Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: GU L 198 del 25.7.2019.
Entrata in vigore: adal 26.7.2019 (v. art. 3).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica la direttiva 2009/81/CE (appalti nei settori difesa e sicurezza).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 25.7.2019 (data di pubblicazione).
INDICE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Allegati
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62, l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 114, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 172, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 207, paragrafo 2, l’articolo 214, paragrafo 3, e l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato di Lisbona ha modificato il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione (atti di esecuzione).
(2) Gli atti legislativi adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona conferiscono alla Commissione competenze per l’adozione di misure nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
(3) Le precedenti proposte relative all’allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona sono state ritirate a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.
(4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e riconosciuto la necessita’ di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessita’ di dare alta priorita’ al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si e’ impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.
(5) La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.
(6) Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.
(7) È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) In un numero limitato di atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, taluni poteri conferiti non sono piu’ necessari ed e’ pertanto opportuno sopprimere le corrispondenti disposizioni.
(9) Il punto 31 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 dispone che i poteri conferiti possono essere raggruppati purche’ la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o piu’ poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreche’ l’atto legislativo in questione non preveda altrimenti. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati. In tali casi, le eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio indicano chiaramente a quale specifico potere conferito si riferiscono. In un numero limitato di atti di base elencati nell’allegato del presente regolamento e’ stata inserita, nell’atto di base, una chiara disposizione riguardante l’adozione di atti delegati distinti per poteri delegati diversi.
(10) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia gia’ espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
(11) Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell’Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,
hanno adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli atti di cui all’allegato sono modificati come ivi stabilito.
Articolo 2
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia gia’ espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATI
Allegato unico
omissis
8. Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Al fine di adeguare la direttiva 2009/81/CE agli sviluppi tecnici, economici e normativi, e’ opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli importi delle soglie degli appalti allineandoli alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per modificare i riferimenti al vocabolario comune per gli appalti pubblici (nomenclatura CPV) e per modificare determinati numeri di riferimento della nomenclatura CPV e le modalita’ di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura. Essendo opportuno adeguare agli sviluppi tecnologici le modalita’ e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica, e’ altresi’ necessario conferire alla Commissione il potere di modificare tali modalita’ e caratteristiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parita’ di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Di conseguenza la direttiva 2009/81/CE e’ cosi’ modificata:
1) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 66 bis – Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati e’ conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, e’ conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al piu’ tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere e’ tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al piu’ tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, puo’ essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validita’ degli atti delegati gia’ in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da’ contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’articolo 69, paragrafo 2, entra in vigore solo se ne’ il Parlamento europeo ne’ il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso e’ stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e’ prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 66 ter – Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finche’ non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 66 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.»;”
2) all’articolo 67, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
3) l’articolo 68, paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica le soglie di cui al primo comma.»;
b) e’ inserito il comma seguente: «Qualora sia necessario rivedere le soglie di cui al primo comma, e vincoli in materia di termini impediscono il ricorso alla procedura di cui all’articolo 66 bis, e pertanto motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 66 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;
4) all’articolo 69, il paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica:
a) i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui cio’ lascia immutato l’ambito di applicazione ratione materiae della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati;
b) le modalita’ e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all’allegato VIII, lettere a), f) e g).»;
omissis