Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in GURI, s.g. n. 297 del 21.12.2016. s.o. n. 57.

Entrata in vigore: dal 1.1.2017 (v. art. 19).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: proroga il termine all’art. 21 D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).

Attuazione:

Vigenza: norma di sola modifica (effetti esauriti con la proroga apportata).

Ultimo aggiornamento: 21.12.2016 (data di pubblicazione).

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.

Art. 19 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

il Presidente della Repubblica promulga 

la seguente legge

Articolo 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.

omissis

424. . L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.

omissis

Omissis
Articolo 19 – Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2017.