41
Entrata in vigore: a far data dal 6 marzo 1994 (salvo quanto previsto dall’art. 38)
Variazioni: modificata con:
15) Legge 311/2004 (modifica l’art. 26)
14) Legge 266/2005 (modifica l’art. 32)
13) Legge 62/2005 (modifica gli artt. 2, 8, 17, 30, 37-bis)
12) D.L. 35/2005 conv. Legge 80/2005 (modifica l’art. 32)
11) D.Lgs. 30/2004 (modifica gli artt. 8 e 21)
10) Legge 350/2003 (modifica l’art. 30)
9) Legge 166/2002 (modifica gli artt. 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31-bis, 32, 33, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies; inserisce l’art. 38-bis)
8) Legge 388/2000 (modifica l’art. 2)
7) Legge 340/2000 (modifica l’art. 7)
6) Legge 144/1999 (modifica gli artt. 18 e 37-quinquies)
5) Legge 415/1998 (modifica gli artt. artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38; inserisce gli artt. 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies, 37-octies, 37-nonies)
4) Legge 191/1998 (modifica l’art. 6)
3) Legge 127/1997 (modifica l’art. 6)
2) Legge 549/1995 (modifica l‘art. 7)
1) D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 (modifica gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 38; inserisce l’art. 31-bis)
Declaratorie di illegittimita’: art. 1, co. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale [sentenza 482/1995]
Riferimenti: da’ attuazione alla Direttiva 1993/37/CEE (direttiva sui lavori pubblici)
Attuazione: attuata con D.P.R. 554/1999 (regolamento attuativo)
Vigenza: non piu’ in vigore – abrogata dal D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), art. 256, a far data dal 1.7.2006.
INDICE
Art. 1 – Princi’pi generali
Art. 2 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
Art. 3 – Delegificazione
Art. 4 – Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 5 – Disposizioni in materia di personale dell’Autorita’ e del Servizio ispettivo e norme finanziarie
Art. 6 – Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 7 – Misure per l’adeguamento della funzionalita’ della pubblica amministrazione
Art. 8 – Qualificazione
Art. 9 – Norme in materia di partecipazione alle gare
Art. 10 – Soggetti ammessi alle gare
Art. 11 – Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Art. 12 – Consorzi stabili
Art. 13 – Riunione di concorrenti
Art. 14 – Programmazione dei lavori pubblici
Art. 15 – Competenze dei consigli comunali e provinciali
Art. 16 – Attivita’ di progettazione
Art. 17 – Effettuazione delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
Art. 18 – Incentivi e spese per la progettazione
Art. 19 – Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
Art. 20 – Procedure di scelta del contraente
Art. 21 – Criteri di aggiudicazione – Commissioni giudicatrici
Art. 22 – Accesso alle informazioni
Art. 23 – Licitazione privata e licitazione privata semplificata
Art. 24 – Trattativa privata
Art. 25 – Varianti in corso d’opera
Art. 26 – Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
Art. 27 – Direzione dei lavori
Art. 28 – Collaudi e vigilanza
Art. 29 – Pubblicita’
Art. 30 – Garanzie e coperture assicurative
Art. 31 – Piani di sicurezza
Art. 31 bis – Norme acceleratorie in materia di contenzioso
Art. 32 – Definizione delle controversie
Art. 33 – Segretezza
Art. 34 – Subappalto
Art. 35 – Fusioni e conferimenti
Art. 36 – Trasferimento e affitto di azienda
Art. 37 – Gestione delle casse edili
Art. 37 bis – Promotore
Art. 37 ter – Valutazione della proposta
Art. 37 quater – Indizione della gara
Art. 37 quinquies – Societa’ di progetto
Art. 37 sexies – Societa’ di progetto: emissione di obbligazioni
Art. 37 septies – Risoluzione
Art. 37 octies – Subentro
Art. 37 nonies – Privilegio sui crediti
Art. 38 – Applicazione della legge
Art. 38 bis – Deroghe in situazioni di emergenza ambientale
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo 1 – Princi’pi generali
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. In attuazione dell’articolo 97 della Costituzione l’attivita’ amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita’ ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita’, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, [i princi’pi desumibili dal]le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princi’pi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell’art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 1]; e poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale [sentenza 482/1995] in relazione alla parte in corsivo)
3. Il Governo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell’attivita’ amministrativa delle regioni in conformita’ alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.]
Testi storici
Testo iniziale
1. (…)
2. (…) le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princi’pi della legislazione (…).
3-4. (…)
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 1]
1. (…)
2. (…) i princi’pi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princi’pi della legislazione (…).
3-4. (…)
Articolo 2 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
(articolo modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 2, co. 1]; poi sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 1]; poi modificato dalla Legge 388/2000 [art. 65, co. 4]; poi sostituito dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. a)]; e poi ulteriormente modificato come da note seguenti)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto.
(comma modificato dalla Legge 62/2005 [art. 24, co. 2])
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche’ agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle societa’ di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle societa’ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche’ ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita’ dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonche’ in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia’ assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilita’ dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attivita’ edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalita’ giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta’ da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).]
Testi storici
Testo iniziale
1. (…) attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche’ agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle societa’ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche’, qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all’atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti, enti e societa’ privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell’importo complessivo limitatamente all’affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonche’ agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall’amministrazione concedente negli ultimi sei mesi.
6. Ai sensi della presente legge si intendono: (…).
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 2, co. 1]
1. (…) attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale, ad esclusione di quelli ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche’ agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle societa’ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche’, qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all’atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti , enti e societa’ privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell’importo complessivo limitatamente all’affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU. privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche’ ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 % dell’importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 31-bis, 32 e 34, nonche’ agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 17, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall’amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.
5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
6. Ai sensi della presente legge si intendono: (…).
A seguito della Legge 415/1998 [art. 1]
1. (…) attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. , ad esclusione di quelli ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche’ agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’art. 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, alle societa’ di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ed all’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, alle societa’ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche’, qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all’atto del recepimento della direttiva medesima ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attivita’ che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche’ ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 % dell’importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2- bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2- bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresi’, le disposizioni del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilita’ dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4 I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l’elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
4-bis . Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni gia’ assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall’amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.
5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
6. Ai sensi della presente legge si intendono: (…)
A seguito della Legge 388/2000 [art. 65, co. 4]
1. (…) attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche’ agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’art. 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, alle societa’ di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ed all’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, alle societa’ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche’ ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attivita’ che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche’ ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 % dell’importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2- bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2- bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresi’, le disposizioni del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilita’ dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4 . I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l’elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
4-bis . Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni gia’ assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall’amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.
5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
6. Ai sensi della presente legge si intendono: (…).
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. a)]
1. (…) attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche’ agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle societa’ di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle societa’ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche’ ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 % dell’importo dei lavori.; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge.
(in sostituzione dei co. 3, 4, 4-bis, 5, 5-bis previgenti, v. successivi co. 3, 4, 5, 6)
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita’ dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonche’ in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia’ assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32e 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilita’ dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attivita’ edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE .
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
6. 7. Ai sensi della presente legge si intendono: (…).
A seguito della Legge 62/2005 [art. 24, co. 2]
1. (…) attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto.
2-7. (…)
Articolo 3 – Delegificazione
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. É demandata alla potesta’ regolamentare del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita’ di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita’ di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita’ e di conoscibilita’ degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva, o trasmissione telematica, nonche’ alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell’esercizio della potesta’ regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito cosi’ denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi’ norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princi’pi della liberta’ di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche’, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e’ adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici [e dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’art. 4], nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e’ emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi’ alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento (1).
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici (2).
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu’ capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (3).
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per le quali e’ di volta in volta richiamato, definisce in particolare (4):
a) le modalita’ di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita’ dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’art. 7;
d) i requisiti e le modalita’ per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonche’ le modalita’ per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalita’ di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, [le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all’art. 16, comma 8] (5);
h) gli ulteriori requisiti delle societa’ di ingegneria di cui all’articolo 17, comma 7 (6);
i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all’art. 18, nonche’ i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;] (7)
l) specifiche modalita’ di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici (8);
m) le modalita’ di espletamento dell’attivita’ delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 21;
n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all’art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;] (9)
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche’ le modalita’ applicative;
q) le modalita’ e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali e le relative modalita’ di rilascio; le norme concernenti le modalita’ del collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e’ obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilita’ dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita’ di appalti e concessioni ai sensi dell’art. 29;
t) le modalita’ di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche’ le modalita’ di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita’ di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita’ di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e’ istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attivita’ svolta, e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e’ adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita’ del Genio militare, in relazione a lavori [strettamente] connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti (10).
7. Per assicurare la compatibilita’ con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita’ delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea (11).] (12)
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. a)])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. a-bis)] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 2])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 4])
(alinea modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. c), n. 1)])
(lettera modificata dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. c), n. 2)])
(lettera modificata dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. c), n. 3)] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 5])
(lettera abrogata dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. c), n. 3-bis)])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. b)])
(lettera abrogata dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. c), n. 3-ter)])
(comma aggiunto dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. d)] e successivamente modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 6])
(comma aggiunto dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 1, lett. d)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Teso iniziale
1. E’ demandata alla potesta’ regolamentare del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita’ di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a ) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita’ di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b ) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli incarichi di progettazione;
c ) alle forme di pubblicita’ e di conoscibilita’ degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva, o trasmissione telematica, nonche’ alle procedure di accesso a tali atti;
d ) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell’esercizio della potesta’ regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito cosi’ denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi’ norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princi’pi della liberta’ di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche’, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e’ adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’art. 4, nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi’ alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento e’ pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu’ capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche’ di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:
a) le modalita’ di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita’ dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’art. 7;
d) i requisiti e le modalita’ per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonche’ le modalita’ per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalita’ di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all’art. 16, comma 8;
h) gli ulteriori requisiti delle societa’ di ingegneria di cui all’art. 17, comma 9;
i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all’art. 18, nonche’ i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;
l) specifiche modalita’ di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita’ di espletamento dell’attivita’ delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 21;
n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all’art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche’ le modalita’ applicative;
q) le modalita’ e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali e le relative modalita’ di rilascio; le norme concernenti le modalita’ del collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e’ obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilita’ dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita’ di appalti e concessioni ai sensi dell’art. 29;
t) le modalita’ di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche’ le modalita’ di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita’ di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita’ di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e’ istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attivita’ svolta, e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, co. 3]
1. E’ demandata alla potesta’ regolamentare del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita’ di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita’ di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita’ e di conoscibilita’ degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva, o trasmissione telematica, nonche’ alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell’esercizio della potesta’ regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito cosi’ denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi’ norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princi’pi della liberta’ di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche’, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e’ adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’art. 4, nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi’ alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e’ emanato.
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento e’ pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu’ capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche’ di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per le quali e’ di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita’ di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita’ dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’art. 7;
d) i requisiti e le modalita’ per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonche’ le modalita’ per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalita’ di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all’art. 16, comma 8;
h) gli ulteriori requisiti delle societa’ di ingegneria di cui all’art. 17, comma 9 8;
i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all’art. 18, nonche’ i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;
l) specifiche modalita’ di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita’ di espletamento dell’attivita’ delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 21;
n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all’art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche’ le modalita’ applicative;
q) le modalita’ e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali e le relative modalita’ di rilascio; le norme concernenti le modalita’ del collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e’ obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilita’ dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita’ di appalti e concessioni ai sensi dell’art. 29;
t) le modalita’ di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche’ le modalita’ di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita’ di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita’ di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e’ istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attivita’ svolta, e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e’ adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita’ del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita’ con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita’ delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione europea.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9]
1. E’ demandata alla potesta’ regolamentare del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita’ di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita’ di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita’ e di conoscibilita’ degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva, o trasmissione telematica, nonche’ alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell’esercizio della potesta’ regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito cosi’ denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi’ norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princi’pi della liberta’ di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche’, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e’ adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi’ alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e’ emanato.
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu’ capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche’ di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per le quali e’ di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita’ di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita’ dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’art. 7;
d) i requisiti e le modalita’ per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonche’ le modalita’ per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalita’ di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa’ di ingegneria di cui all’art. 17, comma 8 7;
i) –
l) specifiche modalita’ di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita’ di espletamento dell’attivita’ delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 21;
n) –
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche’ le modalita’ applicative;
q) le modalita’ e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali e le relative modalita’ di rilascio; le norme concernenti le modalita’ del collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e’ obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilita’ dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita’ di appalti e concessioni ai sensi dell’art. 29;
t) le modalita’ di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche’ le modalita’ di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita’ di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita’ di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e’ istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attivita’ svolta, e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e’ adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita’ del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita’ con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita’ delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione europea.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. b)]
1. E’ demandata alla potesta’ regolamentare del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita’ di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita’ di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita’ e di conoscibilita’ degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva, o trasmissione telematica, nonche’ alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell’esercizio della potesta’ regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito cosi’ denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi’ norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princi’pi della liberta’ di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche’, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e’ adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi’ alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e’ emanato.
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu’ capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche’ di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per le quali e’ di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita’ di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita’ dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’art. 7;
d) i requisiti e le modalita’ per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonche’ le modalita’ per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalita’ di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa’ di ingegneria di cui all’art. 17, comma 8 7;
i) –
l) specifiche modalita’ di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici;
m) le modalita’ di espletamento dell’attivita’ delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 21;
n) –
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche’ le modalita’ applicative;
q) le modalita’ e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali e le relative modalita’ di rilascio; le norme concernenti le modalita’ del collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e’ obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilita’ dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita’ di appalti e concessioni ai sensi dell’art. 29;
t) le modalita’ di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche’ le modalita’ di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita’ di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita’ di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e’ istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attivita’ svolta, e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e’ adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita’ del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita’ con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita’ delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione europea.
Articolo 4 – Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Al fine di garantire l’osservanza dei princi’pi di cui all’art. 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, e’ istituita, con sede in Roma, l’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata “Autorita’”.
2. L’Autorita’ opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e’ organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorita’, al fine di garantire la pluralita’ delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita’ che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita’. L’Autorita’ sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorita’ durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e’ determinato il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorita’, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L’Autorita’:
a) vigila affinche’ sia assicurata l’economicita’ di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita’ delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicita’ degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attivita’ dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorita’ si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unita’ specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche’, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (1).
6. Nell’ambito della propria attivita’ l’Autorita’ puo’ richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche’ ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, puo’ disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello Stato; puo’ disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonche’ la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorita’ sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorita’, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio (2).
7. Con provvedimento dell’Autorita’, i soggetti ai quali e’ richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entita’ delle sanzioni e’ proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorita’ devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi e’ ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli (3).
8. Qualora i soggetti ai quali e’ richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarita’, l’Autorita’ trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita’ hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorita’ accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorita’ sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici (4).
10. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorita’; informa, altresi’, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita’ riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorita’, puo’ avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo spettanti all’Amministrazione (5).
10-ter. Al Servizio ispettivo e’ preposto un dirigente generale di livello C ed esso e’ composto da non piu’ di 125 unita’ appartenenti alla professionalita’ amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale (6).
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (7).
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilita’ “Ispettorato tecnico” dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilita’ dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (8).
11. Il Servizio ispettivo e’ articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.] (9)
12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorita’; informa altresi’ gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita’ riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.] (10)
13. Il Ministero dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorita’, puo’ avvalersi del Servizio ispettivo per l’attuazione dei compiti di controllo spettanti all’amministrazione.] (11)
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici e’ articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall’Autorita’ di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (12).
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita’ di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, [le relazioni di cui allart. 14, comma 8], nonche’ l’elenco dei lavori pubblici affidati (13);
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche’ con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicita’ e di conoscibilita’ richiesti dall’Autorita’;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16. In relazione alle attivita’, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio (14)
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e’ necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e’ sottoposto, con provvedimento dell’Autorita’, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e’ elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri (15).
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.] (16)
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 7])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 1, lett. a)] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 8])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 9]/p>
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 1, lett. b)] e successivamente sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 10])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 10])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 10])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 10])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 10])
(comma abrogato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 1, lett. c)])
(comma abrogato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 1, lett. c)])
(comma abrogato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 1, lett. c)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 11])
(lettera modificata dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 12])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 13])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 14]e successivamente dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 2, lett. c)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Al fine di garantire l’osservanza dei princi’pi di cui all’art. 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, e’ istituita, con sede in Roma, l’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata “Autorita’”.
2. L’Autorita’ opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e’ organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorita’, al fine di garantire la pluralita’ delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita’ che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita’. L’Autorita’ sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorita’ durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e’ determinato il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorita’, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L’Autorita’:
a) vigila affinche’ sia assicurata l’economicita’ di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita’ delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicita’ degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b );
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attivita’ dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c );
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorita’ si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c ), delle unita’ specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche’, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
6. Nell’ambito della propria attivita’ l’Autorita’ puo’ richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche’ ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, puo’ disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b ), e della collaborazione di altri organi dello Stato; puo’ disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonche’ la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorita’ sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorita’, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
7. Con provvedimento dell’Autorita’, i soggetti ai quali e’ richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entita’ delle sanzioni e’ proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
8. Qualora i soggetti ai quali e’ richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarita’, l’Autorita’ trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita’ hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorita’ accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorita’ sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.
11. Il Servizio ispettivo e’ articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.
12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorita’; informa altresi’ gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita’ riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.
13. Il Ministero dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorita’, puo’ avvalersi del Servizio ispettivo per l’attuazione dei compiti di controllo spettanti all’amministrazione.
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici e’ articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita’ di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all’art. 14, comma 8, nonche’ l’elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche’ con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicita’ e di conoscibilita’ richiesti dall’Autorita’;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e’ sottoposto, con provvedimento dell’Autorita’, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e’ elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Articolo 5 – Disposizioni in materia di personale dell’Autorita’ e del Servizio ispettivo e norme finanziarie
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
(rubrica sostituita dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 2, lett. a)] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 15])
1. Al personale dell’Autorita’ si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all’art. 4, comma 10, lettera a), e’ composta da non piu’ di 50 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale, ed e’ coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. –
(comma sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 2, lett. b)]; e poi abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 16])
4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera c), al quale e’ preposto un dirigente generale di livello C, e’ costituito da 59 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorita’; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonche’, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. [Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilita’ dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l’attitudine alla funzione ispettiva.] Al personale dell’Autorita’ e’ fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche’, di esercitare attivita’ professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al personale dell’Autorita’ e’ attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 2, lett. c)])
5. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all’art. 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell’ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche’, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
(comma inserito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 3-bis, co. 2, lett. c)]; e poi sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 17])
6. L’Autorita’ provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell’Autorita’, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita’ di rendicontazione.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(comma sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 10, co. 1])
7. L’Autorita’ provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio.
(comma inserito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 18])
Testi storici
Testo iniziale
Articolo 5 – Disposizioni in materia di personale dell’Autorita’ e norme finanziarie.
1. Al personale dell’Autorita’ si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all’art. 4, comma 10, lettera a ), e’ composta da non piu’ di 50 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale, ed e’ coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. Il Servizio ispettivo di cui all’art. 4, comma 10, lettera b ), al quale e’ preposto un dirigente generale di livello C, e’ costituito da 150 unita’, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera c ), al quale e’ preposto un dirigente generale di livello C, e’ costituito da 59 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorita’; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonche’, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilita’ dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l’attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell’Autorita’ e’ fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche’, di esercitare attivita’ professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al personale dell’Autorita’ e’ attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. L’Autorita’ provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell’Autorita’, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita’ di rendicontazione.
7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 14.200 milioni per l’anno 1994 e in lire 17.200 milioni a decorrere dall’anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994, all’uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l’anno 1994, a lire 4.700 milioni per l’anno 1995 e a lire 4.700 milioni per l’anno 1996, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 9.500 milioni per l’anno 1994, a lire 12.500 milioni per l’anno 1995 e a lire 12.500 milioni per l’anno 1996, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [artt. 3-bis, co. 2 e 10, co. 1]
Articolo 5 – Disposizioni in materia di personale dell’Autorita’ e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie
1. Al personale dell’Autorita’ si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all’art. 4, comma 10, lettera a ), e’ composta da non piu’ di 50 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale, ed e’ coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. E’ istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale e’ preposto un dirigente generale di livello C. Esso e’ composto da non piu’ di 125 unita’ appartenenti alle professionalita’ amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all’art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonche’ le competenze del nucleo ispettivo istituito dall’art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e successive modificazioni
4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera c ), al quale e’ preposto un dirigente generale di livello C, e’ costituito da 59 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorita’; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonche’, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilita’ dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l’attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell’Autorita’ e’ fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche’, di esercitare attivita’ professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al personale dell’Autorita’ e’ attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5- bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonche’, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto
6. L’Autorita’ provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell’Autorita’, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita’ di rendicontazione.
7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 14.200 milioni per l’anno 1994 e in lire 17.200 milioni a decorrere dall’anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994, all’uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l’anno 1994, a lire 4.700 milioni per l’anno 1995 e a lire 4.700 milioni per l’anno 1996, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 9.500 milioni per l’anno 1994, a lire 12.500 milioni per l’anno 1995 e a lire 12.500 milioni per l’anno 1996, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 15-18])
Articolo 5 – Disposizioni in materia di personale dell’Autorita’ e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie
1. Al personale dell’Autorita’ si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all’art. 4, comma 10, lettera a ), e’ composta da non piu’ di 50 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale, ed e’ coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. E’ istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale e’ preposto un dirigente generale di livello C. Esso e’ composto da non piu’ di 125 unita’ appartenenti alle professionalita’ amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all’art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonche’ le competenze del nucleo ispettivo istituito dall’art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e successive modificazioni
4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera c ), al quale e’ preposto un dirigente generale di livello C, e’ costituito da 59 unita’, ivi comprese 4 unita’ di livello dirigenziale.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorita’; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonche’, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell’Autorita’ e’ fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche’, di esercitare attivita’ professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al personale dell’Autorita’ e’ attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5- bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonche’, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. 5 -bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all’art. 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell’ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita’ di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche’, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto
6. L’Autorita’ provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell’Autorita’, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita’ di rendicontazione.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7 -bis. L’Autorita’ provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio.
Articolo 6 – Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. É garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e’ sostituito dal seguente:
“1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita’ di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.”
(capoverso modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4, co. 1, lett. a)])
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:
a) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta dall’Autorita’;
b) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
c) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4, co. 1, lett. b)])
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche’ parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita’, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4, co. 1, lett. c)])
5. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
(comma inserito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4, co. 1, lett. d)])
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare (5).] (6)
(comma inserito dalla Legge 127/1997 [art. 11, co. 2], e poi modificato dalla Legge 198/1991 [art. 2, co. 23])
Testi storici
Testo iniziale
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 8. 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita’ di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:
a ) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta dall’Autorita’;
b ) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
c ) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonche’, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall’Autorita’.
A seguito del DL 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4, co. 1, lett. a-d)]
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 8. 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del dal Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita’ di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici“.
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:
a ) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta dall’Autorita’;
b ) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
c ) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi . Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonche’, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall’Autorita’. sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche’ parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita’, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
A seguito della Legge 127/1997 [art. 11, co. 2]
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 8. 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita’ di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:
a ) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta dall’Autorita’;
b ) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
c ) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi . Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche’ parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita’, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole.
A seguito della Legge 191/1998 [art. 2, co. 23], di modifica della Legge 127/1997 [art. 11, co. 2]
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 8. 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita’ di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:
a ) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta dall’Autorita’;
b ) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
c ) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi . Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche’ parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita’, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole. il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare.
Articolo 7 – Misure per l’adeguamento della funzionalita’ della pubblica amministrazione
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo’ coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta’ puo’ essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo’ nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreche’ al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi’ eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita’ delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivita’ di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilita’ del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita’ dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all’attivita’ del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalita’ previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, o alle societa’ di cui all’art. 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo’ promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
7. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell’accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all’art. 19, comma 2, la conferenza di servizi e’ convocata dal concedente anche nell’interesse del concessionario.] (2)
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu’ breve termine idoneo a consentire l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e’ tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo’ esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.] (3)
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita’ dei lavori della conferenza di servizi, nonche’ degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.] (4)
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.] (5)
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta’ e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento.] (6)
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e’ riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita’ delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.] (7)
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.] (8)
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princi’pi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.] (9)
15. Il termine per il controllo di legittimita’ sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e’ fissato in trenta giorni e puo’ essere interrotto per non piu’ di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.] (10)
Articolo modificato dall’articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dall’articolo 1, co. 59, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente sostituito dall’articolo 5, co. 1, della Legge 18 novembre 1998, n. 415)
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 14, co. 1])
Testi storici
Testo iniziale
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell’ambito della propria struttura tecnica e amministrativa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei medesimi.
2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori: verifica altresi’ l’effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l’appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l’esistenza di danni per l’erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorita’.
3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita’ dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
4. Per l’acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, puo’ essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 2416 e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonche’ al perfezionamento dell’intesa di cui al secondo comma dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell’ambito della conferenza di servizi.
6. Il regolamento prevede altresi’ le forme di pubblicita’ dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonche’ degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo’ richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta’ e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4-bis, co. 1, lett. a.-b]
(co. 1-4 previgenti sostituiti dai seguenti co. 1-4-bis)
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nell’ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche’ un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso.
2. Il regolamento di cui all’art. 3 determina i casi in cui il coordinatore unico puo’ coincidere con il responsabile del procedimento di uno o piu’ interventi. Il regolamento determina altresi’ l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo’ coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facolta’ possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento puo’ essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l’attivita’ dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell’elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell’istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarita’ o ritardi nell’esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresi’ la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilita’ delle aree e degli immobili necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l’attivita’ di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.
4- bis . Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivita’ di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresi’ tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi.
4- ter . Il regolamento di cui all’art. 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita’ dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
4- quater . In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell’intervento, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita’ di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita’ di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalita’ previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a societa’ di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
4- quinquies . Per l’acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell’intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
5. La conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 4-quinquies si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonche’ al perfezionamento dell’intesa di cui al secondo comma dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell’ambito della conferenza di servizi.
6. Il regolamento prevede altresi’ le forme di pubblicita’ dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo comma 5, nonche’ degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo’ richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta’ e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento.
A seguito della Legge 549/1995 [art. 1, co. 59]
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nell’ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche’ un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso.
2. Il regolamento di cui all’art. 3 determina i casi in cui il coordinatore unico puo’ coincidere con il responsabile del procedimento di uno o piu’ interventi. Il regolamento determina altresi’ l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo’ coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facolta’ possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento puo’ essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l’attivita’ dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell’elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell’istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarita’ o ritardi nell’esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresi’ la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilita’ delle aree e degli immobili necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l’attivita’ di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.
4- bis . Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivita’ di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresi’ tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi.
4- ter . Il regolamento di cui all’art. 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita’ dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
4- quater . In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell’intervento, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita’ di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita’ di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalita’ previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a societa’ di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
(co. da 4-quinquies a 8 previgenti sostituiti dai seguenti co. da 4-quinquies a 8-quinquies)
4- quinquies . Ai fini dell’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerita’ ed efficacia all’azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorita’ competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo’ promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4- sexies . Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalita’ puo’ altresi’ procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu’ breve termine idoneo a consentire l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e’ tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo’ esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l’ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.
6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita’ dei lavori della conferenza di servizi, nonche’ degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo’ richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta’ e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento.
8- bis . Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e’ riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita’ delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8- ter . Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
8- quater . Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princi’pi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
8- quinquies . Il termine per il controllo di legittimita’ sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e’ fissato in trenta giorni e puo’ essere interrotto per non piu’ di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 5, co. 1]
(art. 7 integralmente sostituito dal seguente)
1 . I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2 . Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo’ coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta’ puo’ essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo’ nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3 . Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreche’ al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi’ eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita’ delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivita’ di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4 . Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilita’ del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita’ dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5 . Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all’attivita’ del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalita’ previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, o alle societa’ di cui all’art. 17, comma 1, lettere e ) ed f ), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6 . Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo’ promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
7 . Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell’accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all’art. 19, comma 2, la conferenza di servizi e’ convocata dal concedente anche nell’interesse del concessionario.
8 . In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu’ breve termine idoneo a consentire l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e’ tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo’ esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9 . Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita’ dei lavori della conferenza di servizi, nonche’ degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10 . In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
11 . Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta’ e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento.
12 . Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e’ riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita’ delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13 . Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
14 . Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princi’pi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
15 . Il termine per il controllo di legittimita’ sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e’ fissato in trenta giorni e puo’ essere interrotto per non piu’ di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367″.
A seguito della Legge 340/2000 [art. 14, co. 1]
1 . I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2 . Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo’ coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta’ puo’ essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo’ nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3 . Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreche’ al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi’ eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita’ delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivita’ di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4 . Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilita’ del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita’ dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5 . Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all’attivita’ del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalita’ previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, o alle societa’ di cui all’art. 17, comma 1, lettere e ) ed f ), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6 . Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo’ promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
7. [abrogato]
8. [abrogato]
9 . [abrogato]
10 . [abrogato]
11 . [abrogato]
12 . [abrogato]
13 . [abrogato]
14 . [abrogato]
15 . [abrogato]
Articolo 8 – Qualificazione
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’ ai princi’pi della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (1).
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’ istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi (2).
3. Il sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’ di cui all’art. 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorita’ medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorita’, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione e’ demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita’ rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (3).
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalita’ di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalita’ e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche’ i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere (4);
c) le modalita’ di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche’ le modalita’ per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all’entita’ e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita’ contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche’ agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’ di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita’ non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attivita’ di qualificazione;
g) le modalita’ di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione e’ di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara’ tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. [La durata dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, e’ di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento] (5);
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorita’, che ne assicura la pubblicita’ per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4 (6).
5. Per l’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.] (7)
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita’ dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia’ attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/137/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri (8).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2 (9).
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e’ accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita’ europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (10).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e’ abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (11).
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9 (12).
11. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (13).
11 -ter. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici (14).
11. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento (15).
11 -quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU (16).
11 -sexies. Per le attivita’ di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facolta’ dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.] (17)
11. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche’ accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo (18).] (19)
Testi storici
Testo iniziale
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’ ai princi’pi della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’ istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue, in qualita’ di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all’importo dei lavori.
3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a ) sistemi di qualita’ conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012;
b ) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacita’ tecnico-organizzativa dovra’ essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalita’ dell’imprenditore e dei dirigenti dell’impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilita’, a titolo di proprieta’ o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d’opera, dell’organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonche’ sulla base di ogni altro elemento utile. La capacita’ economico-finanziaria dovra’ essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a ) le modalita’ di accertamento dei sistemi di qualita’ di cui al comma 3, lettera a ) nel rispetto della normativa vigente;
b ) le modalita’ di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera b ).
5. Per l’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita’ dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia’ attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente e’ escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:
a ) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
b ) si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni;
c ) i soggetti di cui alla lettera a ) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all’appalto o alla concessione;
d ) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita’ o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
e ) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un’unica violazione di maggiore gravita’. Costituisce violazione di maggiore gravita’ l’accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell’importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute, nonche’ il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni;
f ) nell’esercizio della propria attivita’ professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1996, l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera b ) del comma 3 e’ accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita’ europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1997, e’ abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1996, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4-ter, co. 1, lett. a-4)]
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’ ai princi’pi della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’ istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue, in qualita’ di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all’importo dei lavori.
3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a ) sistemi di qualita’ conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012;
b ) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacita’ tecnico-organizzativa dovra’ essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalita’ dell’imprenditore e dei dirigenti dell’impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilita’, a titolo di proprieta’ o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d’opera, dell’organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonche’ sulla base di ogni altro elemento utile. La capacita’ economico-finanziaria dovra’ essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a ) le modalita’ di accertamento dei sistemi di qualita’ di cui al comma 3, lettera a ) nel rispetto della normativa vigente;
b ) le modalita’ di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera b ).
5. Per l’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita’ dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia’ attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente e’ escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:
a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
b) si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni;
c) i soggetti di cui alla lettera a ) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all’appalto o alla concessione;
d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita’ o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un’unica violazione di maggiore gravita’. Costituisce violazione di maggiore gravita’ l’accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell’importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute, nonche’ il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni;
f) nell’esercizio della propria attivita’ professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/137/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri
8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1996 1999 , l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera b ) del comma 3 e’ accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita’ europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1997 2000, e’ abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1996 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 2]
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’ ai princi’pi della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. Allo stesso fine, i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’ istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di chi esegue, in qualita’ di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di cui all’art. 2, co..a 1, di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l’esistenza nei soggetti qualificati di: e’ attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’ di cui all’art. 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorita’ medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorita’, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione e’ demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a ) certificazione di sistemi sistema di qualita’ conformi conforme alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 ISO 900 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012;
b ) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacita’ tecnico-organizzativa dovra’ essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalita’ dell’imprenditore e dei dirigenti dell’impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilita’, a titolo di proprieta’ o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d’opera, dell’organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonche’ sulla base di ogni altro elemento utile. La capacita’ economico-finanziaria dovra’ essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.
b ) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita’ rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a );
c ) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a ) le modalita’ di accertamento dei sistemi di qualita’ di cui al comma 3, lettera a ) nel rispetto della normativa vigente;
b ) le modalita’ di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera b ).
a ) il numero e le modalita’ di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b ) le modalita’ e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche’ i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorita’; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualita’, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorita’, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla medesima impresa;
c ) le modalita’ di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’, di cui al comma 3, lettere a ) e b ), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c ), nonche’ le modalita’ per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d ) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c ), con le relative misure in rapporto all’entita’ e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita’ contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e ) la facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche’ agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’ di cui al comma 3, lettere a ) e b ). La facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita’ non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f ) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attivita’ di qualificazione;
g ) la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche’ le relative modalita’ di verifica;
h ) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorita’, che ne assicura la pubblicita’ per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4.
5. Per l’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio. [abrogato]
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita’ dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia’ attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/137/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri
8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999 , l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera b ) c) del comma 3 e’ accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita’ europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e’ abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9.
11 -bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11 -ter. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici”.
11 -quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a ) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b ) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualita’, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’art. 21 della presente legge.
11 -quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11 -sexies. Per le attivita’ di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. d)]
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’ ai princi’pi della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. Allo stesso fine, i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’ istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’art. 2, co..a 1, di importo superiore a 150.000 ECU euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’ di cui all’art. 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorita’ medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorita’, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione e’ demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a ) certificazione di sistema di qualita’ conformi conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 900 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000;
b ) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita’ rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a );
c ) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a ) il numero e le modalita’ di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b ) le modalita’ e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche’ i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorita’; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualita’, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorita’, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla medesima impresa;
c ) le modalita’ di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’, di cui al comma 3, lettere a ) e b ), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c ), nonche’ le modalita’ per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d ) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c ), con le relative misure in rapporto all’entita’ e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita’ contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e ) la facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche’ agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’ di cui al comma 3, lettere a ) e b ). La facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita’ non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f ) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attivita’ di qualificazione;
g ) la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche’ le relative modalita’ di verifica; le modalita’ di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione e’ di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara’ tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, e’ di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento
h ) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorita’, che ne assicura la pubblicita’ per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4.
5.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita’ dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia’ attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/137/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999 , l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e’ accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita’ europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e’ abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9.
11 -bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11 -ter. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici”.
11 -quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a ) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b ) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualita’, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’art. 21 della presente legge.
11 -quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11 -sexies. Per le attivita’ di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facolta’ dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche’ accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
A seguito del D.Lgs. 30/2004 [art. 12, co. 1]
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’ ai princi’pi della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. Allo stesso fine, i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’ istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’art. 2, co..a 1, di importo superiore a 150.000 ECU euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’ di cui all’art. 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorita’ medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorita’, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione e’ demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a ) certificazione di sistema di qualita’ conformi conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 900 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000;
b ) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita’ rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a );
c ) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a ) il numero e le modalita’ di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b ) le modalita’ e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche’ i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c ) le modalita’ di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’, di cui al comma 3, lettere a ) e b ), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c ), nonche’ le modalita’ per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d ) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c ), con le relative misure in rapporto all’entita’ e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita’ contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e ) la facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche’ agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’ di cui al comma 3, lettere a ) e b ). La facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita’ non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f ) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attivita’ di qualificazione;
g ) le modalita’ di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione e’ di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara’ tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, e’ di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
h ) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorita’, che ne assicura la pubblicita’ per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4.
5.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita’ dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia’ attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/137/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999 , l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e’ accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita’ europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e’ abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9.
11 -bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11 -ter. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici”.
11 -quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a ) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b ) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualita’, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’art. 21 della presente legge.
11 -quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11 -sexies. Per le attivita’ di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facolta’ dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche’ accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
A seguito della Legge 62/2005 [art. 24, co. 1]
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’ ai princi’pi della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. Allo stesso fine, i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’ aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’ istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’art. 2, co..a 1, di importo superiore a 150.000 ECU euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’ di cui all’art. 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorita’ medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorita’, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione e’ demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a ) certificazione di sistema di qualita’ conformi conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 900 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000;
b ) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita’ rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a );
c ) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a ) il numero e le modalita’ di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b ) le modalita’ e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche’ i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c ) le modalita’ di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’, di cui al comma 3, lettere a ) e b ), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c ), nonche’ le modalita’ per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d ) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c ), con le relative misure in rapporto all’entita’ e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita’ contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e ) la facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche’ agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita’ di cui al comma 3, lettere a ) e b ). La facolta’ ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita’ non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f ) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attivita’ di qualificazione;
g ) le modalita’ di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione e’ di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara’ tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa.
h ) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorita’, che ne assicura la pubblicita’ per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4.
5. –
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita’ dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia’ attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/137/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999 , l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e’ accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita’ europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e’ abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9.
11 -bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11 -ter. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici”.
11 -quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici: del beneficio che a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualita’, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’art. 21 della presente legge.
11 -quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. –
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche’ accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 1])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 1]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. d), n. 1)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 1])
(lettera sostituita dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. d), n. 2)])
(lettera sostituita dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. d), n. 3)] e successivamente modificata dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 1])
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 3])
(comma sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4-ter, co. 1, lett. a)])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4-ter, co. 1, lett. b)])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4-ter, co. 1, lett. c)] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 4])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4-ter, co. 1, lett. d)])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 4-ter, co. 1, lett. e)])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 5])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 5])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 5]e successivamente sostituito dall’articolo 24, co. 1, della Legge 18 aprile 2005, n. 62)
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 2, co. 5])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 2, comma 5] successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. d), n. 4)] e da ultimo abrogato dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. d), n. 5)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 9 – Norme in materia di partecipazione alle gare
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e’ altresi’ ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (1).
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonche’ alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici (2).
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un piu’ stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacita’ tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneita’ tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacita’ finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e’ istituita una apposita categoria per le attivita’ di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori non e’ richiesto il parere consultivo del comitato regionale (3).]
Testi storici
Testo iniziale
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31 dicembre 1996 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e’ altresi’ regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un piu’ stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacita’ tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneita’ tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacita’ finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e’ istituita una apposita categoria per le attivita’ di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5, co. 1]
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31 dicembre 1996 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e’ altresi’ regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un piu’ stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacita’ tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneita’ tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacita’ finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e’ istituita una apposita categoria per le attivita’ di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori non e’ richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 19-20]
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e’ altresi’ regolata dalle ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonche’ alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un piu’ stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacita’ tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneita’ tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacita’ finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e’ istituita una apposita categoria per le attivita’ di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori non e’ richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5, co. 1, lett. a)] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 19])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 20])
(comma aggiunto dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5, co. 1, lett. b)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 10 – Soggetti ammessi alle gare
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le societa’ commerciali, le societa’ cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa’ consortili ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa’ commerciali, societa’ cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di societa’ ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 (1).
1. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (2).
1 -ter. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolta’, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia’ proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto e’ stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato (3).
1 -quater. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unita’ superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorita’ per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, nonche’ per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma 7. La suddetta richiesta e’, altresi’, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (4).] (5)
Testo iniziale
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a ) le imprese individuali, anche artigiane, le societa’ commerciali, le societa’ cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b ) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c ) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa’ consortili ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa’ commerciali, societa’ cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della presente legge;
d ) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a ), b ) e c ), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13;
e ) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a ), b ) e c ) del presente comma anche in forma di societa’ ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della presente legge.
A seguito della Legge 216/1995 [art. 3, co. 1]
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a ) le imprese individuali, anche artigiane, le societa’ commerciali, le societa’ cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b ) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c ) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa’ consortili ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa’ commerciali, societa’ cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della presente legge;
d ) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a ), b ) e c ), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13;
e ) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a ), b ) e c ) del presente comma anche in forma di societa’ ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della presente legge;
e-bis ) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 19-20]
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a ) le imprese individuali, anche artigiane, le societa’ commerciali, le societa’ cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b ) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c ) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa’ consortili ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa’ commerciali, societa’ cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della presente legge;
d ) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a ), b ) e c ), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13;
e ) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a ), b ) e c ) del presente comma anche in forma di societa’ ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della presente legge;
e-bis ) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13.
1 -bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.
1 -ter. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolta’, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia’ proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto e’ stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1 -quater. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unita’ superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorita’ per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, nonche’ per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma 7. La suddetta richiesta e’, altresi’, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
(lettera aggiunta dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-bis, co. 1])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 1])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 1] Per la deroga alle disposizioni del presente co. vedi articolo 5, commi 12-bis e 12-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35)
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 1])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 11 – Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. I requisiti di idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonche’ all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche’ posseduti dalle singole imprese consorziate (1).] (2)
Testi storici
Testo iniziale
1. I requisiti di idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ) e c ), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.
A seguito della Legge 414/1998 [art. 9, co. 21]
1. I requisiti di idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ) e c ), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’art. 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonche’ all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche’ posseduti dalle singole imprese consorziate.
(comma cosi’ modificato dall’articolo 9, co. 21 della legge 18 novembre 1998, n. 415)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 12 – Consorzi stabili
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare [esclusivamente] in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (1).
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresi’ le condizioni ed i limiti alla facolta’ del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’ avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione (2).
3. Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche’ l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 della presente legge.
5. É vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.È vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile (3).
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e’ dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa’ ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e’ incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e’ pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio (4).
8. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e’ acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e’ in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia’ possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche’ per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), e’ in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e’ acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta’ dell’intervallo tra le due classifiche (5).] (6)
Testi storici
Testo iniziale
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1996 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresi’ le condizioni ed i limiti alla facolta’ del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’ avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche’ l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 della presente legge.
5. e’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. e’ vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere b ), d ) ed e ), nonche’ piu’ di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e’ dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa’ ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-ter, co. 1]
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1996 1999 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresi’ le condizioni ed i limiti alla facolta’ del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’ avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche’ l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 della presente legge.
5. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. e’ vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere b ), d ), ed e ) ed e-bis), nonche’ piu’ di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e’ dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa’ ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 22]
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresi’ le condizioni ed i limiti alla facolta’ del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’ avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche’ l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 della presente legge.
5. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. e’ vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere b ), d ), e) ed e-bis), nonche’ piu’ di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e’ dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa’ ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. e)]
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresi’ le condizioni ed i limiti alla facolta’ del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’ avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche’ l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 della presente legge.
5. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. e’ vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere b ), d ), e) ed e-bis), nonche’ piu’ di un consorzio stabile. È vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e’ dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa’ ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e’ incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e’ pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e’ acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e’ in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia’ possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche’ per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), e’ in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e’ acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta’ dell’intervallo tra le due classifiche.
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 22])
(comma modificato dall’articolo 5-ter, co. 1, lett. a), dela D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216)
(comma modificato dall’articolo 5-ter, co. 1, lett. b,)dela D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216 e successivamente dall’articolo 7, co. 1, lett. e), n. 1), della Legge 1 agosto 2002, n. 166)
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. e), n. 2)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. e), n. 2)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 13 – Riunione di concorrenti
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), e’ ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonche’ gli altri partecipanti, siano gia’ in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimoart. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita’ a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti dell’Amministrazione nonche’ nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 (1).
4. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (2).
5. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (3).
5. É vietata l’associazione in partecipazione. e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (4).
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto, nonche’ l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio, di cui al comma 1, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o piu’ di tali opere superi altresi’ in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi’ l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo’ essere artificiosamente suddiviso in piu’ contratti (5).
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera d), nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi’ definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti. ] (6)
Testi storici
Testo iniziale
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d ) ed e ), e’ ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonche’ gli altri partecipanti, siano gia’ in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita’ a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti dell’Amministrazione nonche’ nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. e’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un’associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all’aggiudicazione della gara.
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto, nonche’ l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio, di cui al comma 1, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi’ in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi’ l’elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera d ), nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi’ definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 23-24]
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d ) ed e ), e’ ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonche’ gli altri partecipanti, siano gia’ in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita’ a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti dell’Amministrazione nonche’ nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un’associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ) e c ), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all’aggiudicazione della gara.
5 . E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere d ) ed e ), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5 -bis. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d ) ed e ), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto, nonche’ l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio, di cui al comma 1, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi’ in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi’ l’elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera d ), nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi’ definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. f)]
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d ) ed e ), e’ ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonche’ gli altri partecipanti, siano gia’ in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita’ a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti dell’Amministrazione nonche’ nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.
4. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ) e c ), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5 . E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere d ) ed e ), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5 -bis. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d ) ed e ), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto, nonche’ l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio, di cui al comma 1, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna una o piu’ di tali opere superi altresi’ in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi’ l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo’ essere artificiosamente suddiviso in piu’ contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera d ), nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi’ definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. f), n. 1)])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 23])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 24])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 24])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. f), n. 2)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 14 – Programmazione dei lavori pubblici
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. L’attivita’ di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia’ previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso (2).
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita’ e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita’ agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita’ ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita’ i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita’. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia’ iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche’ gli interventi (3).
4. Nel programma triennale sono altresi’ indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all’art. 19, comma 5- ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita’ ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche’ le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 e’ subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita’ e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e’ sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi (4).
7. Un lavoro [o un tronco di lavoro a rete] puo’ essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o piu’ lotti, purche’ con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare esiano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita’, fruibilita’ e fattibilita’ di ciascun lotto (5).
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, e dell’art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia’ stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche’ acquisibili ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale puo’ essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia’ previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne da’ pubblicita’, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi’ trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita’ con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell’anno.
13. L’approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dei lavori.] (6)
Testi storici
Testo iniziale
1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell’ambito di documenti programmatori gia’ previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l’indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonche’ disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici gia’ stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l’elenco dei lavori per settore; le priorita’ di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorita’, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilita’ sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonche’ dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma e’ data priorita’ alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonche’ al completamento di lavori gia’ iniziati.
2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali e’ redatto in conformita’ agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all’adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.
3. Prima dell’adozione lo schema di programma di cui al comma 1 e’ reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, puo’ formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l’organo competente si pronuncia.
4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilita’ per l’intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonche’ essere indicata l’articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell’opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilita’.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.
6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorita’.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorita’ indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche’ le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all’Autorita’ e all’Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalita’ delle opere realizzate per le quali sia gia’ stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 e’ data pubblicita’ dall’Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 4, comma 16, lettera c ).
1 . L’attivita’ di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia’ previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2 . Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita’ e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita’ agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita’ ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita’ i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a ), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3 . Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita’ tra le categorie di lavori, nonche’ un ulteriore ordine di priorita’ all’interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque . Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia’ iniziati, i progetti esecutivi gia’ approvati, nonche’ gli interventi per i quali ricorra la possibilita’ di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4 . Nel programma triennale sono altresi’ indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all’art. 19, comma 5- ter , possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5 . I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita’ ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche’ le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6 . L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 e’ subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita’ e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e’ sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7 . Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo’ essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o piu’ lotti, purche’ con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita’, fruibilita’ e fattibilita’ di ciascun lotto.
8 . I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, e dell’art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9 . L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia’ stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche’ acquisibili ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale puo’ essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia’ previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
10 . I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11 . I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne da’ pubblicita’, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi’ trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita’ con i documenti programmatori vigenti.
12 . Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell’anno.
13 . L’approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dei lavori”.
Articolo sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 4, co. 1])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. g), n. 1)])
(comma sostituito dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. g), n. 2)])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. g), n. 3)])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. g), n. 4)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 15 – Competenze dei consigli comunali e provinciali
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. All’art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;”] (2).
Testi storici
Testo iniziale
1. Al comma 2, lettera b ), dell’art. 32, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “i piani finanziari ed i programmi” sono sostituite dalle seguenti: “i piani finanziari, i programmi ed i progetti” e dopo le parole: “i piani territoriali ed urbanistici,” sono inserite le seguenti: “i piani particolareggiati ed i piani di recupero,”.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-quater, co. 1]
1. All’art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b ) e’ sostituita dalla seguente:
“ b ) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;”.
Articolo sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-quater, co. 1])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 16 – Attivita’ di progettazione
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’ relative;
b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle (2).
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita’ di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra’ inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa (3).
3. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.] (4)
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche’ delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche’ in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e’ costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso e’ redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi’ corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalita’, i contenuti, i tempi e la gradualita’ stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3 (5).
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione (6).
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ degli altri enti aggiudicatori o realizzatori (7).
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita’ e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.] (8)
Testi storici
Testo iniziale
1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilita’ e l’esame dei profili di impatto ambientale, la conformita’ agli strumenti urbanistici, l’indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.
3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche’ delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull’area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l’elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonche’ l’indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.
4. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell’impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale, di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo e’ redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle piu’ opportune scale, nonche’ i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l’elenco dei prezzi unitari e quant’altro necessario per l’immediata costruzione dell’opera e l’esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresi’ essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita’ e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.
7. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell’importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici e’ destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all’integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.
9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziaria.
10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d’asta, specifica separatamente l’importo relativo alla progettazione.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-quinques, co. 1]
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’ relative;
b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche’ delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche’ in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e’ costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso e’ redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi’ corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita’ e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 25-28]
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’ relative;
b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita’ di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche speciali dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra’ inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche’ delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche’ in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e’ costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso e’ redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi’ corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini e , con le modalita’, i contenuti, i tempi e la gradualita’, stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita’ e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. h)]
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’ relative;
b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita’ di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche speciali dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra’ inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche’ delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche’ in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e’ costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso e’ redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi’ corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini e , con le modalita’, i contenuti, i tempi e la gradualita’, stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita’ e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
A seguito del D.Lgs. 30/2004 [art. 12, co. 1]
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’ relative;
b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita’ di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche speciali dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra’ inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche’ delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche’ in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e’ costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso e’ redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi’ corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini e , con le modalita’, i contenuti, i tempi e la gradualita’, stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita’ e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Articolo sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-quinques, co. 1])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 25])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 26])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. h), n. 1)] e successivamente abrogato dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 27])
(6 Comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, comma 1, lettera h), numero 2)].
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 28])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 17 – Effettuazione delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche’ alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane, le aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita’ di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (3);
e) dalle societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 in quanto compatibili.
g-bis) da consorzi stabili di societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12 . È vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa’ consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e’ incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’ di ingegneria si applicano altresi’ le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 (4) (5).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione (6).
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita’ per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi (7).
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). [Le societa’ di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessita’ e che richiedano una specifica organizzazione] (8).
5. Il regolamento dei lavori per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti (9).
6. Si intendono per:
a) societa’ di professionisti le societa’ costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’ cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa’ agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attivita’ in forma associata ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa’ si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita’ professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (10).
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa’ di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le societa’ di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o piu’ direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attivita’ prevalente svolta dalla societa’, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societa’, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati (11).
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita’ per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione (12).
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti (13).
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste (14).
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalita’ di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita’ agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalita’ tra le modalita’ procedurali e il corrispettivo dell’incarico (15).
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza (16).
12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno (17).
12. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita’ che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 . Ogni patto contrario e’ nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 (18).
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicita’ previste dai commi 10 e 12 (19).
14. Nel caso in cui il valore delle attivita’ di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e’ consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione (20).
14. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita’ di supporto di cui all’art. 7, comma 5, nonche’ le attivita’ del responsabile di progetto e le attivita’ dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (21).
14 -ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14- bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti (22).
14 -quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonche’ ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo (23).
14 -quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita’ relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita’ del progettista (24).
14 -sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta. L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva (25).
14 -septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonche’ le connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a societa’ di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette societa’ nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’art. 2359 del codice civile (26).] (27)
Articolo sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-sexies, co. 1])
Rubrica sostituita dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 1])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 1)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 2])
(lettera aggiunta dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 2)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 2])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 2]e successivamente modificato dall’articolo 145, co. 89, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388)
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 2]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 3)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 2])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, comma 2]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 3)] e dall’articolo 24, co. 4, della Legge 18 aprile 2005, n. 62)
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 2])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 2]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 4)])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 3])
(comma sostituito dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 5)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 4]e successivamente dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 5)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, comma 4]e successivamente dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 5)] e dall’articolo 24, co. 5, della Legge 18 aprile 2005, n. 62)
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 4])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i), n. 6)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 5])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 5]e successivamente dall’articolo 24, co. 7, della Legge 18 aprile 2005, n. 62)
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 6])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 6])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 6])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 6])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 6])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 6, co. 6])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
Articolo 17 – Redazione dei progetti
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.
2. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane e le unita’ sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalita’ di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all’art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attivita’ di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all’art. 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessita’ o in caso di necessita’ di definire progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a societa’ di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonche’ del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione.
5. I corrispettivi relativi alle attivita’ di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.
6. Ai corrispettivi relativi alle attivita’ di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.
7. Ad universita’, loro strutture ed enti pubblici di ricerca puo’ essere affidata, nell’ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari.
8. Ai fini della presente legge sono societa’ di ingegneria le societa’ costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitino le attivita’ di produzione di beni. A tali societa’ non si applica il divieto previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa’ di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l’attivita’ di progettazione deve far capo ad uno o piu’ professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.
10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall’art. 2359 del codice civile, ancorche’ tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite societa’ direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l’influenza notevole di cui all’ultimo comma dell’art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attivita’:
a ) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b ) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
c ) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
d ) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
e ) l’attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario.
12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonche’ dalla relativa normativa nazionale di recepimento.
13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonche’ a misurazioni e picchettazioni.
14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono piu’ di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attivita’ professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 5-sexies, co. 1]
Articolo 17 – Redazione dei progetti
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorita’, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5.
2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunita’ montane e le unita’ sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalita’ di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualita’ di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.
3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L’onere dell’iscrizione all’albo compete all’amministrazione.
4. Il regolamento di cui all’art. 3 definisce i limiti e le modalita’ per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell’amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a societa’ di ingegneria.
6. Il regolamento di cui all’art. 3 definisce le modalita’ di rappresentanza e le responsabilita’ afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all’amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.
7. Ai fini della presente legge sono societa’ di ingegneria le societa’ costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali societa’ non si applica il divieto previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa’ di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all’art. 3, fermo il principio che l’attivita’ di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o piu’ professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalita’ di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i princi’pi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalita’ tra le modalita’ procedurali ed il corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicita’ agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 3, l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilita’ di esperire un concorso di progettazione.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l’attivita’ di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorita’ rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 6]
Articolo 17 – Effettuazione delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
1 . Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche’ alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’art. 14, sono espletate:
a ) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b ) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane, le aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita’ di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
c ) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d ) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;
e ) dalle societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a );
f ) dalle societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b );
g ) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d ), e ) ed f ), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 in quanto compatibili.
2 . I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a ), b ) e c ), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.
3 . Il regolamento definisce i limiti e le modalita’ per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi.
4 . La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d ), e ), f ) e g ). Le societa’ di cui al comma 1, lettera f ), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g ), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessita’ e che richiedano una specifica organizzazione.
5 . Il regolamento dei lavori per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis , indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6 . Si intendono per:
a ) societa’ di professionisti le societa’ costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’ cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa’ agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attivita’ in forma associata ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa’ si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b ) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita’ professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
7 . Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa’ di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le societa’ di cui al predetto comma 6, lettera b ), devono disporre di uno o piu’ direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attivita’ prevalente svolta dalla societa’, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societa’, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8 . Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita’ per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
11 . Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalita’ di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i princi’pi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalita’ tra le modalita’ procedurali ed il corrispettivo dell’incarico.
12 . Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicita’ agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d ) ed e ), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacita’ professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.
12 -bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13 . Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicita’ previste dai commi 10 e 12.
14 . Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attivita’ di direzione dei lavori e’ affidata, con priorita’ rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori.
14 -bis. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita’ di supporto di cui all’art. 7, comma 5, nonche’ le attivita’ del responsabile di progetto e le attivita’ dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14 -ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14- bis , continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14 -quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonche’ ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo.
14 -quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita’ relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita’ del progettista.
14 -sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta. L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14 -septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b ), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonche’ le connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a societa’ di ingegneria di cui al comma 1, lettera f ), che siano da essi stessi controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette societa’ nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
A seguito della Legge 388/2000 [art. 145, co. 89]
Articolo 17 – Effettuazione delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
1 . Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche’ alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’art. 14, sono espletate:
a ) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b ) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane, le aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita’ di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
c ) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d ) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;
e ) dalle societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a );
f ) dalle societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b );
g ) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d ), e ) ed f ), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 in quanto compatibili.
2 . I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a ), b ) e c ), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.
3 . Il regolamento definisce i limiti e le modalita’ per la stipulazione, per intero a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi.
4 . La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d ), e ), f ) e g ). Le societa’ di cui al comma 1, lettera f ), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g ), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessita’ e che richiedano una specifica organizzazione.
5 . Il regolamento dei lavori per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis , indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6 . Si intendono per:
a ) societa’ di professionisti le societa’ costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’ cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa’ agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attivita’ in forma associata ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa’ si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b ) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita’ professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
7 . Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa’ di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le societa’ di cui al predetto comma 6, lettera b ), devono disporre di uno o piu’ direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attivita’ prevalente svolta dalla societa’, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societa’, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8 . Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita’ per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
11 . Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalita’ di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i princi’pi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalita’ tra le modalita’ procedurali ed il corrispettivo dell’incarico.
12 . Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicita’ agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d ) ed e ), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacita’ professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.
12 -bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13 . Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicita’ previste dai commi 10 e 12.
14 . Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attivita’ di direzione dei lavori e’ affidata, con priorita’ rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori.
14 -bis. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita’ di supporto di cui all’art. 7, comma 5, nonche’ le attivita’ del responsabile di progetto e le attivita’ dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14 -ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14- bis , continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14 -quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonche’ ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo.
14 -quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita’ relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita’ del progettista.
14 -sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta. L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14 -septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b ), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonche’ le connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a societa’ di ingegneria di cui al comma 1, lettera f ), che siano da essi stessi controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette societa’ nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. i)]
Articolo 17 – Effettuazione delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
1 . Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche’ alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’art. 14, sono espletate:
a ) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b ) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane, le aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita’ di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
c ) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d ) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e ) dalle societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a );
f ) dalle societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b );
g ) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d ), e ) ed f ), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12. È vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa’ consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e’ incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’ di ingegneria si applicano altresi’ le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2 . I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a ), b ) e c ), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.
3 . Il regolamento definisce i limiti e le modalita’ per la stipulazione, per intero a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi.
4 . La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le societa’ di cui al comma 1, lettera f ), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g ), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessita’ e che richiedano una specifica organizzazione.
5 . Il regolamento dei lavori per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis , indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6 . Si intendono per:
a ) societa’ di professionisti le societa’ costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’ cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa’ agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attivita’ in forma associata ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa’ si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;” e alla lettera b), secondo periodo, le parole: “di ciascun professionista firmatario del progetto” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b ) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita’ professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
7 . Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa’ di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le societa’ di cui al predetto comma 6, lettera b ), devono disporre di uno o piu’ direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attivita’ prevalente svolta dalla societa’, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societa’, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8 . Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita’ per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarita’ contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalita’ di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita’ agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalita’ tra le modalita’ procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacita’ professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.
12 -bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita’ che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
13 . Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicita’ previste dai commi 10 e 12.
14 . Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attivita’ di direzione dei lavori e’ affidata, con priorita’ rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori.
14 -bis. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita’ di supporto di cui all’art. 7, comma 5, nonche’ le attivita’ del responsabile di progetto e le attivita’ dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14 -ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14- bis , continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14 -quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonche’ ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo.
14 -quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita’ relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita’ del progettista.
14 -sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta. L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14 -septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b ), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonche’ le connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a societa’ di ingegneria di cui al comma 1, lettera f ), che siano da essi stessi controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette societa’ nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
A seguito della Legge 62/2005 [art. 24, co. 7]
Articolo 17 – Effettuazione delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
1 . Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche’ alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’art. 14, sono espletate:
a ) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b ) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane, le aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita’ di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
c ) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d ) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e ) dalle societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a );
f ) dalle societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b );
g ) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d ), e ) ed f ), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di societa’ di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa’ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12. È vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa’ consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e’ incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’ di ingegneria si applicano altresi’ le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2 . I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a ), b ) e c ), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.
3 . Il regolamento definisce i limiti e le modalita’ per la stipulazione, per intero a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi.
4 . La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
5 . Il regolamento dei lavori per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis , indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6 . Si intendono per:
a ) societa’ di professionisti le societa’ costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’ cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa’ agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attivita’ in forma associata ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa’ si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;” e alla lettera b), secondo periodo, le parole: “di ciascun professionista firmatario del progetto” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b ) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita’ professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
7 . Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa’ di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le societa’ di cui al predetto comma 6, lettera b ), devono disporre di uno o piu’ direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attivita’ prevalente svolta dalla societa’, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societa’, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8 . Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita’ per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarita’ contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalita’ di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita’ agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalita’ tra le modalita’ procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacita’ professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.
12 -bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita’ che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
13 . Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicita’ previste dai commi 10 e 12.
14 . Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attivita’ di direzione dei lavori e’ affidata, con priorita’ rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori. Nel caso in cui il valore delle attivita’ di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e’ consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
14 -bis. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita’ di supporto di cui all’art. 7, comma 5, nonche’ le attivita’ del responsabile di progetto e le attivita’ dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14 -ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14- bis , continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14 -quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonche’ ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo.
14 -quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita’ relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita’ del progettista.
14 -sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta. L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14 -septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b ), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonche’ le connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a societa’ di ingegneria di cui al comma 1, lettera f ), che siano da essi stessi controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette societa’ nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Articolo 18 – Incentivi e spese per la progettazione
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 7, e’ ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita’ ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche’ tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, e’ stabilita dal regolamento in rapporto all’entita’ e alla complessita’ dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita’ professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell’art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (2) (3).
1. Il fondo di cui al comma 1 e’ ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita’ professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche’ dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera.] (4)
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e’ ripartito, con le modalita’ ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (5).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario (6).
2 -ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego (7).
2 -quater. É vietato l’affidamento di attivita’ di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita’ di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (8).] (9)
Rubrica sostituita dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6, co. 1, lett. a)])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6, comma 1, lett. b)] e successivamente sostituito la Legge 127/1997 [art. 6, co. 13] e dall’articolo 13, co. 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144)
A norma dell’articolo 1, co. 207, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il presente co., che prevede la possibilita’ di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale e’ comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione)
(comma aggiunto dalla Legge 127/1997 [art. 6, comma 13], come modificato dall’articolo 2, comma 18, della Legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presente co. e’ da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’articolo 13, co. 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144)
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6, co. 1, lett. c)] e successivamente sostituito dall’articolo 13, co. 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144)
(comma aggiunto dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6, co. 1, lett. d)] e successivamente modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 29])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 30])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 30])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
Articolo 18 – Incentivi per la progettazione
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, puo’ essere individuata una quota non superiore all’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6, co. 1]
Articolo 18 – Incentivi e spese per la progettazione
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, puo’ essere individuata una quota non superiore all’ e’ ripartita la quota dell’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo per l’appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all’art. 7.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
2- bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
A seguito della Legge 127/1997 [art. 6, co. 13]
Articolo 18 – Incentivi e spese per la progettazione
1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e’ ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
2- bis . A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
A seguito della Legge 127/1997 [art. 13, co. 4], come modificata dalla Legge 191/1998 [art. 2, co. 18]
Articolo 18 – Incentivi e spese per la progettazione
1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e’ ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita’ professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche’ dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
2- bis . A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 30]
Articolo 18 – Incentivi e spese per la progettazione
1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e’ ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita’ professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche’ dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
2- bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
2 -ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
2 -quater. E’ vietato l’affidamento di attivita’ di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita’ di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
A seguito della Legge 144/1999 [art. 13, co. 4]
Articolo 18 – Incentivi e spese per la progettazione
1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e’ ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita’ professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche’ dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
(co. 1, 1-bis e 2 previgenti, sostituiti dai seguenti co. 1 e 2)
1 . Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 7, e’ ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita’ ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche’ tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, e’ stabilita dal regolamento in rapporto all’entita’ e alla complessita’ dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita’ professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell’art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b ), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2 . Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e’ ripartito, con le modalita’ ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2- bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’ all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
2 -ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
2 -quater. E’ vietato l’affidamento di attivita’ di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita’ di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
Articolo 19 – Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all’art. 24, comma 6 (1).
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu’ del 60 per cento del valore dell’opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (2).
1. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara e’ indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’art. 16, comma 4 (3).
1. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformita’ a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non e’ soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita’ di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita’ con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unita’ progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita’ (4).
1. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2 . L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attivita’ di progettazione successiva a livello preliminare.] (5)
1. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita’, qualora la stazione appaltante non abbia gia’ adottato un proprio sistema di qualita’, e’ fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita’ richiesti dall’appaltatore (6).
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita’, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara [, che comunque non puo’ superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo puo’ essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in piu’ rate annuali, costanti o variabili.] A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta’ o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita’, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonche’ beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico, gia’ indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 . Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo’ essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario (7).
2. L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo’ stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonche’ norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario puo’ recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovra’ essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell’art. 37- septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche’ l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione (8).
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera (9).
2. Il concessionario, ovvero la societa’ di progetto di cui all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto (10).
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali (11).
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F ; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo (12).
5. É in facolta’ dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche’ quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni (13).
5. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (14).
5 -ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara puo’ prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprieta’ di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice gia’ indicati nel programma di cui all’art. 14 in quanto non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara puo’ prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile (15).
5. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti piu’ conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalita’ per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5- ter nonche’ le modalita’ di aggiudicazione (16).] (17)
(comma premesso dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 2])
(comma sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6-bis, comma 1, lett. a)], successivamente modificato dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 3] e da ultimo sostituito dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 1)])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 5])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 2)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 2)] e successivamente abrogato dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 2)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 6]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 3)])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 7]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 4)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 5)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 5)])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, commi 31 e 32])
(comma sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6-bis, co. 1, lett. b)] e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 6)])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6-bis, comma 1, lett. c)] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 33] e dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l), n. 7)])
(comma aggiunto dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6-bis, co. 1, lett. d)])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 9])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 3, co. 9])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l’esecuzione di lavori da parte dell’impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell’opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non puo’ superare il 50 per cento dell’importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L’affidamento in concessione puo’ essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di stazione appaltante di lavori pubblici.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F .
5. e’ in facolta’ delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 6-bis, co. 1]
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l’esecuzione di lavori da parte dell’impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell’opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non puo’ superare il 50 per cento dell’importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L’affidamento in concessione puo’ essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di stazione appaltante di lavori pubblici.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F ; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b ), n. 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E’ in facolta’ delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
5- bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici
A seguito della Legge 415/1998 [art. 3, co. 2-9 e art. 9, co. 31-33]
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all’art. 24, comma 6
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5 e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica; 1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu’ del 50 per cento sul valore dell’opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1 -bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b ), la gara e’ indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’art. 16, comma 4.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell’opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non puo’ superare il 50 per cento dell’importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L’affidamento in concessione puo’ essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.
2 . Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita’, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non puo’ superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo puo’ essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in piu’ rate annuali, costanti o variabili.
2 -bis. La durata della concessione non puo’ essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonche’ norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario puo’ recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovra’ essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell’art. 37- septies , comma 1, lettere a ) e b ), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche’ l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F ; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b ), n. 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E’ in facolta’ delle amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2 stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
5- bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5 -ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara puo’ prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprieta’ di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice gia’ indicati nel programma di cui all’art. 14 in quanto non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara puo’ prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.
5- quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti piu’ conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalita’ per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5- ter nonche’ le modalita’ di aggiudicazione.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. l)]
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all’art. 24, comma 6
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5 e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu’ del 50 per cento sul valore dell’opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu’ del 60 per cento del valore dell’opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro
1 -bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b ), la gara e’ indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’art. 16, comma 4.
1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformita’ a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non e’ soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita’ di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita’ con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unita’ progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita’.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attivita’ di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita’, qualora la stazione appaltante non abbia gia’ adottato un proprio sistema di qualita’, e’ fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita’ richiesti dall’appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita’, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non puo’ superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo puo’ essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in piu’ rate annuali, costanti o variabili. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta’ o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita’, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonche’ beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico, gia’ indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo’ essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
2 -bis. La durata della concessione non puo’ essere superiore a trenta anni. L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo’ stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonche’ norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario puo’ recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovra’ essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell’art. 37- septies , comma 1, lettere a ) e b ), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche’ l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa’ di progetto di cui all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F ; in ogni caso salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b ), n. 1) numeri 1), 2) e 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E’ in facolta’ dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2 stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche’ quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5- bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5 -ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara puo’ prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprieta’ di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice gia’ indicati nel programma di cui all’art. 14 in quanto non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara puo’ prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.
5- quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti piu’ conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalita’ per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5- ter nonche’ le modalita’ di aggiudicazione.
A seguito del D.Lgs. 30/2004 [art. 12, co. 1]
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all’art. 24, comma 6
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5 e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu’ del 60 per cento del valore dell’opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro
1 -bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b ), la gara e’ indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’art. 16, comma 4.
1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformita’ a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non e’ soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita’ di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita’ con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unita’ progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita’.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attivita’ di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita’, qualora la stazione appaltante non abbia gia’ adottato un proprio sistema di qualita’, e’ fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita’ richiesti dall’appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita’, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta’ o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita’, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonche’ beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico, gia’ indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo’ essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
2 -bis. L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo’ stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonche’ norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario puo’ recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovra’ essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell’art. 37- septies , comma 1, lettere a ) e b ), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche’ l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa’ di progetto di cui all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F ; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b ), n. 1) numeri 1), 2) e 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E’ in facolta’ dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2 stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche’ quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5- bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5 -ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara puo’ prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprieta’ di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice gia’ indicati nel programma di cui all’art. 14 in quanto non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara puo’ prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.
5- quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti piu’ conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalita’ per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5- ter nonche’ le modalita’ di aggiudicazione.
Articolo 20 – Procedure di scelta del contraente
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Gli appalti di cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), nonche’ le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (1).
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalita’ previsti dalla presente legge.
4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso e’ consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere [vincolante] del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e’ effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 16, nonche’ di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo (2).] (3)
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 34]e successivamente dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. m), n. 1)])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 35]e successivamente dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. m), n. 2)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Gli appalti di cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licitazione privata.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalita’ previsti dalla presente legge.
4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso e’ consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e’ effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 17, nonche’ di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 34-35]
1. Gli appalti di cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b ), nonche’ le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalita’ previsti dalla presente legge.
4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso e’ consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e’ effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 17 16, nonche’ di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. m)]
1. Gli appalti di cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b ), nonche’ le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalita’ previsti dalla presente legge.
4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso e’ consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e’ effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 16, nonche’ di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
Articolo 21 – Criteri di aggiudicazione – Commissioni giudicatrici
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata con il criterio del prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari. (1).
1. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo piu’ basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicita’ del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu’ significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalita’ di presentazione delle giustificazioni, nonche’ indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilita’ delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruita’ della offerta, il concorrente e’ chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potra’ provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (2).
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata puo’ essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore (3).
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonche’ l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita’ di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare (4).
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e’ affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’ presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia’ ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e’ affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facolta’ di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
8. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, e’ disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis . In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovra’ essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati] (5)] (6)
(comma sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 7, co. 1, lett. a)]e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 7, co. 1])
(comma aggiunto dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 7, comma 1, lett. b)], successivamente sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 7, co. 1] e da ultimo modificato dall’articolo 7, co. 1, lett. n), n. 1), della legge 1° agosto 2002, n. 166)
(comma aggiunto dall’articolo 7, co. 1, lett. n), n. 2), della legge 1° agosto 2002, n. 166)
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 7, co. 1])
(comma aggiunto dall’articolo 7, co. 1, lett. n), n. 3), della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente abrogato dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata con il criterio del prezzo piu’ basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l’importo della garanzia di cui all’art. 30, comma 2, e’ incrementato del 50 per cento.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche’ l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a ) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b ) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni;
1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita’ di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all’utenza.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e’ affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’ presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia’ ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e’ affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a ) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b ) professori universitari di ruolo scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facolta’ di appartenenza;
c ) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 7, co. 1]
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata con il criterio del prezzo piu’ basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l’importo della garanzia di cui all’art. 30, comma 2, e’ incrementato del 50 per cento.1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo piu’ basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto e’ fisso e invariabile, in conformita’ di quanto specificato dall’art. 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu’ basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l’Osservatorio, sulla base dell’andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell’anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione puo’ prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicita’ del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu’ significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 % di quello posto a base d’asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche’ l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a ) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b ) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni;
1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita’ di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all’utenza.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e’ affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’ presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia’ ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e’ affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a ) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b ) professori universitari di ruolo scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facolta’ di appartenenza;
c ) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 7, co. 1]
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo piu’ basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto e’ fisso e invariabile, in conformita’ di quanto specificato dall’art. 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
1 . L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata con il criterio del prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a ) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b ) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c ) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu’ basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l’Osservatorio, sulla base dell’andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell’anno precedente. alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione puo’ prendere in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicita’ del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu’ significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla percentuale fissata a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche’ l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a ) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b ) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni;
1) il valore economico e finanziario della controprestazione il prezzo di cui all’art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita’ di gestione ed, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza.;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e’ affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’ presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia’ ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e’ affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a ) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b ) professori universitari di ruolo scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facolta’ di appartenenza;
c ) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. n)]
1 . L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata con il criterio del prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a ) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b ) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c ) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo piu’ basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione puo’ prendere in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicita’ del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu’ significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalita’ di presentazione delle giustificazioni, nonche’ indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilita’ delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruita’ della offerta, il concorrente e’ chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potra’ provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata puo’ essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche’ l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a ) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b ) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni;
1) il prezzo di cui all’art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita’ di gestione ed, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza.;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e’ affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’ presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia’ ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e’ affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a ) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b ) professori universitari di ruolo scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facolta’ di appartenenza;
c ) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, e’ disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovra’ essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.
A seguito del D.Lgs. 30/2004 [art. 12, co. 1]
1 . L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e’ effettuata con il criterio del prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a ) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b ) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c ) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo piu’ basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu’ significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalita’ di presentazione delle giustificazioni, nonche’ indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilita’ delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruita’ della offerta, il concorrente e’ chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potra’ provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata puo’ essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche’ l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a ) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b ) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni;
1) il prezzo di cui all’art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita’ di gestione ed, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza.;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e’ affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’ presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia’ ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e’ affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a ) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b ) professori universitari di ruolo scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facolta’ di appartenenza;
c ) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, e’ disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovra’ essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.
Articolo 22 – Accesso alle informazioni
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge e’ fatto tassativo divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.
2. L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale. ] (1)
Articolo 23 – Licitazione privata e licitazione privata semplificata
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facolta’ di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto (3).
1. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1- bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata negli altri mesi ha validita’ per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 7 (4).] (5)
Articolo sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8, co. 1])
Rubrica sostituita dalla Legge 415/1998 [art. 8, co. 1])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 8, co. 2])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 8, co. 2]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. o)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
Articolo 23 – Selezione dei concorrenti da invitare alle gare
1. Per l’affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo’ fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo’ essere inferiore a cinque e quello massimo e’ pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.
2. Per l’affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo’ fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo’ essere inferiore a dieci e quello massimo e’ pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneita’ dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8, co. 1]
Articolo 23 – Selezione dei concorrenti da invitare alle gare
1. Per l’affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo’ fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo’ essere inferiore a cinque e quello massimo e’ pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.
2. Per l’affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo’ fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo’ essere inferiore a dieci e quello massimo e’ pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneita’ dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.
Articolo 23 – Licitazione privata
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
A seguito Legge 415/1998 [art. 8]
Articolo 23 – Licitazione privata e licitazione privata semplificata
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1 -bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ), hanno la facolta’ di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto.
1- ter. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere a ), b ), c ), d ) ed e ), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1- bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a ), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ), c ), d ) ed e ), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validita’ per l’anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validita’ per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 7.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. o)]
Articolo 23 – Licitazione privata e licitazione privata semplificata
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1 -bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ), hanno la facolta’ di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto.
1- ter. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere a ), b ), c ), d ) ed e ), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1- bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a ), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b ), c ), d ) ed e ), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 normativa vigente, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validita’ per l’anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validita’ per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 7.
Articolo 24 – Trattativa privata
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. L’affidamento a trattativa privata e’ ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro (1).
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilita’ generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (2);
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere gia’ esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti (3);
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.] (4) (5)
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (6).
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti [di cui alla presente legge] per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (7).
4. Nessun lavoro puo’ essere diviso in piu’ affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto (8).
5. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.] (9)
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (10).
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo’ essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e’ ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreche’ tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non puo’ complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto principale.] (11)
8. L’interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non e’ compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione e’ risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.] (12)] (13)
(lettera premessa dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. p), n. 1)])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. p), n. 2)])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. p), n. 2)])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. p), n. 2)] e successivamente abrogata dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
(comma sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-bis, co. 1, lett. a)] e successivamente modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 36])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-bis, co. 1, lett. b)])
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-bis, co. 1, lett. c)])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 38])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. p), n. 3)] e successivamente abrogato dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-bis, comma 1, lett. d)], dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 39] e successivamente dall’articolo 1, co. 240, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311)
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. p), n. 4)] e successivamente abrogato dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
(comma abrogato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 40])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Possono essere affidati a trattativa privata:
a) gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilita’ generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia’ esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Autorita’ dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo’ essere diviso in piu’ affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 30 mila ECU, IVA esclusa.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo’ essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. L’interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non e’ compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b ) del comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione e’ risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 36-40]
1. L’affidamento a trattativa privata e’ ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150 300 mila ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilita’ generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150 300 mila ECU, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia’ esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo’ essere diviso in piu’ affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo’ essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. L’interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non e’ compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b ) del comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione e’ risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. p)]
1. L’affidamento a trattativa privata e’ ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo non superiore a 300 mila ECU compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilita’ generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300 mila ECU euro, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia’ esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo’ essere diviso in piu’ affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo’ essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e’ ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreche’ tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non puo’ complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto principale.
A seguito del D.Lgs. 30/2004 [art. 12, co. 1]
1. L’affidamento a trattativa privata e’ ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilita’ generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300 mila euro, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia’ esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo’ essere diviso in piu’ affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo’ essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e’ ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreche’ tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non puo’ complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto principale.
A seguito della Legge 311/2004 [art. 1, co. 240]
1. L’affidamento a trattativa privata e’ ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilita’ generale dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300 mila euro, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia’ esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo’ essere diviso in piu’ affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attivita’ del Genio militare di cui all’art. 3, comma 7- bis , e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo’ essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
Articolo 25 – Varianti in corso d’opera
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3, o per l’intervenuta possibilita’ di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono teterminare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita’ dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita’ dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (2);
c) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da’ immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita’, sempreche’ non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo’ superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera (3).
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indi’ce una nuova gara alla quale e’ invitato l’aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da’ luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
5. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (4).] (5)
Articolo sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-ter, co. 1])
(lettera aggiunta dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 41])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 42])
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 43])
Testi storici
Testo iniziale
1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a ) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
b ) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;
c ) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori e’ tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne da’ immediatamente notizia all’Autorita’ e al progettista.
2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subi’ti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilita’ si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all’esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l’esperibilita’ di ulteriori azioni risarcitorie.
3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l’aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere a ) e b ) del comma 1 la risoluzione del contratto da’ luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera c ) del comma 1, la risoluzione del contratto da’ luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
Articolo 26 – Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta’, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto (1).
2. L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e’ abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e’ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e’ fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto e’ emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies (2).
4. La compensazione e’ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori (3).
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi (4).
4. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003 (5).
4. Per le finalita’ di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, nonche’ le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi’ essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso (6).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita’ il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate (7).
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici. 6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entita’ delle penali e le modalita’ di versamento sono disciplinate dal regolamento.] (8)
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 44])
(comma aggiunto dall’articolo 1, co. 550, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311)
(comma aggiunto dall’articolo 1, co. 550, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311)
(comma aggiunto dall’articolo 1, co. 550, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311)
(comma aggiunto dall’articolo 1, co. 550, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311)
(comma aggiunto dall’articolo 1, co. 550, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311)
(comma aggiunto dall’articolo 1, co. 550, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311)
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Testo iniziale
1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un’anticipazione sull’importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell’importo stesso, che e’ gradualmente recuperata in corso d’opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.
2. L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e’ abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e’ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e’ fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto e’ emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entita’ delle penali e le modalita’ di versamento sono disciplinate dal regolamento.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 44]
1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un’anticipazione sull’importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell’importo stesso, che e’ gradualmente recuperata in corso d’opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.
1 . In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta’, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto
2. L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e’ abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e’ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e’ fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto e’ emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entita’ delle penali e le modalita’ di versamento sono disciplinate dal regolamento.
A seguito della Legge 311/2004 [art. 1, co. 550]
1 . In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta’, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e’ abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e’ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e’ fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto e’ emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e’ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalita’ di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, nonche’ le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi’ essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita’ il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entita’ delle penali e le modalita’ di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Articolo 27 – Direzione dei lavori
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’art. 17, l’attivita’ di direzione dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti (1):
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4 (2);
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.] (3)] (4)
(alinea modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 45])
(lettera modificata dalla Legge 415/1998 [art. 8-quater, co. 1, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216 e successivamente dall’articolo 9, co. 46])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. q)] e successivamente abrogato dall’articolo 12, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’attivita’ di direzione dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a ) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b ) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 12;
c ) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-quater, co. 1]
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’attivita’ di direzione dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a ) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b ) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 12 comma 5;
c ) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 45-46]
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento nei casi di cui al comma 4 dell’art. 17, l’attivita’ di direzione dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a ) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b ) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 5 comma 4;
c ) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. q)]
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’art. 17, l’attivita’ di direzione dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a ) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b ) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4;
c ) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
A seguito del D.Lgs. 30/2004 [art. 12, co. 1]
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’art. 17, l’attivita’ di direzione dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a ) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b ) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4;
c ) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
Articolo 28 – Collaudi e vigilanza
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi’ i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche’ le modalita’ di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione (1).
2. Il regolamento definisce altresi’ il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e’ redatto un certificato di collaudo secondo le modalita’ previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche’ l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo e’ sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, e’ in facolta’ del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e’ comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (2).
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita’ e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare (3).
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita’ autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita’ tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e’ effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali.
7. É obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita’;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile (4).
10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformita’ ed i vizi dell’opera, ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.] (5)
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 47])
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 48])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. r)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 49])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi’ i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche’ le modalita’ di effettuazione del collaudo.
2. Il regolamento definisce altresi’ il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e’ redatto un certificato di collaudo secondo le modalita’ previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche’ l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita’ e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita’ autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita’ tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e’ effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali.
7. E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a ) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettere b ) e c );
b ) in caso di opere di particolare complessita’;
c ) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d ) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformita’ ed i vizi dell’opera, ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 47-49]
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi’ i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche’ le modalita’ di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi’ il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e’ redatto un certificato di collaudo secondo le modalita’ previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche’ l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo e’ sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, e’ in facolta’ del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e’ comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita’ e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita’ autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita’ tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e’ effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita’ dell’opera e dei materiali.
7. e’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a ) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettere b ) e c );
b ) in caso di opere di particolare complessita’;
c ) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d ) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformita’ ed i vizi dell’opera, ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Articolo 29 – Pubblicita’
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita’ degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonche’ degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (1);
b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita’ a livello nazionale (2);
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita’ semplificata a livello regionale e provinciale (3);
d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione e’ avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalita’ di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonche’, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro (4);
f -bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di piu’ del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicita’, con le stesse modalita’ di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori (5);
f -ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31- bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicita’, a carico della parte soccombente, con le stesse modalita’ di cui alle lettere b) e c) del presente comma (6).
2. Le spese relative alla pubblicita’ devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che e’ tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra’ effettuare a proprio carico le forme di pubblicita’ ivi disciplinate, senza alcuna possibilita’ di rivalsa sull’amministrazione (7).] (8)
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. s), n. 1)])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. s), n. 1)])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. s), n. 1)])
(lettera modificata dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 50])
(lettera aggiunta dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 51])
(lettera aggiunta dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 51])
(comma sostituito dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. s), n. 2)])
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Testo iniziale
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita’ degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a ) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonche’ degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee;
b ) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita’ a livello nazionale;
c ) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita’ semplificata a livello regionale e provinciale;
d ) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e ) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f ) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione e’ avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalita’ di cui alle lettere a ), b ) e c ) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, nonche’ del nominativo del direttore dei lavori designato.
2. Le spese relative alla pubblicita’ devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 50-51]
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita’ degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a ) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonche’ degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee;
b ) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita’ a livello nazionale;
c ) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita’ semplificata a livello regionale e provinciale;
d ) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e ) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f ) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione e’ avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalita’ di cui alle lettere a ), b ) e c ) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, nonche’ del nominativo del direttore dei lavori designato, nonche’, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro;
f -bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di piu’ del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicita’, con le stesse modalita’ di cui alle lettere b ) e c ) del presente comma ed a carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori;
f -ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31- bis , commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicita’, a carico della parte soccombente, con le stesse modalita’ di cui alle lettere b ) e c ) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicita’ devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. s)]
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita’ degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a ) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonche’ degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee;
b ) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di ECU euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita’ a livello nazionale;
c ) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita’ semplificata a livello regionale e provinciale;
d ) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e ) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f ) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione e’ avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalita’ di cui alle lettere a ), b ) e c ) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera,del nominativo del direttore dei lavori designato, nonche’, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro;
f -bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di piu’ del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicita’, con le stesse modalita’ di cui alle lettere b ) e c ) del presente comma ed a carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori;
f -ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31- bis , commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicita’, a carico della parte soccombente, con le stesse modalita’ di cui alle lettere b ) e c ) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicita’ devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che e’ tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra’ effettuare a proprio carico le forme di pubblicita’ ivi disciplinate, senza alcuna possibilita’ di rivalsa sull’amministrazione.
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Articolo 30 – Garanzie e coperture assicurative
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione (1).
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (2).
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra’ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta (3).
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e’ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, e’ svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e’ prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 (4).
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale (5).
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalita’ di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita’ di propria competenza (6).
6. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza (7).
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e’ istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e’ obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro (8).] (9)
(comma modificato dalla Legge 415/1998 [art. 9, commi 52 e 53] e successivamente dall’articolo 145, co. 50, della Legge 9 ottobre 2000, n. 388)
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-quinques, comma 1, lett. a)], dalla Legge 415/1998 [art. 9, comma 54], successivamente dalla Legge 166/2002 [art. 7, comma 1, lett. t), n. 1)] e da ultimo sostituito dall’articolo 4, co. 146, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi inoltre l’articolo 11, co. 1, della Legge 9 ottobre 2000, n. 285)
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 55])
(comma aggiunto dall’articolo 4, co. 147, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350)
(comma modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-quinques, co. 1, lett. b)])
(comma sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 56]e successivamente dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. t), n. 2)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. t), n. 2)] e successivamente modificato dall’articolo 24, co. 6, della Legge 18 aprile 2005, n. 62)
(comma aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 57]e successivamente modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. t), n. 3)])
Testi storici
Testo iniziale
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta’ dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’esecutore dei lavori e’ tenuto a costituire, contestualmente all’erogazione dell’anticipazione prevista dall’art. 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d’opera.
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera c ), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento o per l’aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualita’ degli elaborati progettuali e la loro conformita’ alla normativa vigente. Tale verifica puo’ essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualita’ di cui all’art. 8 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 8-quinques, co. 1, lett. a)]
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta’ dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di ribasso d’asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’esecutore dei lavori e’ tenuto a costituire, contestualmente all’erogazione dell’anticipazione prevista dall’art. 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d’opera.
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera c ) lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento o per l’aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualita’ degli elaborati progettuali e la loro conformita’ alla normativa vigente. Tale verifica puo’ essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualita’ di cui all’art. 8 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 52-57]
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta’ per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita non appena avvenuta entro trenta giorni dall‘aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 25 per cento 20 per cento la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’esecutore dei lavori e’ tenuto a costituire, contestualmente all’erogazione dell’anticipazione prevista dall’art. 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d’opera.
2 -bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra’ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento o per l’aggiudicazione dei lavori, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento, la qualita’ degli elaborati progettuali e la loro conformita’ alla normativa vigente la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Tale verifica puo’ essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualita’ di cui all’art. 8 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti. da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7 -bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e’ istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ).
A seguito della Legge 388/2000 [art. 145, co. 50]
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2 -bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra’ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Tale verifica puo’ essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7 -bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e’ istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ).
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, comma 1, lett. t)]
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento 10 per cento la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e’ progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e’ svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, e’ svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2 -bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra’ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Tale verifica puo’ essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalita’ di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita’ di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7 -bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e’ istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ). Il sistema, una volta istituito, e’ obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.
A seguito della Legge 350/2003 [art. 4, co. 146-147]
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva e’ progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e’ svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, e’ svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2 -bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra’ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e’ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, e’ svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e’ prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalita’ di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita’ di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7 -bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e’ istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ). Il sistema, una volta istituito, e’ obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.
A seguito della Legge 62/2005 [art. 24, co. 6]
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2 -bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra’ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e’ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, e’ svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e’ prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
3. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalita’ di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita’ di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7 -bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e’ istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ). Il sistema, una volta istituito, e’ obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.
Articolo 31 – Piani di sicurezza
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita’ e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformita’ alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento (1).
1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita’ nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) (2).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis, nonche’ il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1- bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza (3).
2. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (4).
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1- bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1- bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (3).
4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e’ determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e’ equiparato all’appaltatore (5).] (6)
In attuazione del presente co. e’ stato emanato con D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 il Regolamento relativo ai contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(comma aggiunto dall’articolo 9, co. 60 della legge18 novembre 1998, n. 415)
(comma sostituito dall’articolo 9, co. 61 della legge18 novembre 1998, n. 415)
(comma aggiunto dall’articolo 9, co. 61 della legge18 novembre 1998, n. 415)
(comma aggiunto dall’articolo 9, co. 62 della legge18 novembre 1998, n. 415)
Testi storici
Testo iniziale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita’ e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformita’ alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e’ determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 60-62]
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita’ e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformita’ alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
1 -bis. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2:
a ) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b ) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c ) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita’ nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b ).
2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza.
2 . Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b ) del comma 1- bis , nonche’ il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c ) del comma 1- bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
2 -bis. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1- bis , sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c ) del comma 1- bis , sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e’ determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4 -bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e’ equiparato all’appaltatore.
Articolo 31-bis – Norme acceleratorie in materia di contenzioso
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche’ formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine e’ in facolta’ dell’appaltatore avvalersi del disposto dell’articolo 32 . La procedura per la definizione dell’accordo bonario puo’ essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione e’ altresi’ promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’articolo 28 . Nell’occasione la proposta motivata della commissione e’ formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento (2)
1. La commissione di cui al comma 1 e’ formata da tre componenti in possesso di specifica idoneita’, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia’ designati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte piu’ diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e’ stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi (3).
1. L’accordo bonario, definito con le modalita’ di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta’ di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve (4).
1. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia gia’ intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e’ facoltativa ed il responsabile del procedimento puo’ essere componente della commissione stessa (5).
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza gia’ fissata per la discussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.] (6)
Articolo aggiunto dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 9, co. 1])
(comma sostituito dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. u)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. u)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. u)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. u)])
Testi storici
Testo iniziale
–
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 9, co. 1]
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 % dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e’ sottoscritto dall’affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza gia’ fissata per la discussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. u)]
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a ) e b ), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 % dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e’ sottoscritto dall’affidatario.
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche’ formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine e’ in facolta’ dell’appaltatore avvalersi del disposto dell’articolo 32 . La procedura per la definizione dell’accordo bonario puo’ essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione e’ altresi’ promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’articolo 28 . Nell’occasione la proposta motivata della commissione e’ formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e’ formata da tre componenti in possesso di specifica idoneita’, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia’ designati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte piu’ diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e’ stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalita’ di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta’ di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia gia’ intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e’ facoltativa ed il responsabile del procedimento puo’ essere componente della commissione stessa.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza gia’ fissata per la discussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 32 – Definizione delle controversie
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 31- bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche’ l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento (2).
2. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia (3).
2. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 . Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (4).
3. Il regolamento definisce altresi’, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita’ di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra’ attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita’ per assumere l’incarico di arbitro, nonche’ la durata dell’incarico stesso, secondo princi’pi di trasparenza, imparzialita’ e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita’ previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita’ alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia’ costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (5).
4. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2 (6).] (7)
Articolo sostituito dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 9-bis, co. 1] e successivamente dalla Legge 415/1998 [art. 10, co. 1])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. v), n. 1)] e successivamente sostituito dall’articolo 5, co. 16-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80)
(comma aggiunto dall’articolo 5, co. 16-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dall’articolo 1, co. 70, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266)
(comma aggiunto dall’articolo 5, co. 16-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80)
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. v), n. 2)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. v), n. 3)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l’immediata soluzione della controversia medesima.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione e’ attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati generali o speciali non puo’ essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
3. La procedura di cui all’art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.
4. L’ordinanza di sospensione di cui all’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non puo’ avere durata superiore a sei mesi.
A seguito del D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 9-bis, co. 1]
1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l’immediata soluzione della controversia medesima.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione e’ attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati generali o speciali non puo’ essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
3. La procedura di cui all’art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.
4. L’ordinanza di sospensione di cui all’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non puo’ avere durata superiore a sei mesi.
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 dell’art. 31- bis e l’affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie e’ attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
2. Qualunque sia l’importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell’accordo sono trasmessi all’Osservatorio.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita’ delle questioni.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 10, co. 1]
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 dell’art. 31- bis e l’affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie e’ attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
2. Qualunque sia l’importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell’accordo sono trasmessi all’Osservatorio.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita’ delle questioni.
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 31- bis , possono essere deferite ad arbitri.
2 . Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e’ demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorita’ di cui all’art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princi’pi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3 . Il regolamento definisce altresi’, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita’ di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra’ attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita’ per assumere l’incarico di arbitro, nonche’ la durata dell’incarico stesso, secondo princi’pi di trasparenza, imparzialita’ e correttezza.
4 . Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita’ previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. v)]
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 31- bis , possono essere deferite ad arbitri.
2 . Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e’ demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorita’ di cui all’art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princi’pi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3 . Il regolamento definisce altresi’, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita’ di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra’ attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita’ per assumere l’incarico di arbitro, nonche’ la durata dell’incarico stesso, secondo princi’pi di trasparenza, imparzialita’ e correttezza.
4 . Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita’ previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita’ alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia’ costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2.
A seguito del D.L. 35/2005 conv. Legge 80/2005 [art. 5, co. 16-sexies]
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 31- bis , possono essere deferite ad arbitri.
2 . Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e’ demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorita’ di cui all’art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princi’pi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche’ l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento.
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
3 . Il regolamento definisce altresi’, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita’ di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra’ attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita’ per assumere l’incarico di arbitro, nonche’ la durata dell’incarico stesso, secondo princi’pi di trasparenza, imparzialita’ e correttezza.
4 . Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita’ previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita’ alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia’ costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2.
A seguito della Legge 266/2005 [art. 1, co. 70]
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 31- bis , possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche’ l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento.
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila mille del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
3 . Il regolamento definisce altresi’, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita’ di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra’ attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita’ per assumere l’incarico di arbitro, nonche’ la durata dell’incarico stesso, secondo princi’pi di trasparenza, imparzialita’ e correttezza.
4 . Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita’ previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita’ alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia’ costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2.
Articolo 33 – Segretezza
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Le opere destinate ad attivita’ della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita’ a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita’ delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2 (1).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalita’ delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonche’ le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi’ sulla regolarita’, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.] (2)
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. z)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Le opere destinate ad attivita’ delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita’ a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita’ delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalita’ delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonche’ le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi’ sulla regolarita’, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. z)]
1. Le opere destinate ad attivita’ della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita’ a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita’ delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalita’ delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonche’ le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi’ sulla regolarita’, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Articolo 34 – Subappalto
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Il comma 3 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, gia’ sostituito dall’art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e’ sostituito dal seguente:
“3 . Il soggetto appaltante e’ tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonche’ le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo e’ sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all’atto dell’offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
2) che l’appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall’aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
3) che, nel caso in cui l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta piu’ di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l’appaltatore stesso trasmetta altresi’ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunita’ europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e’ sufficiente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni”.
2. Dopo il comma 3- bis dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e’ inserito il seguente:
“3- ter . In caso di accertata impossibilita’ ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall’appaltatore all’atto dell’offerta, previa autorizzazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attivita’ che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati (1).] ] (2)
(comma abrogato dall’articolo 9, co. 73 della legge 18 novembre 1998, n. 415)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Il comma 3 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, gia’ sostituito dall’art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e’ sostituito dal seguente:
” 3 . Il soggetto appaltante e’ tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonche’ le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo e’ sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all’atto dell’offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
2) che l’appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall’aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
3) che, nel caso in cui l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta piu’ di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l’appaltatore stesso trasmetta altresi’ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunita’ europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e’ sufficiente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni”.
2. Dopo il comma 3- bis dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e’ inserito il seguente:
“3- ter . In caso di accertata impossibilita’ ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall’appaltatore all’atto dell’offerta, previa autorizzazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attivita’ che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati.
A seguito della Legge 415/1998 [art. 9, co. 73]
Articolo 35 – Fusioni e conferimenti .
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione puo’ opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita’ del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita’ sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle societa’ risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.] (1)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Per il testo del presente articolo 35 valido solo per il territorio della Regione Sicilia vedi l’articolo 27 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7. Il medesimo articolo 27 e’ stato successivamente abrogato dall’articolo 7, comma 2, della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.
Articolo 36 – Trasferimento e affitto di azienda .
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da constituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita’ di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.] (1)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 37 – Gestione delle casse edili
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le parti sociali interessate per l’adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilita’ dei lavoratori. Qualora l’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennita’ e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti (1).] (2)
A norma dell’articolo 9, commi 76 e 77 della legge 18 novembre 1998, n. 415 il termine di cui al presente articolo e’ stato riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 415/1998 (19 giugno 1999))
Decorso tale termine, qualora l’intesa di cui al presente articolo non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parte sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
Decorso anche l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, le casse edili che non applicano la reciprocita’ con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarita’ contributiva.
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 37 -bis – Promotore
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. [Entro il 30 giugno di ogni anno] i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita’, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche’ l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita’ di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cui all articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita’ e studi di fattibilita’. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (2)
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 . Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita’ o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale (3).
2. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita’ di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche’ pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso e’ trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne da’ pubblicita’. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta’ di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita’, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L’avviso deve, altresi’, indicare espressamente che e’ previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu’ vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa (4).
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione (5).] (6)
Articolo aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 11, co. 1])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. aa), n. 1)])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. aa), n. 2)])
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. aa), n. 3)] e successivamente modificato dall’articolo 24, co. 9, della Legge 18 aprile 2005, n. 62)
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. aa), n. 3)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
–
A seguito della Legge 415/1998 [art. 11, co. 1]
1 . Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita’, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche’ l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b ), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
2 . Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f ), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. aa)]
1 . Entro il 30 giugno di ogni anno I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita’, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche’ l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b ), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita’ di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita’ e studi di fattibilita’. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti
2 . Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f ), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita’ o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita’ di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche’ pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso e’ trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne da’ pubblicita’. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta’ di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita’, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
A seguito della Legge 62/2005 [art. 24, co. 9]
1 . I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita’, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche’ l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b ), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita’ di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita’ e studi di fattibilita’. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti
2 . Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f ), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita’ o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita’ di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche’ pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso e’ trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne da’ pubblicita’. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta’ di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita’, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L’avviso deve, altresi’, indicare espressamente che e’ previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu’ vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Articolo 37-ter – Valutazione della proposta
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. [Entro il 31 ottobre di ogni anno] le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita’ delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonche’ della qualita’ progettuale, della funzionalita’, della fruibilita’ dell’opera, dell’accessibilita’ al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piu’ lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37-quater il promotore potra’ adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione piu’ conveniente. In questo caso, il promotore risultera’ aggiudicatario della concessione (2).] (3)
Articolo inserito dalla Legge 415/1998 [art. 11, co. 1] Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. bb)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
–
A seguito della Legge 415/1998 [art. 11, co. 1]
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita’ delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonche’ della qualita’ progettuale, della funzionalita’, della fruibilita’ dell’opera, dell’accessibilita’ al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. bb)]
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita’ delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonche’ della qualita’ progettuale, della funzionalita’, della fruibilita’ dell’opera, dell’accessibilita’ al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piu’ lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37-quater il promotore potra’ adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione piu’ conveniente. In questo caso, il promotore risultera’ aggiudicatario della concessione
Articolo 37 – quater – Indizione della gara
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all’art. 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata (2):
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche’ i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; e’ altresi’ consentita la procedura di appalto-concorso (3);
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e’ vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e’ garantita dalla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’art. 37- bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui all’art. 37- bis, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’art. 37- bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e’ tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3 (4).
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’art. 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell’art. 2.] (5)] (6)
Articolo aggiunto dalla Legge 415/1998 [art. 11, co. 1] Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
(alinea modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. cc), n. 1)])
(lettera modificata dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. cc), n. 1)])
(comma modificato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. cc), n. 2)])
(comma abrogato dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. cc), n. 3)])
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testo iniziale
–
A seguito della Legge 415/1998 [art. 11, co. 1]
1 . Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all’art. 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a ) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’art. 21, comma 2, lettera b ), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche’ i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b ) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a ); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2 . La proposta del promotore posta a base di gara e’ vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e’ garantita dalla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’art. 37- bis , comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.
3 . I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui all’art. 37- bis , comma 1, ultimo periodo.
4 . Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b ), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’art. 37- bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5 . Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b ), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e’ tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all’importo di cui all’art. 37- bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6 . I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’art. 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell’art. 2.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. cc)]
1 . Entro il 31 dicembre tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all’art. 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a ) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’art. 21, comma 2, lettera b ), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche’ i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; e’ altresi’ consentita la procedura di appalto-concorso;
b ) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a ); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2 . La proposta del promotore posta a base di gara e’ vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e’ garantita dalla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’art. 37- bis , comma 1, ultimo quinto periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.
3 . I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui all’art. 37- bis , comma 1, ultimo quinto periodo.
4 . Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b ), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’art. 37- bis, comma 1, ultimo quinto periodo. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5 . Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b ), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e’ tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all’importo il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’art. 37- bis, comma 1, ultimo quinto periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6 . I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’art. 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell’art. 2.
Articolo 37-quinquies – Societa’ di progetto
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di progetto in forma di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della societa’. In caso di concorrente costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’art. 37- quater . La societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.
1. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa’ disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa’ ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi (2).
1. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa’ di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa’ restano solidalmente responsabili con la societa’ di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita’ per la eventuale cessione delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa’ ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della societa’ di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento (3).] (4)
Articolo inserito dalla Legge 415/1998 [art. 11, co. 1] Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
(comma aggiunto dall’articolo 6, co. 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144)
(comma aggiunto dalla Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. dd)])
Testo iniziale
–
A seguito della Legge 415/1998 [rt. 11, co. 1]
1 . Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di progetto in forma di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della societa’. In caso di concorrente costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’art. 37- quater . La societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.
A seguito della Legge 144/1999 [art. 6, co. 1]
1 . Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di progetto in forma di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della societa’. In caso di concorrente costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’art. 37- quater . La societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.
1- bis . I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa’ disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa’ ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7, co. 1, lett. dd)]
1 . Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di progetto in forma di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della societa’. In caso di concorrente costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’art. 37- quater . La societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.
1- bis . I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa’ disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa’ ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa’ di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa’ restano solidalmente responsabili con la societa’ di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita’ per la eventuale cessione delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa’ ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della societa’ di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Articolo 37-sexies – Societa’ di progetto: emissione di obbligazioni
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Le societa’ costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita’ possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2410 del codice civile, purche’ garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.] (2)
Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Articolo 37-septies – Risoluzione
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu’ gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
3. L’efficacia della revoca della concessione e’ sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.] (2)
Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’][/spoiler]
Articolo 37-octies – Subentro
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una societa’ che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verra’ accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa’ designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in un termine piu’ ampio che potra’ essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalita’ di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.] (2)
Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’][/spoiler]
Articolo 37-nonies – Privilegio sui crediti
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche’ gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L’opponibilita’ ai terzi del privilegio sui beni e’ subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e’ dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.] (2)
Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’][/spoiler]
Articolo 38 – Applicazione della legge
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, puo’ procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1- bis, limitatamente all’importo dei lavori, nonche’ all’art. 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo art. 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell’importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.] (2)
Articolo modificato dal D.L. 101/1995 conv. Legge 216/1995 [art. 1, comma 1] e successivamente sostituito dalla Legge 415/1998 [art. 9, co. 74]. Ai sensi dell’articolo 21, co. 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento)
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all’art. 8, nonche’ di quelle che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Le disposizioni di cui all’art. 8, comma 7, lettera b ), si applicano fino all’approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui all’art. 30 si applicano secondo modalita’ disposte dai soggetti appaltanti.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all’art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all’art. 8, nonche’ di quelle che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Le disposizioni di cui all’art. 8, comma 7, lettera b ), si applicano fino all’approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui all’art. 30 si applicano secondo modalita’ disposte dai soggetti appaltanti.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all’art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Articolo 38-bis – Deroghe in situazioni di emergenza ambientale
(non piu’ in vigore, vedi Scheda del provvedimento)
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita’ e parcheggi, tese a migliorare la qualita’ dell’aria e dell’ambiente nelle citta’, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.] (2)
Articolo inserito dall’articolo 7 co. 1, lett. ee), della legge1° agosto 2002, n. 166. Per l’estensione dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articolo 21, co. 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto)
Testi storici
Testo iniziale
A seguito della Legge 166/2002 [art. 7 co. 1, lett. ee)]