Regolamento (CE) della Commissione del 28 ottobre 2004 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
Abrogato
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: GUCE L 326 del 29.10.2004.
Entrata in vigore: dal 1.11.2004 (v. art. 3).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica le soglie delle direttive 2004/17/CE, e 2004/18/CE (direttive appalti nei settori ordinari e speciali).
Attuazione: –
Vigenza: norme superate ed abrogate dal Regolamento 2005/2083/CE [art. 3]).
Ultimo aggiornamento: 29.10.2004 (data di pubblicazione).
INDICE
Articolo 1 [modifiche alla direttiva 2004/17/CE]
Articolo 2 [modifiche alla direttiva 2004/18/CE]
Articolo 3
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione delle Comunita’ europee,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunita’ europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) il Consiglio ha approvato l’accordo sugli appalti pubblici ripreso all’allegato 4 di detta decisione, qui di seguito denominato «l’accordo». Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi, qui di seguito denominati «soglie», fissati nell’accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l’altro, l’obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l’accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l’alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all’accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell’accordo ricalcolate per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. Pertanto e’ necessario rivederli.
(3) Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall’accordo a quelle da esso derivanti. Occorre pertanto correggerle.
(4) Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d’attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l’applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.
(5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1 [modifiche alla direttiva 2004/17/CE]
La direttiva 2004/17/CE e’ modificata come segue:
1) L’articolo 16 e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «499 000 EUR» e’ sostituito da «473 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
2) L’articolo 61 e’ modificato come segue:
a) al paragrafo 1, l’importo «499 000 EUR» e’ sostituito da «473 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «499 000 EUR» e’ sostituito da «473 000 EUR».
Articolo 2 [modifiche alla direttiva 2004/18/CE]
La direttiva 2004/18/CE e’ modificata come segue:
1) Il testo dell’articolo 7 e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «162 000 EUR» e’ sostituito da «154 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
2) All’articolo 8, il primo comma e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR».
3) All’articolo 56, l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
5) All’articolo 67, il paragrafo 1 e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «162 000 EUR» e’ sostituito da «154 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.