Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in s.o. n. 62 alla GURI, n. 302 del 29.12.2017.
Entrata in vigore: dal 1.1.2018 (v. art. 19).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
- l’art. 1 modifica gli articoli 113, 113-bis e 177 D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici);
- l’art. 1 modifica anche l’art. 52-quater D.L. 50/2017 conv. Legge 97/2017.
Attuazione: –
Vigenza: norma di sola modifica (effetti esauriti con le modifiche apportate).
Ultimo aggiornamento: 29.12.2017 (data di pubblicazione).
INDICE
Articolo 1
…
Art. 19 – Entrata in vigore
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga,
la seguente legge:
Articolo 1
omissis
298. All’articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «l’ordinamento giuridico» sono inserite le seguenti: «ed economico»;
b) al secondo periodo, alle parole: «Il trattamento economico del personale» sono premesse le seguenti: «In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l’ordinamento giuridico ed economico del personale, »;
c) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l’Autorita’ nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo’ adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalita’, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato».
omissis
526. All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
omissis
568. All’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo e’ pari al sessanta per cento»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalita’ indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica».
569. L’articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e’ sostituito dal seguente:
«1. Le Societa’ Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacita’ di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici».
omissis
586. Il comma 1 dell’articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ sostituito dal seguente:
«1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per il creditore».
omissis
Omissis
Articolo 19 – Entrata in vigore
La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.