Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

(convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133)

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

  • il D.L., in s.o. n. 152 alla GURI, s.g., n. 147 del 25.6.2008; 
  • la Legge di conversione, in s.o. n. 196 alla GURI, s.g., n. 195 del 21.8.2008.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 25.6.2008 (giorno della pubblicazione, v. art. 85);
  • la Legge di conversione, dal 22.8.2008 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 25.6.2008 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo

Art. 12 – Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

Art. 85 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la liberta’ di iniziativa economica, nonche’ a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicita’ dell’organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 12 – Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

omissis

1-bis. All’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico.»

(comma inserito in sede di conversione)

Omissis
Articolo 85 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

 

[spoiler title=’Testo iniziale’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 – Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di nuove imprese

[si omette il preambolo]

Omissis
Articolo 12 – Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

omissis

Omissis
Articolo 85 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Legge 6 agosto 2008, n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge

Articolo 1

1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.

omissis 

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

Omissis

All’articolo 12:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’ articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

“1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”».

Omissis