Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 – Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (convertito con modifiche dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128)
Norma di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 101/2019: in GURI, s.g., n. 207 del 4.9.2019;
- la Legge 128/2019 di conversione: in GURI, s.g., n. 257 del 2.11.2019.
Entrata in vigore:
- il D.L. 101/2019: dal 5.9.2019 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 16);
- la Legge 128/2019 di conversione: dal 3.11.2019 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione);
Variazioni:
- Legge di conversione: modifica l’art. 15.
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 15 modifica l’art. 47 D.L. 34/2019 conv. Legge 58/2019.
Attuazione: –
Vigenza: norma di sola modifica (effetti esauriti con le modifiche apportate).
Ultimo aggiornamento: 2.11.2019 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 15 – Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
…
Art. 16 – Entrata in vigore
In appendice
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attivita’ di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita’ e i lavoratori con disabilita’, nonche’ disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 15 – Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Aggiornamenti: M1 Legge di conversione.
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
omissis
1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»;
b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale»;
c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non e’ ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita’ contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita’ contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell’ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita’ alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita’ per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi’ impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi.».
c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: “entrata in vigore,” sono inserite le seguenti: “ferma restando l’applicabilita’ del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,”.
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 A seguito della Legge di conversione. |
|---|---|
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Articolo 15 – Modifiche all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»; b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale»; c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non e’ ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita’ contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita’ contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell’ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita’ alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita’ per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi’ impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi.». |
Articolo 15 – Modifiche all’articolo agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 omissis 1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»; b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale»; c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non e’ ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita’ contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita’ contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata alrichiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell’ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita’ alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita’ per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi’ impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi.». c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: “entrata in vigore,” sono inserite le seguenti: “ferma restando l’applicabilita’ del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,”. |
Omissis
Articolo 16 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 2 novembre 2019 n. 128 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge
Articolo 1
1. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]