Regolamento delegato (UE) della Commissione del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
Norme di sola modifica (superate)
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: GUUE L 307 del 25.11.2015.
Entrata in vigore: a far data dal 1.1.2016 (v. art. 2).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratoria di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2014/25/UE (appalti nei settori speciali).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (superate dal Regolamento 2017/2364/UE, che ha ulteriormente modificato le soglie).
Ultimo aggiornamento: 25.11.2015, data di pubblicazione.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione europea
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo»). È opportuno che l’accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico con un valore che raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE e’ permettere agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie previste dalla summenzionata direttiva per gli appalti pubblici, contemplate anche nell’accordo, dovrebbero essere allineate al fine di garantire che corrispondano ai controvalori in euro, arrotondati al migliaio piu’ vicino, delle soglie fissate nell’accordo.
(3) Per motivi di coerenza e’ opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/25/UE che non sono contemplate nell’accordo. La direttiva 2014/25/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(4) Poiche’ il calcolo delle soglie rivedute va effettuato sulla base di un valore medio dell’euro per un determinato periodo che termina il 31 agosto e le soglie rivedute devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre, all’atto dell’adozione del presente regolamento dovrebbe essere applicata la procedura d’urgenza,
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «414 000 EUR» e’ sostituito da «418 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 186 000 EUR» e’ sostituito da «5 225 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.