Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 – Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

(titolo modificato in sede di conversione)

(convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9)

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

  • il D.L., in GURI, s.g., n. 300 del 23.12.2013; 
  • la Legge di conversione, in GURI, s.g., n. 43 del 21.2.2014.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 24.12.2013 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 15);
  • la Legge di conversione, dal 22.2.2014 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni

  1. D.Lgs. 50/2016 (modifica l’art. 13).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 25.6.2008 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 6 – Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita’ delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale

Art. 13 – Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

Art. 15 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare misure per l’avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita’ di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitivita’ delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 6 – Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita’ delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale 

omissis

1 ss. [Omissis]

5. All’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

5-bis. [Omissis]

6. All’articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».

7 ss. [Omissis]

Omissis
Articolo 13 – Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

[Elenco aggiornamenti: 1) D.Lgs. 50/2016]

1 ss. [Omissis]

10.

(comma modificato in sede di conversione; poi abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. ll)])

11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all’articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le societa’ o enti comunque denominati di proprieta’ del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e’ fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l’ammontare complessivo della liquidita’ liberata e l’oggetto di destinazione della stessa.

11-bis ss. [Omissis]

[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]

Testo iniziale 

10. All’articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo e’ aggiunto il seguente: “Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita’ finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso puo’ provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societa’, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche’ al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. E’ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuita’ aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle societa’, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura.

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicita’ e trasparenza, e’ in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari”.

(comma integralmente sostituito in sede di conversione)

A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. ll)]

10. Abrogazione del comma

Omissis
Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

 

[spoiler title=’Testo iniziale’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 – Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

[si omette il preambolo]

Omissis
Articolo 6 – Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita’ delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale 

1 ss. [Omissis]

5. All’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

6 ss. [Omissis]

Omissis
Articolo 13 – Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

1 ss. [Omissis]

10. All’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso puo’ provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.»;

b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. E’ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura.».

11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all’articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le societa’ o enti comunque denominati di proprieta’ del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e’ fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l’ammontare complessivo della liquidita’ liberata e l’oggetto di destinazione della stessa.

12 ss. [Omissis

Omissis
Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Legge 21 febbraio 2014, n. 9 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge

Articolo 1

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145

[Omissis]

All’articolo 10:

[omissis]

il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

«10. All’articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo e’ aggiunto il seguente: “Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita’ finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso puo’ provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societa’, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche’ al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. E’ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuita’ aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle societa’, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura.

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicita’ e trasparenza, e’ in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari”»

Nel titolo, le parole: «, per la riduzione dei premi RC-auto» sono soppresse.

[omissis]

[Omissis]