Avviso di rettifica pubblicato il 5.5.2015 – Rettifica della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: in GUUE L 114/24 del 5.5.2015.
Entrata in vigore: dal 25.5.2015 (20° giorno dalla pubblicazione).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: rettifica gli artt. 31 e 33 e l’All. II Direttiva 2014/23/UE (concessioni).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 5.5.2015 (data di pubblicazione).
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
A pagina 33, articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, lettera a):
anziché:
«a) se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 38, paragrafi da 5 a 9, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1;»,
leggi:
«a) se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 38, paragrafi da 4 a 9, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1;»;
a pagina 33, articolo 33, paragrafo 1, primo comma:
anziché:
«1. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l’avviso di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VII e VIII e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.»,
leggi:
«1. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l’avviso di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VI, VII, VIII e XI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.»;
a pagina 53, allegato II, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva:
anziché:
«L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:»,
leggi:
«L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al primo comma del presente paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:»;
a pagina 53, allegato II, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva:
anziché:
«L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:»,
leggi:
«L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al primo comma del presente paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:».