Regolamento (CE) n. 213 Commissione del del 28 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV
Norme di sola modifica (superate)
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: GU L 74/1 del 15.3.2008.
Entrata in vigore: dal 4.4.2008 (20° giorno dalla pubblicazione, ex art. 254, co. 2, TCE).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica gli allegati delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (direttive appalti nei settori speciali e ordinari).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (le direttive modificate sono state abrogate).
Ultimo aggiornamento: 15.3.2008 (data di pubblicazione).
INDICE
Articolo 1
Articolo 2 – [modifiche alla direttiva 2004/17/CE]
Articolo 3 – [modifiche alla direttiva 2004/18/CE]
Articolo 4
Articolo 5
Allegati
omissis
All. V – [sostituisce l’All. XII direttiva 20014/17/CE e l’All. I direttiva 2014/18/CE]
All. VI – [sostituisce l’All. XVII-A direttiva 20014/17/CE e l’All. II-A direttiva 2014/18/CE]
All VII – [sostituisce l’All. XVII-B direttiva 20014/17/CE e l’All. II-B direttiva 2014/18/CE]
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione delle Comunita’ europee,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea,
visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), in particolare l’articolo 2,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 70, lettere d) ed e),
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 79, lettere f) e g),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l’oggetto dei loro appalti.
(2) La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono essere adattati o modificati, alla luce degli sviluppi del mercato e delle esigenze degli utenti. È opportuno tenere conto di alcune proposte specifiche di miglioramento del testo del CPV presentate dai soggetti interessati e dagli utenti del CPV. La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono inoltre essere aggiornati per renderlo uno strumento efficiente per gli appalti pubblici elettronici.
(3) Per facilitare l’uso del CPV, il vocabolario dovrebbe porre l’accento non tanto sui materiali quanto sui prodotti. Di conseguenza, le caratteristiche dei prodotti riportate nel vocabolario principale che figura nell’attuale allegato I del regolamento (CE) n. 2195/2002 dovrebbero essere trasferite nel vocabolario supplementare contenuto nello stesso allegato e le divisioni, che nel vocabolario attuale sono fortemente basate sui materiali, devono essere ridistribuite fra le altre divisioni.
(4) La razionalizzazione della gerarchia del CPV mediante il raggruppamento e la ridistribuzione di divisioni con un numero limitato di codici, che dovrebbero essere considerate in parte congiuntamente, e di divisioni che potrebbero generare confusione, deve essere realizzata in modo da semplificare l’uso della nomenclatura fornendo una presentazione piu’ coerente e omogenea.
(5) La classificazione delle attrezzature e dei servizi connessi alla difesa deve essere migliorata raggruppando i codici sparsi esistenti in nuovi gruppi e classi ai fini di una presentazione piu’ coerente e aggiungendo nuovi codici, come la ricerca e la tecnologia militare.
(6) La struttura del vocabolario supplementare deve essere interamente rivista per creare una struttura logica con sezioni divise in gruppi da utilizzare in aggiunta al vocabolario principale. Per la semplificazione che puo’ apportare, fornendo una descrizione completa dell’oggetto di un appalto e riducendo il numero di codici del vocabolario principale, il vocabolario supplementare deve essere integrato con le caratteristiche di prodotti e servizi.
(7) A fini di chiarezza, l’allegato I al regolamento (CE) n. 2195/2002 deve essere sostituito.
(8) L’allegato II al regolamento (CE) n. 2195/2002, che contiene elenchi dettagliati di modifiche apportate nel 2003, non e’ piu’ pertinente e deve quindi essere soppresso.
(9) Tenuto conto della revisione del CPV, e’ opportuno aggiornare anche le tabelle illustrative di cui agli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 2195/2002 che mostrano la corrispondenza fra il CPV e, rispettivamente, la classificazione centrale provvisoria del prodotti (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, la classificazione generale industriale delle attivita’ economiche nelle Comunita’ europee (NACE Rev. 1) e la nomenclatura combinata (NC). A fini di chiarezza, e’ opportuno sostituire le tabelle summenzionate.
(10) In occasione della revisione del CPV, e’ opportuno aggiornare gli elenchi delle attivita’ e dei servizi che fanno riferimento ai codici CPV di cui agli allegati alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per uniformarle al CPV modificato, senza modificare il campo di applicazione sostanziale delle direttive.
(11) Per lasciare tempo sufficiente per gli adattamenti tecnici dei sistemi elettronici al nuovo CPV, e’ opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2195/2002 e’ modificato come segue:
1) l’allegato I e’ sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato II e’ soppresso;
3) l’allegato III e’ sostituito dal testo di cui all’allegato II al presente regolamento;
4) l’allegato IV e’ sostituito dal testo di cui all’allegato III al presente regolamento;
5) l’allegato V e’ sostituito dal testo di cui all’allegato IV al presente regolamento.
Articolo 2
La direttiva 2004/17/CE e’ modificata come segue:
1) a tabella di cui all’allegato XII e’ sostituita dal testo di cui all’allegato V del presente regolamento;
2) la tabella di cui all’allegato XVII A e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento;
3) la tabella di cui all’allegato XVII B e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Articolo 3
La direttiva 2004/18/CE e’ modificata come segue:
1) la tabella di cui all’allegato I e’ sostituita dal testo di cui all’allegato V del presente regolamento;
2) nell’allegato II, la tabella di cui all’allegato IIA e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento;
3) nell’allegato II, la tabella di cui all’allegato IIB e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2008.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATI
omissis
Allegato V
(sostituisce l’All. XII direttiva 20014/17/CE e l’All. I direttiva 2014/18/CE)
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NACE – In caso di interpretazione divergente tra CPV e NCE, si applica la nomenclatura NACE. |
Codice CPV |
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SEZIONE F |
COSTRUZIONI |
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Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
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45 |
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Costruzioni |
Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
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45.1 |
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Preparazione del cantiere edile |
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45100000 |
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45.11 |
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno |
Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile |
45110000 |
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45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 |
45120000 |
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45.2 |
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Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile |
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45200000 |
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45.21 |
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo — ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi Questa classe non comprende: — attivita’ dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 |
45210000 Eccetto: -45213316 45220000 45231000 45232000 |
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45.22 |
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: — costruzione di tetti |
45261000 |
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45.23 |
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11 |
45212212 e DA03 45230000 eccetto: -45231000 -45232000 -45234115 |
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45.24 |
Costruzione di opere idrauliche |
Questa classe comprende: — la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. |
45240000 |
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45.25 |
Altri lavori speciali di costruzione |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacita’ o attrezzature particolari: — lavori di fondazione, inclusa la palificazione Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32 |
45250000 45262000 |
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45.3 |
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Installazione dei servizi in un fabbricato |
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45300000 |
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45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici |
45213316 45310000 Eccetto: -45316000 |
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45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: — lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22 |
45320000 |
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45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31 |
45330000 |
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45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: — installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti |
45234115 45316000 45340000 |
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45.4 |
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Lavori di completamento degli edifici |
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45400000 |
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45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: — lavori d’intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura |
45410000 |
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45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in metallo |
Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43 |
45420000 |
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45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti |
45430000 |
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45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42 |
45440000 |
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45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: — installazione di piscine private Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all’interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70 |
45212212 e DA04 45450000 |
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45.5 |
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Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
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45500000 |
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45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 |
45500000 |
Allegato VI
(sostituisce l’All. XVII-A direttiva 20014/17/CE e l’All. II-A direttiva 2014/18/CE)
(*) In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.
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Categ. |
Denominazione |
Numero di riferimento CPC [1] |
Numero di riferimento CPV |
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1 |
Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
Da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9 , 50190000-3 , 50229000-6 , 50243000-0 ) e da 51000000-9 a 51900000-1 |
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2 |
Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta |
712 (escluso 71235), 7512, 87304 |
Da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6 ), e da 64120000-3 a 64121200-2 |
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3 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta |
73 (escluso 7321) |
Da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2 , 60421000-5 ), e 60500000-3 Da 60440000-4 a 60445000-9 |
|
4 |
Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea |
71235, 7321 |
60160000-7 , 60161000-4 60411000-2 , 60421000-5 |
|
5 |
Servizi di telecomunicazione |
752 |
Da 64200000-8 a 64228200-2 72318000-7 , e da 72700000-7 a 72720000-3 |
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6 |
Servizi finanziari: |
ex 81, 812, 814 |
Da 66100000-1 a 66720000-3 [3] |
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7 |
Servizi informatici ed affini |
84 |
Da 50310000-1 a 50324200-4; da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3 ), 79342410-4 |
|
8 |
Servizi di ricerca e sviluppo [4] |
85 |
Da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4 , 73210000-7 , 73220000-0 |
|
9 |
Servizi di contabilita’, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
Da 79210000-9 a 79223000-3 |
|
10 |
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica |
864 |
Da 79300000-7 a 79330000-6 , e 79342310-9 , 79342311-6 |
|
11 |
Servizi di consulenza gestionale [5] e affini |
865, 866 |
Da 73200000-4 a 73220000-0; da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3 , 79342100-4 79342300-6 , 79342320-2 79342321-9 , 79910000-6 , 79991000-7 98362000-8 |
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12 |
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi |
867 |
Da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8 ) e 79994000-8 |
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13 |
Servizi pubblicitari |
871 |
Da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4 |
|
14 |
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta’ immobiliari |
874, 82201 a 82206 |
Da 70300000-4 a 70340000-6 , e da 90900000-6 a 90924000-0 |
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15 |
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto |
88442 |
Da 79800000-2 a 79824000-6 Da 79970000-6 a 79980000-7 |
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16 |
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi |
94 |
Da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3 Da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3 , 50229000-6, 50243000-0 |
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[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l’ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE. |
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Allegato VII
(sostituisce l’All. XVII-B direttiva 20014/17/CE e l’All. II-B direttiva 2014/18/CE)
(*) In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.
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Categorie |
Denominazione |
Numero di riferimento CPC [1] |
Numero di riferimento CPV |
|
17 |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
64 |
Da 55100000-1 a 55524000-9 , e da 98340000-8 a 98341100-6 |
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18 |
Servizi di trasporto per ferrovia |
711 |
Da 60200000-0 a 60220000-6 |
|
19 |
Servizi di trasporto per via d’acqua |
72 |
Da 60600000-4 a 60653000-0 , e da 63727000-1 a 63727200-3 |
|
20 |
Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti |
74 |
Da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8 , 63712700-0 , 63712710-3 , e da 63727000-1 , a 63727200-3 ), e 98361000-1 |
|
21 |
Servizi legali |
861 |
Da 79100000-5 a 79140000-7 |
|
22 |
Servizi di collocamento e reperimento di personale [2] |
872 |
Da 79600000-0 a 79635000-4 (escluso 79611000-0 , 79632000-3 , 79633000-0 ), e da 98500000-8 a 98514000-9 |
|
23 |
Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati |
873 (escluso 87304) |
Da 79700000-1 a 79723000-8 |
|
24 |
Servizi relativi all’istruzione, anche professionale |
92 |
Da 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9 , 80533100-0 , 80533200-1 |
|
25 |
Servizi sanitari e sociali |
93 |
79611000-0 , e da 85000000-9 a 85323000-9 (escluso 85321000-5 e 85322000-2 |
|
26 |
Servizi ricreativi, culturali e sportivi [3] |
96 |
Da 79995000-5 a 79995200-7 , e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2 , 92231000-9 , 92232000-6 |
|
27 |
Altri servizi |
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[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l’ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE. |
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