Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
In vigore
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Pubblicazione: in s.o. n. 148 alla GURI, n. 156 del 7.7.2010
INDICE
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e’ previsto che il Governo puo’ avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e’ stata deferita ad una commissione speciale e ne e’ stata stabilita la composizione;
visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;
vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
emana il seguente decreto legislativo:
Il Presidente della Repubblica,
visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e’ previsto che il Governo puo’ avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e’ stata deferita ad una commissione speciale e ne e’ stata stabilita la composizione;
visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;
vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 – Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. E’ approvato il codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi’ approvate le norme di attuazione di cui all’allegato 2, le norme transitorie di cui all’allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all’allegato 4.
Articolo 2 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
ALLEGATO 1 – CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
…
Libro IV – Ottemperanza e riti speciali
…
Titolo II – Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo V – Ricorsi avverso il silenzio
Articolo 119 – Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche’ i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti(1)(2);
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita’ amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
(omissis)
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche’ quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresi’ il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e’ trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da’ avviso alle parti.
4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita’ ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e’ pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte e’ attestata nel verbale d’udienza.
6. La parte puo’ chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutivita’ del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutivita’ del dispositivo non preclude la possibilita’ di chiedere la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
Articolo 120 – Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita’ tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche’ i provvedimenti dell’Autorita’ nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente(1).
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita’ del bando, il ricorso non puo’ comunque essere piu’ proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo’ comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
2-bis. –
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l’articolo 119.
4. Quando e’ impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso e’ notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operativita’ della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia’ impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e’ disciplinata dall’articolo 42(3).
6. Il giudizio, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonche’ in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita’ della causa, e’ di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. [Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita’ di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonche’ le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo’ essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice e’ tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello](4).
6-bis. –
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti(6).
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne puo’ subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119(7).
8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione(8).
9. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione e’ particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza.. [Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.](9)
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e’ redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo’ proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza(10).
11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu’ lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto(11).
Articolo 121 – Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita’ della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e’ limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
a) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicita’ del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento;
d) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessita’ di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 123.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).
Articolo 122 – Inefficacia del contratto negli altri casi
1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilita’ per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilita’ di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.
Articolo 123 – Sanzioni alternative
1. Nei casi di cui all’articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita’ giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria” – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e’ comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita’ della condotta della stazione appaltante e all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l’articolo 73, comma 3. In ogni caso l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e’ stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento.
Articolo 124 – Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto e’ comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e’ resa disponibile a subentrare nel contratto, e’ valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.
Articolo 125 – Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita’ di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche’ del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita’ del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto gia’ stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:
a) alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all’articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (2) ).
…
ALLEGATO 4 – NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
…
Articolo 3 – Ulteriori norme di coordinamento
(omissis)
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 10-ter, le parole: “dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo” (4);
b) l’articolo 243 bis, comma 6, e’ cosi’ sostituito: “6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e’ impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo e’ gia’ stato impugnato, con motivi aggiunti.”;
c) l’articolo 244 e’ sostituito dal seguente: “Art. 244. Giurisdizione. 1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.”;
d) l’articolo 245 e’ sostituito dal seguente: “Art. 245. Strumenti di tutela. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.”;
e) l’articolo 245-bis e’ sostituito dal seguente: “Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 1. L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.”;
f) l’articolo 245-ter e’ sostituito dal seguente: “Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi. 1. L’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 245-bis e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.”;
g) l’articolo 245-quater e’ sostituito dal seguente: “Art. 245-quater. Sanzioni alternative. 1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.”;
h) l’articolo 245-quinquies e’ sostituito dal seguente: “Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 1. La tutela in forma specifica e per equivalente e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.”;
i) l’articolo 246 e’ sostituito dal seguente: “Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.
(omissis)
Articolo 4 – Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
(omissis)
36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis (12);
(omissis)