Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

(convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106)

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

  • il D.L., in GURI, s.g., n. 110 del 13.5.2011; 
  • la Legge di conversione, in GURI, s.g., n. 160 del 12.7.2011.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 14.5.2011 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 12);
  • la Legge di conversione, dal 13.7.2011 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni:

  1. D.Lgs. 50/2016 (abroga l’art. 4);
  2. D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011 (modifica l’art. 4).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 12.7.2011 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche

Art. 5 – Costruzioni private

Art. 12 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

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Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

itenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell’attivita’ edilizia e di quella fiscale, nonche’ ad introdurre misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 4 – Costruzione delle opere pubbliche

[Elenco aggiornamenti: 1) D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011; 2) D.Lgs. 50/2016, abrogazione]

(articolo modificato in vari punti in sede di conversione; poi modificato come da note al testo; infine abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. v)])

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu’ efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto “leasing in costruendo”;

b) limite alla possibilita’ di iscrivere “riserve”;

c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;

e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h) disincentivo per le liti “temerarie”;

i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;

m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);

q) innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, e’ elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27, comma 1, le parole: “dall’applicazione del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice”;

b) all’articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: “il socio” sono sostituite dalle seguenti: “i soci” e dopo le parole: “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite le seguenti: “o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci,”;

1.2) alla lettera c), le parole: “del socio” sono sostituite dalle seguenti: “dei soci”; dopo le parole: “degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico” sono inserite le seguenti: “o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci,”; le parole: “cessati dalla carica nel triennio” sono sostituite dalle seguenti: “cessati dalla carica nell’anno”; le parole “di aver adottato atti o misure di completa dissociazione” sono sostituite dalle seguenti: “che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione”; le parole: “resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;

1.3) alla lettera d) dopo le parole: “19 marzo 1990, n. 55;” sono aggiunte le seguenti: “l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;”;

1.5) alla lettera g) dopo la parola: “violazioni” e’ inserita la seguente: “gravi”;

1.6) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: “h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.”;

1.8) la lettera m-bis) e’ sostituita dalla seguente: “m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.”;

1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole: “, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,” e le parole: “nei tre anni antecedenti” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno antecedente”;

2) al comma 1-bis, le parole: “I casi di esclusione previsti” sono sostituite dalle seguenti: “Le cause di esclusione previste” e dopo le parole: “affidate ad un custode o amministratore giudiziario” sono inserite le seguenti: “,limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,”;

3) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: 

“1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.”;

4) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: 

“2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.”;

c) all’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;”;

1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: “attivita’ di qualificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando l’inderogabilita’ dei minimi tariffari”;

2) dopo il comma 9-ter, e’ aggiunto il seguente: 

“9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.”;

c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: 

“3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorita’ nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11”;

d) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Documenti e informazioni complementari – Tassativita’ delle cause di esclusione”;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 

“1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche’ nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita’ del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita’ relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;

e) all’articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:

“Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e’ effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

e-bis) all’articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

e-ter) all’articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “Alle procedure ristrette,” sono inserite le seguenti: “per l’affidamento di lavori,”;

f) all’articolo 56, comma 1, lettera a), l’ultimo periodo e’ soppresso;

g) all’articolo 57, comma 2, lettera a), l’ultimo periodo e’ soppresso;

g-bis) all’articolo 62, comma 1, dopo le parole: “Nelle procedure ristrette relative a” sono inserite le seguenti: “servizi o forniture, ovvero a”;

h) all’articolo 64, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: 

“4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorita’, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – tipo.”;

i) all’articolo 74, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: 

“2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorita’.”.

i-bis) all’articolo 81, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: 

“3-bis. L’offerta migliore e’ altresi’ determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

i-ter) all’articolo 87, comma 2, la lettera g) e’ abrogata;

l) all’articolo 122:

1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: 

“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed e’ trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita’ di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1”;

2) il comma 7-bis e’ abrogato;

m) all’articolo 123, comma 1, le parole: “1 milione” sono sostituite dalle seguenti: ” un milione e cinquecentomila”;

m-bis) all’articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle seguenti: “quarantamila euro”;

n) all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

o) all’articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta’ della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione e’ determinata applicando la meta’ della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori.”;

p) all’articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole: “per grave inadempimento dell’esecutore” sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono nel bando di gara che” sono soppresse e le parole: “per grave inadempimento del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 135 e 136”;

q) all’articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 9 le parole “asseverato da una banca” sono sostituite dalle seguenti: “asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”;

2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

“19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’ non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta e’ corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo’ essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e’ inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e’ posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore puo’ esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo’ esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo’ riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”;

r) all’articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole “dell’avviso” sono sostituite dalle seguenti: “della lista”;

2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell’intero costo dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.”;

2-bis) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: 

“4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e’ altresi’ rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita’ istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare”;

2-ter) al comma 5, il primo periodo e’ soppresso;

3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: 

“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.”;

4) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: 

“7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell’opera. Entro tale termine, puo’ essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, la proposta e’ formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e’ disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;

s) all’articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, il terzo periodo e’ soppresso;

1-bis) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: 

“4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita’ delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita’”“;

2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: 

“4-bis. Il decreto di esproprio puo’ essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo’ disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo’ essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.”;

3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo’ trovare applicazione anche con riguardo a piu’ progetti definitivi parziali dell’opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validita’ della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all’intera opera”;

t) all’articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

01) al comma 5, primo periodo, le parole: “nei tempi previsti dall’articolo 166.” sono sostituite dalle seguenti: “nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalita’ previste dall’articolo 165, comma 4.”;

1) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: “7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.”;

2) al comma 10, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) nella rubrica, la parola: “definitivo” e’ sostituita dalla seguente: “preliminare”;

02) al comma 1, primo periodo, le parole: “di cui all’articolo 166” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 165”“;

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto preliminare” e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare”“;

2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”; al terzo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare”“;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno” e le parole: “ricezione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “ricezione del progetto preliminare”“;

3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: “con la localizzazione” e le parole: “individuati nel progetto preliminare laddove gia’ approvato” sono soppresse”;

4) al comma 6, primo periodo, le parole: “progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “progetto preliminare” e le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

v) all’articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi” sono inserite le seguenti: “ovvero l’utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

z) all’articolo 170, comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

bb) all’articolo 187, comma 1, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);”;

cc) all’articolo 189:

1) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonche’ quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie” ;

2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: “di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche'”;

dd) all’articolo 204, comma 1, le parole ” cinquecentomila euro” sono sostituite dalle seguenti: “un milione di euro” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica l’articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo”;

ee) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole: “38;” sono aggiunte le parole “46, comma 1-bis;” e dopo le parole “nell’invito a presentare offerte; 87; 88;” sono aggiunte le seguenti: “95; 96;”;

ff) all’articolo 219:

1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: “del comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE”;

2) al comma 10, dopo le parole: “di cui al comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30”;

gg) all’articolo 240:

01) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale”;

1) al comma 5, dopo le parole: “responsabile del procedimento” sono inserite le seguenti: “entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3”;

2) al comma 6, le parole: “al ricevimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dal ricevimento” e le parole: “da detto ricevimento”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla costituzione della commissione”;

3) al comma 10, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il compenso per la commissione non puo’ comunque superare l’importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: “della commissione” la parola “e'” e’ sostituita dalle seguenti: “puo’ essere”;

hh) all’articolo 240-bis:

1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’importo complessivo delle riserve non puo’ in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.”;

2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.”;

ii) nella parte IV dopo l’articolo 246 e’ aggiunto il seguente:

Articolo 246-bis – Responsabilita’ per lite temeraria

1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.”;

ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”, e, al terzo periodo, dopo la parola: “anche” sono aggiunte le seguenti: “alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'”;

1-bis) al comma 15, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”“;

2) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

3) dopo il comma 20 e’ inserito il seguente: “20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28.”;

4) al comma 21 il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “La verifica e’ conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).”.

mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’articolo 164,

1) all’articolo 16, comma 4, lettera d), le parole: “al 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “all’8 per cento”;

2) all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole “per lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

3) all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: “di lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”.

nn) all’allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: “responsabile della condotta dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto o responsabile di cantiere”;

2) prima delle parole: “Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori” e’ inserita la seguente tabella: 

“Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo. – [si omette la Tabella]

2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all’applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa’ operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorita’.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l’anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(comma modificato dal D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011 [art. 4, co. 4])

9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell’articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(comma modificato dal D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011 [art. 4, co. 4])

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.

11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

13. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e’ istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo, nonche’ per l’attivita’ di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d’ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

14. Fatta salva la disciplina di cui all’art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell’intero costo dell’opera per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa’ in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita’ contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: “b-bis) dell’articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;”;

a-bis) all’articolo 16, il comma 2 e’ abrogato;

a-ter) all’articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

a-quater) all’articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

a-quinquies) all’articolo 92, comma 2, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”“;

b) all’articolo 66, comma 1, dopo le parole “agli articoli 34” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,”.

b-bis) all’articolo 267, comma 10, le parole: “secondo periodo,” sono soppresse”;

c) all’articolo 357:

1) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la validita’ dei contratti gia’ stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione e’ prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piu’ categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34”;

2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e, al secondo periodo, le parole: “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse”;

2-bis) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente: 

“12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento”“;

3) al comma 14, al primo periodo, la parola: “centottantesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo” e le parole: “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5”;

4) al comma 15, al primo periodo, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e le parole “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5”“;

5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: “centottanta” sono sostituite dalle seguenti: “trecentosessantacinque”;

6) al comma 17, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;

7) al comma 22, dopo le parole: “articolo 79, comma 17”, sono inserite le seguenti: “e all’articolo 107, comma 2”; le parole: “centottantunesimo” sono sostituite dalle seguenti: “trecentosessantaseiesimo” e e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: “In relazione all’articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.”;

8) al comma 24 la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;

9) al comma 25, la parola: “centottanta” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinque”;

d) all’articolo 358, comma 1, dopo le parole: “del presente regolamento” sono inserite le parole “, fermo restando quanto disposto dall’articolo 357”.

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: 

“5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”;

b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: 

“1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”;

c) all’articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e’ cosi’ sostituito: “a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12.”;

d) all’articolo 59, comma 1, dopo le parole “la proprieta’ o” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai beni mobili,”;

d-bis) all’articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: “, comunque,” e’ soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, rinnovabili una sola volta”” ;

e) all’articolo 146:

1) al comma 4, terzo periodo, la parola: “valida” e’ sostituita dalla seguente: “efficace”;

2) al comma 5, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche’ della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole”;

3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “degli enti locali,” sono inserite le seguenti: “agli enti parco,”;

4) al comma 7, primo periodo, le parole: “141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)”; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: “accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche’ dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche’ con una proposta di provvedimento, e da’ comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo”;

5) al comma 8, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformita’”;

6) al comma 11, le parole: “diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed” sono soppresse;

7) il comma 14 e’ sostituito dal seguente: 

“14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita’ di coltivazione di cave e torbiere nonche’ per le attivita’ minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134”;

8) il comma 15 e’ abrogato.

omissis

Testi storici

Testo iniziale

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.

A seguito del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011 [art. 4, co. 4]

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai Alle opere i cui progetti preliminari gia’ approvati dal CIPE sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.

Articolo 5 – Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita’ (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”;

d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia’ sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

h-bis) modalita’ di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:

omissis

b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole “nei successivi” sono sostituite dalla seguente: “entro”.

2) all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonche’ di quelli’‘, sono aggiunte le seguenti: ”previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli’‘, alla fine del comma e’ aggiunto il seguente periodo: “La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche’ dei relativi  elaborati tecnici, puo’ essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e’ previsto l’utilizzo esclusivo della modalita’ telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.”, e dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:“6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’ ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresi’ ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.”.

(numero modificato in sede di conversione)

c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi’ nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

– Omissis

Omissis
Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

 

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Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

[si omette il preambolo]

Omissis
Articolo 4 – Costruzione delle opere pubbliche

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu’ efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto “leasing in costruendo”;

b) limite alla possibilita’ di iscrivere “riserve”;

c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;

e) contenimento della spesa per compensazione,in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h) disincentivo per le liti “temerarie”;

i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;

m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);

q) innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, e’ elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27, comma 1, le parole: “dall’applicazione del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice”;

b) all’articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: “il socio” sono sostituite dalle seguenti: “i soci” e dopo le parole: “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite le seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci,” ;

1.2) alla lettera c), le parole: “del socio” sono sostituite dalle seguenti: “dei soci”; dopo le parole: “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite le seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci,”; le parole: “cessati dalla carica nel triennio” sono sostituite dalle seguenti: “cessati dalla carica nell’anno”; le parole “di aver adottato atti o misure di completa dissociazione” sono sostituite dalle seguenti: “che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione”; le parole: “resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;

1.3) alla lettera d) dopo le parole: “19 marzo 1990, n. 55;” sono aggiunte le seguenti: “l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;”;

1.4) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: “e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”;

1.5) alla lettera g) dopo la parola: “violazioni” e’ inserita la seguente: “gravi”;

1.6) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: “h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.”;

1.7) la lettera l) e’ sostituita dalla seguente: “l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.”;

1.8) la lettera m-bis) e’ sostituita dalla seguente: “m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.”;

1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: “, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,” e le parole: “nei tre anni antecedenti” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno antecedente”;

2) al comma 1-bis, le parole: “I casi di esclusione previsti” sono sostituite dalle seguenti: “Le cause di esclusione previste” e dopo le parole: “affidate ad un custode o amministratore giudiziario” sono inserite le seguenti: “limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”;

3) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:

“1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.”;

4) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.”;

c) all’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;”;

2) dopo il comma 9-ter, e’ aggiunto il seguente:

“9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.”;

d) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Documenti e informazioni complementari – Tassativita’ delle cause di esclusione”;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche’ nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita’ del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita’ relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;

e) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalita’ indicate dall’Autorita’, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.”;

f) all’articolo 56, comma 1, lettera a), l’ultimo periodo e’ soppresso;

g) all’articolo 57, comma 2, lettera a), l’ultimo periodo e’ soppresso;

h) all’articolo 64, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

“4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorita’, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – tipo.”;

i) all’articolo 74, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

“2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorita’.”.

l) all’articolo 122:

1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed e’ trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita’ di cui all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1”;

2) il comma 7-bis e’ abrogato;

m) all’articolo 123, comma 1, le parole: “1 milione” sono sostituite dalle seguenti: ” un milione e cinquecentomila”;

n) all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

o) all’articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:

“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta’ della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione e’ determinata applicando la meta’ della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori.”;

p) all’articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole: “per grave inadempimento dell’esecutore” sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono nel bando di gara che” sono soppresse e le parole: “per grave inadempimento del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 135 e 136”;

q) all’articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 9 le parole “asseverato da una banca” sono sostituite dalle seguenti: “asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”;

2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

“19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’ non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta e’ corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo’ essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e’ inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e’ posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore puo’ esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo’ esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo’ riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”;

r) all’articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole “dell’avviso” sono sostituite dalle seguenti: “della lista”;

2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell’intero costo dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.”;

3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.”;

4) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

“7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell’opera. Entro tale termine, puo’ essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, la proposta e’ formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e’ disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;

s) all’articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;

2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Il decreto di esproprio puo’ essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo’ disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo’ essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.”;

3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.”;

t) all’articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

“7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.”;

2) comma 10, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

3) al comma 4, primo periodo, le parole “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno”;

4) al comma 6, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

v) all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ovvero l’utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

z) all’articolo 170, comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

bb) all’articolo 187, comma 1, lettera a), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);”;

cc) all’articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le parole: “di direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti:”di almeno un direttore tecnico” e, dopo le parole: “di dipendenti o dirigenti,” e’ inserita la seguente: “nonche'”;

dd) all’articolo 204, comma 1, le parole ” cinquecentomila euro” sono sostituite dalle seguenti: “un milione e cinquecentomila euro” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica l’articolo 122, comma 7, ultimo periodo”;

ee) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole: “38;” sono aggiunte le parole “46, comma 1-bis;” e dopo le parole “nell’invito a presentare offerte; 87; 88;” sono aggiunte le seguenti: “95; 96;”;

ff) all’articolo 219:

1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: “del comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE”;

2) al comma 10, dopo le parole: “di cui al comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30”;

gg) all’articolo 240:

1) al comma 5, dopo le parole: “responsabile del procedimento” sono inserite le seguenti: “entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3”;

2) al comma 6, le parole: “al ricevimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dal ricevimento” e le parole: “da detto ricevimento”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla costituzione della commissione”;

3) al comma 10, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il compenso per la commissione non puo’ comunque superare l’importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: “della composizione” la parola “e'” e’ sostituita dalle seguenti: “puo’ essere”;

hh) all’articolo 240-bis:

1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’importo complessivo delle riserve non puo’ in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.”;

2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: 

“1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.”;

ii) dopo l’articolo 246 e’ inserito il seguente:

Art. 246-bis Responsabilita’ per lite temeraria:

1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.”;

ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”, e, al terzo periodo, dopo la parola: “anche” sono aggiunte le seguenti: “alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'”;

2) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

3) dopo il comma 20 e’ inserito il seguente:

“20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28.”;

4) al comma 21 il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti:

“La verifica e’ conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).”.

mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’articolo 164,

1) all’articolo 16, comma 4, lettera d), le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto per cento”;

2) all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

3) all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”.

nn) all’allegato XXII, le parole: “responsabile della condotta dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto o responsabile di cantiere”.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l’anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell’articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

13. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e’ istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo, nonche’ per l’attivita’ di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalita’ tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

14. Fatta salva la disciplina di cui all’art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell’intero costo dell’opera per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: “b-bis) dell’articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;”;

b) all’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole “agli articoli 34” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,”.

c) all’articolo 357:

1) al comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatti salvi i contratti, gia’ stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione e’ prevista la qualificazione in una o piu’ categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.”;

2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: “centottantunesimo” sono sostituite dalle seguenti: “trecentosessantaseiesimo”;

3) al comma 14, la parola: “centottantesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo”; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5.”;

4) al comma 15, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5.”;

5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: “centottanta” sono sostituite dalle seguenti: “trecentosessantacinque”;

6) al comma 17, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;

7) al comma 22, dopo le parole: “articolo 79, comma 17”, sono inserite le seguenti: “e all’articolo 107, comma 2”; le parole: “centottantunesimo” sono sostituite dalle seguenti: “trecentosessantaseiesimo” e e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: “In relazione all’articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.”;

8) al comma 24 la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;

9) al comma 25, la parola: “centottanta” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinque”;

d) all’articolo 358, comma 1, dopo le parole: “del presente regolamento” sono inserite le parole “, fermo restando quanto disposto dall’articolo 357”.

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

“5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”;

b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

“1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”;

c) all’articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e’ cosi’ sostituito:

“a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12.”;

d) all’articolo 59, comma 1, dopo le parole “la proprieta’ o” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai beni mobili,”;

e) all’articolo 146, comma 5, il secondo periodo, e’ sostituito come segue:

“Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche’ della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.”;

17-19. Omissis

Articolo 5 – Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del” silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita’ (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”;

d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia’ sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:

a) omissis

b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole “nei successivi” sono sostituite dalla seguente “entro”.

2) all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonche’ di quelli”, sono aggiunte le seguenti: ”previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli”, alla fine del comma e’ aggiunto il seguente periodo: “La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche’ dei relativi elaborati tecnici, puo’ essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.”, e dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’ ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresi’ ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.”.

c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi’ nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

3-15. omissis.

Omissis
Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Legge 12 luglio 2011, n. 106 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge

Articolo 1

1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

Omissis

All’articolo 4:

al comma 2:

alla lettera b):

al numero 1.1), dopo le parole: “o il socio unico” sono inserite le seguenti: “persona fisica”;

al numero 1.2), le parole: “gli amministratori” sono sostituite dalle seguenti: “degli amministratori”, le parole: “il direttore tecnico” dalle seguenti: “del direttore tecnico” e le parole: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza” dalle seguenti: “o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza”;

il numero 1.4) e’ soppresso;

il numero 1.7) e’ soppresso;

al numero 1.9), la parola: «eliminate» e’ sostituita dalla seguente: «soppresse»;

al numero 2), la parola: «limitatamente» e’ sostituita dalla seguente: «, limitatamente» e la parola: «affidamento» dalla seguente: «affidamento,»;

al numero 4), capoverso 2: 

al secondo periodo, le parole: «le condanne quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione»;

il terzo periodo e’ soppresso;

al sesto periodo, le parole: «con alcun soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: i soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti”;

dopo il numero 1) e’ inserito il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: “attivita’ di qualificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando l’inderogabilita’ dei minimi tariffari”»;

dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: 

«c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorita’ nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11”»;

la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) all’articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e’ effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;

dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) all’articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento”;

e-ter) all’articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “Alle procedure ristrette,” sono inserite le seguenti: “per l’affidamento di lavori,”»;

dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis) all’articolo 62, comma 1, dopo le parole: “Nelle procedure ristrette relative a” sono inserite le seguenti: “servizi o forniture, ovvero a”»;

dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 

«i-bis) all’articolo 81, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

“3-bis. L’offerta migliore e’ altresi’ determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

i-ter) all’articolo 87, comma 2, la lettera g) e’ abrogata»;

alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste”; al secondo periodo, le parole: “punto 5” sono sostituite dalle seguenti: “punto quinto” e le parole: “di cui all’articolo 122, commi 3 e 5,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,”;

dopo la lettera m) e’ inserita la seguente: «m-bis) all’articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle seguenti: “quarantamila euro”»;

alla lettera o):

all’alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;

al capoverso comma 4, le parole: “Ministero delle infrastrutture” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: “da una banca” sono sostituite dalle seguenti: “da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,”;

alla lettera r), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

«2-bis) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

“4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e’ altresi’ rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita’ istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare”;

2-ter) al comma 5, il primo periodo e’ soppresso»;

alla lettera s):

il numero 1) e’ sostituito dal seguente: «1) al comma 3, il terzo periodo e’ soppresso»;

dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:

«1-bis) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

“4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita’ delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita’”»;

il numero 3) e’ sostituito dal seguente:

«3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo’ trovare applicazione anche con riguardo a piu’ progetti definitivi parziali dell’opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validita’ della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all’intera opera”»;

alla lettera t):

al numero 1) e’ premesso il seguente: «01) al comma 5, primo periodo, le parole: “nei tempi previsti dall’articolo 166.” sono sostituite dalle seguenti: “nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalita’ previste dall’articolo 165, comma 4.”»;

al numero 2), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10»;

alla lettera u):

al numero 1) sono premessi i seguenti:

«01) nella rubrica, la parola: “definitivo” e’ sostituita dalla seguente: “preliminare”;

02) al comma 1, primo periodo, le parole: “di cui all’articolo 166” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 165”»;

il numero 1) e’ sostituito dal seguente: «1) al comma 2, secondo periodo, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto preliminare” e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare”»;

il numero 2) e’ sostituito dal seguente: «2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”; al terzo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare”»; 

il numero 3) e’ sostituito dal seguente: «3) al comma 4, primo periodo, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno” e le parole: “ricezione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “ricezione del progetto preliminare”»;

dopo il numero 3) e’ inserito il seguente: «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: “con la localizzazione” e le parole: “individuati nel progetto preliminare laddove gia’ approvato” sono soppresse»;

il numero 4) e’ sostituito dal seguente: «4) al comma 6, primo periodo, le parole: “progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “progetto preliminare” e le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”»;

la lettera v) e’ sostituita dalla seguente: «v) all’articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi” sono inserite le seguenti: “ovvero l’utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti”»;

alla lettera bb), le parole: “i soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti”;

la lettera cc) e’ sostituita dalla seguente: «cc) all’articolo 189:

1) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonche’ quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie”;

2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: “di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche'”»;

alla lettera dd), le parole: “un milione e cinquecentomila euro” sono sostituite dalle seguenti: “un milione di euro” e le parole: “ultimo periodo” dalle seguenti: “secondo e terzo periodo”;

alla lettera gg):

al numero 1) e’ premesso il seguente: «01) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale”»;

al numero 4), la parola: “composizione” e’ sostituita dalla seguente: “commissione”;

alla lettera ii): all’alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella parte IV,» e la parola: «inserito» e’ sostituita dalla seguente: «aggiunto»; al capoverso Art. 246-bis, comma 1, primo periodo, la parola: “104” e’ sostituita dalle seguenti: “n. 104” e le parole: “non superiore al triplo” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al quintuplo”;

alla lettera ll): 

dopo il numero 1) e’ inserito il seguente: «1-bis) al comma 15, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”»;

al numero 3), capoverso 20-bis le parole: “all’articolo 122” sono sostituite dalla seguenti: “agli articoli 122”»;

alla lettera mm):

al numero 1), le parole «le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto per cento”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “al 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “all’ 8 per cento”»;

al numero 2), le parole: “per i lavori” sono sostituite dalle seguenti: “per lavori”;

al numero 3), le parole: “per i lavori” sono sostituite dalle seguenti: “di lavori”.

la lettera nn) e’ sostituita dalla seguente: «nn) all’allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: “responsabile della condotta dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto o responsabile di cantiere”;

2) prima delle parole: “Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori” e’ inserita la seguente tabella: “Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell’articolo 189,  comma 3, ultimo periodo. [si omette la Tabella]»;

dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all’applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa’ operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «lettere b), l) e dd)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;

dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorita’»;

al comma 7, le parole: «si applicano ai progetti preliminari non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano ai progetti preliminari gia’ approvati»;

al comma 10, la parola: «u)» e’ soppressa;

dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data»;

al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «in modalita’ tematica» sono sostituite dalle seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del 2000» dalle seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;

dopo il comma 14 e’ inserito il seguente:

«14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa’ in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita’ contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;

al comma 15:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all’articolo 16, il comma 2 e’ abrogato;

a-ter) all’articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”

a-quater) all’articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

a-quinquies) all’articolo 92, comma 2, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”»;

alla lettera b), le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;

dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: «b-bis) all’articolo 267, comma 10, le parole: “secondo periodo,” sono soppresse»;

alla lettera c): 

i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la validita’ dei contratti gia’ stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione e’ prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piu’ categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34”;

2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e, al secondo periodo, le parole: “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse»;

dopo il numero 2) e’ inserito il seguente:

«2-bis) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:

“12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento”»;

i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«3) al comma 14, al primo periodo, la parola: “centottantesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo” e le parole: “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5”;

4) al comma 15, al primo periodo, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e le parole “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5”»;

al numero 7), le parole: “n. 554 del 1999” sono sostituite dalle seguenti: “21 dicembre 1999, n. 554”;

dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente: «d-bis) all’allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ l’utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali”»;

al comma 16:

dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) all’articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: “, comunque,” e’ soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, rinnovabili una sola volta”»;

la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:

«e) all’articolo 146:

1) al comma 4, terzo periodo, la parola: “valida” e’ sostituita dalla seguente: “efficace”;

2) al comma 5, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche’ della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole”;

3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “degli enti locali,” sono inserite le seguenti: “agli enti parco,”;

4) al comma 7, primo periodo, le parole: “141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)”; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: “accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche’ dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche’ con una proposta di provvedimento, e da’ comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo”;

5) al comma 8, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformita’”;

6) al comma 11, le parole: “diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed” sono soppresse;

7) il comma 14 e’ sostituito dal seguente:

“14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita’ di coltivazione di cave e torbiere nonche’ per le attivita’ minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134”;

8) il comma 15 e’ abrogato»;

Omissis

All’articolo 5:

Omissis

al comma 2

omissis

alla lettera b), numero 2), alinea, le parole: “corredata dalle” sono sostituite dalle seguenti: “corredata delle”, le parole: “a mezzo posta con raccomandata” dalle seguenti: “mediante posta raccomandata” e, dopo le parole: “con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: “, ad eccezione dei procedimenti per cui e’ previsto l’utilizzo esclusivo della modalita’ telematica”;

omissis

Omissis