Decreto legge n. 91/2014 del 24.6.2014 conv. Legge n. 116/2014 del 11.8.2014 – ult. agg.
Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
(convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116)
Norme di modifica
[spoiler title=’Scheda del provvedimento’ style=’green’ collapse_link=’true’]
Pubblicazione:
- il D.L., in GURI, s.g., n. 144 del 24.6.2014;
- la Legge di conversione, in s.o. n. 72 alla GURI, s.g., n. 192 del 20.8.2014.
Entrata in vigore:
- il D.L., dal 13.9.2014 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 45);
- la Legge di conversione, dal 12.11.2014 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni (successive alla conversione):
- l’art. 19-bis modifica la Legge 241/1990.
Rettifiche (successive alla conversione): –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: –
Attuazione: –
Vigenza: norme di modifica.
Ultimo aggiornamento: 20.8.2014 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
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INDICE
…
Art. 19-bis – Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese
…
Art. 35 – Entrata in vigore
[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Il Presidente della Repubblica
visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonche’ di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;
ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell’economia nazionale, e la competitivita’ del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del “made in Italy”, nonche’ misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l’assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;
ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticita’ ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale;
considerata altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonche’ di adeguare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell’interno, della salute, dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
emana il seguente decreto-legge:
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Omissis
Articolo 19-bis – Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese
(articolo inserito in sede di conversione)
1 ss. [Omissis]
3. All’articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “comma 6-bis,” sono inserite le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,”.
4. [Omissis]
Omissis
Articolo 35 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
[spoiler title=’Decreto legge (testo iniziale ante conversione)’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]
Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Omissis
Articolo 35 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]
Legge 11 agosto 2014, n. 116 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[Omissis]
Dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:
«Articolo 19-bis. – Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese
1 ss. [Omissis]
3. All’articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “comma 6-bis,” sono inserite le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,”.
4. [Omissis]»
[Omissis]
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[spoiler title=’Testo del D.L. prima e dopo la conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]
| Raffronto tra il D.L. nel testo iniziale e in quello a seguito della conversione in legge | |
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Testo iniziale del D.L. |
A seguito della conversione |
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Articolo 19-bis – Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese1 ss. [Omissis] 3. All’articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “comma 6-bis,” sono inserite le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,”. 4. [Omissis] |
Articolo 35 – Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
INVARIATO |
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