Autorità nazionale anticorruzione – Delibera n. 920/2019 del 16.10.2019 – Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: in GURI, s.g., n. 262 del 8.11.2019.

Entrata in vigore: dal 23.11.2019 (15° giorno dalla pubblicazione, v. art. 23).

Variazioni:

  1. Delibera ANAC 95/2023 (modifica gli artt. 3, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21).

Rettifiche:

  1. Delibera ANAC 95/2023 (oltre le modifiche di cui sopra, rettifica gli artt. 13, e 18).

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (2° Codice dei contratti pubblici); abroga e sostituisce il precedente Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio adottato in attuazione del D.Lgs. 163/2006.

Attuazione: –

Vigenza: in vigore.

Ultimo aggiornamento: 24.3.2023 (data di pubblicazione della Delibera ANAC 95/2023).

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità
Art. 4 – Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri
Art. 5 – Violazione degli obblighi informativi da parte delle imprese qualificate nei confronti delle S.O.A.
Art. 6 – Violazione da parte delle S.O.A.
Art. 7 – Diritto di accesso
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Art. 9 – Comunicazioni
Art. 10 – Segnalazioni
Art. 11 – Fase pre-istruttoria
Art. 12 – Archiviazioni
Art. 13 – Contestazione dell’addebito
Art. 14 – Fase istruttoria
Art. 15 – Audizioni
Art. 16 – Sospensione dei termini del procedimento
Art. 17 – Comunicazione di risultanze istruttorie
Art. 18 – Conclusione del procedimento
Art. 19 – Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.
Art. 20 – Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.
Art. 21 – Criteri per la quantificazione delle sanzioni
Art. 22 – Disciplina transitoria
Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazioni

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

L’AUTORITÀ

VISTO l’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed, in particolare, gli articoli 80, comma 5, lett. g), f-bis) e fter), 12 e 14; 84, 106, commi 8 e 14, 107, comma 4, 211, comma 1, 213, comma 9 e 13 del medesimo decreto;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, gli articoli da 60 a 96;

VISTO l’atto di organizzazione delle aree e degli uffici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti organizzativi integrativi;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

TENUTO CONTO del Regolamento approvato in data 6 giugno 2018 in merito alla gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di adottare un unico regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di semplificarne le disposizioni

EMANA il seguente Regolamento

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) «Presidente», il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell’Autorità;

d) «codice», il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

e) «linee guida», le linee guida emanate dall’Autorità ai sensi dell’art. 213, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in vigore fino all’emanazione del Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, codice, introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in l. 14 giugno 2019 n. 55;

f) «Regolamento di esecuzione ed attuazione», il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, codice, introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in l. 14 giugno 2019 n. 55;

g) «Regolamento sul Casellario informatico», il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con delibera n. 533 del 6 giugno 2018;

h) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall’Autorità adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;

i) «Casellario», il Casellario informatico di cui all’art. 213, co. 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

j) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per il procedimento sanzionatorio;

k) «dirigente», il dirigente dell’ufficio competente;

l) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. o), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

m) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all’art. 84, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

n) «o.e.», i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. p), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;

p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;

q) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità: www.anticorruzione.it

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:

a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità ex artt. 211, comma 1, 213, commi 9 e 13; 106, commi 8 e 14 e 107, comma 4, codice nonché ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96), Regolamento di esecuzione ed attuazione e delle Linee guida emanate in materia;

b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A. o alle S.O.A. ex artt. 213, comma 13; 80, comma 12 e 84, comma 4-bis, codice;

c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ex art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13;

d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 80, commi 12 e 14; 84, comma 4-bis, codice; art. 74, comma 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione;

e) violazione delle previsioni dell’art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione, da parte delle SOA.

Articolo 3 – Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità

Aggiornamenti: M1 Delibera ANAC 95/2023.

1. Si ha violazione degli obblighi informativi verso l’Autorità qualora:

a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A. o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 213, comma 13, codice;

d) le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei dati nel sistema SIMOG, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità di cui all’art. 213, comma 8, codice;

e) le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, lett. b), 213, commi 9 e 13, codice;

f) i RUP delle S.A. omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

g) le S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’art. 106, commi 8 e 14, e 213, comma 13, codice;

h) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità della nuova scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e., ai sensi della delibera sul contenuto del Casellario e dell’art. 213, comma 13, codice;

i) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 107, co. 4, codice;

j) i RUP omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 80, comma 12, e art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016;

(lettera introdotta dalla Delibera ANAC 95/2023, con rinumerazione delle seguenti)

k) le S.A. e le altre parti omettono di comunicare le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ai sensi del combinato disposto dell’art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13;

l) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 74, comma 6, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Osservatorio le variazioni dei requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6, del medesimo Regolamento;

m) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 3 – Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità

1. Si ha violazione degli obblighi informativi verso l’Autorità qualora:

a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A. o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 213, comma 13, codice;

d) le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei dati nel sistema SIMOG, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità di cui all’art. 213, comma 8, codice;

e) le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, lett. b), 213, commi 9 e 13, codice;

f) i RUP delle S.A. omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

g) le S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’art. 106, commi 8 e 14, e 213, comma 13, codice;

h) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità della nuova scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e., ai sensi della delibera sul contenuto del Casellario e dell’art. 213, comma 13, codice;

i) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 107, co. 4, codice;

f) le S.A. e le altre parti omettono di comunicare le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ai sensi del combinato disposto dell’art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13;

j) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 74, comma 6, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Osservatorio le variazioni dei requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6, del medesimo Regolamento;

k) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda.

Articolo 3 – Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità

1. Si ha violazione degli obblighi informativi verso l’Autorità qualora:

a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A. o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 213, comma 13, codice;

d) le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei dati nel sistema SIMOG, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità di cui all’art. 213, comma 8, codice;

e) le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, lett. b), 213, commi 9 e 13, codice;

f) i RUP delle S.A. omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

g) le S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’art. 106, commi 8 e 14, e 213, comma 13, codice;

h) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità della nuova scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e., ai sensi della delibera sul contenuto del Casellario e dell’art. 213, comma 13, codice;

i) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 107, co. 4, codice;

j) i RUP omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 80, comma 12, e art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016;

f) k) le S.A. e le altre parti omettono di comunicare le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ai sensi del combinato disposto dell’art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13;

j) l) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 74, comma 6, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Osservatorio le variazioni dei requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6, del medesimo Regolamento;

k) m) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda.

Articolo 4 – Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri

1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:

a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell’art. 213, comma 13, codice;

b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell’affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta alle S.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 12 e dell’art. 213, comma 13, codice;

c) le S.A. e le altre parti effettuano comunicazioni false circa le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero circa l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ai sensi del combinato disposto dell’art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13;

d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi dell’art. 84, comma 4 -bis, codice;

e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A.

Articolo 5 – Violazione degli obblighi informativi da parte delle imprese qualificate nei confronti delle S.O.A.

1. Si ha violazione degli obblighi informativi da parte degli o.e. qualificati nei confronti delle S.O.A. nel caso in cui:

a) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice, ai sensi dell’art. 74, comma 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 6 – Violazione da parte delle S.O.A.

1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell’Autorità, sono individuate nell’art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 7 – Diritto di accesso

1. L’accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall’Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.

Articolo 8 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell’istruttoria.

Articolo 9 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10 – Segnalazioni

Aggiornamenti: M1 Delibera ANAC 95/2023.

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:

a) di qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità;

b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare, anche a seguito di segnalazioni da parte delle sezioni regionali dell’Osservatorio nell’ambito delle verifiche del rispetto degli obblighi per il monitoraggio dei contratti pubblici secondo le condizioni stabilite dall’Autorità stessa, l’inadempimento delle S.A. e degli enti aggiudicatori agli obblighi informativi di cui all’art. 213, comma 9, codice;

c) di una S.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;

d) di una S.O.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l’esibizione di documenti non veritieri;

e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Le segnalazioni sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità ovvero, con riferimento all’ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all’Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità avvia, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.

(comma modificato dalla Delibera ANAC 95/2023)

3. Le richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), assegnano ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l’adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l’espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell’Autorità, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 213, comma 13, codice.

4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all’ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:

a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;

b) il documento disconosciuto.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 10 – Segnalazioni

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:

a) di qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità;

b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare, anche a seguito di segnalazioni da parte delle sezioni regionali dell’Osservatorio nell’ambito delle verifiche del rispetto degli obblighi per il monitoraggio dei contratti pubblici secondo le condizioni stabilite dall’Autorità stessa, l’inadempimento delle S.A. e degli enti aggiudicatori agli obblighi informativi di cui all’art. 213, comma 9, codice;

c) di una S.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;

d) di una S.O.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l’esibizione di documenti non veritieri;

e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Le segnalazioni sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all’Autorità entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione.

3. Le richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), assegnano ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l’adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l’espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell’Autorità, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 213, comma 13, codice.

4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all’ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:

a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;

b) il documento disconosciuto.

Articolo 10 – Segnalazioni

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:

a) di qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità;

b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare, anche a seguito di segnalazioni da parte delle sezioni regionali dell’Osservatorio nell’ambito delle verifiche del rispetto degli obblighi per il monitoraggio dei contratti pubblici secondo le condizioni stabilite dall’Autorità stessa, l’inadempimento delle S.A. e degli enti aggiudicatori agli obblighi informativi di cui all’art. 213, comma 9, codice;

c) di una S.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;

d) di una S.O.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l’esibizione di documenti non veritieri;

e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Le segnalazioni sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità ovvero, con riferimento all’ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all’Autorità entro 30 giorni sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità avvia, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.

3. Le richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), assegnano ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l’adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l’espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell’Autorità, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 213, comma 13, codice.

4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all’ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:

a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;

b) il documento disconosciuto.

Articolo 11 – Fase pre-istruttoria

1. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l’inadempimento o l’esibizione di documenti non veritieri all’ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.

2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell’avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale ovvero in originale o copia conforme;

c) le modalità di presentazione dell’integrazione;

d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.

3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:

a) archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 12;

b) procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 13.

Articolo 12 – Archiviazioni

Aggiornamenti: M1 Delibera ANAC 95/2023.

1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell’avvio del procedimento di cui all’art. 13, nei casi:

a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;

(lettera modificata dalla Delibera ANAC 95/2023)

b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;

(lettera modificata dalla Delibera ANAC 95/2023)

c) in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio.

(lettera introdotta dalla Delibera ANAC 95/2023)

Il dirigente, con cadenza bimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.

(punto introdotto dalla Delibera ANAC 95/2023)

2. Il dirigente, dopo l’avvio del procedimento di cui all’art. 13, procede all’archiviazione nei casi in cui:

(alinea modificato dalla Delibera ANAC 95/2023)

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.

Le archiviazioni sono soggette a ratifica da parte del Consiglio.

(punto introdotto dalla Delibera ANAC 95/2023)

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 12 – Archiviazioni

1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell’avvio del procedimento di cui all’art. 13, nei casi di:

a) di insussistenza dei presupposti;

b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss..

2. Il dirigente procede all’archiviazione nei casi in cui:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.

Articolo 12 – Archiviazioni

1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell’avvio del procedimento di cui all’art. 13, nei casi di:

a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;

b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss..;

c) in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio.

Il dirigente, con cadenza bimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.

2. Il dirigente, dopo l’avvio del procedimento di cui all’art. 13, procede all’archiviazione nei casi in cui:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.

Le archiviazioni sono soggette a ratifica da parte del Consiglio.

Articolo 13 – Contestazione dell’addebito

Aggiornamenti: M1r Delibera ANAC 95/2023.

1. La contestazione dell’addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j) e k), anche nei confronti dell’ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell’atto di contestazione, inviato anche al segnalante, deve essere presente l’indicazione:

(alinea modificato dalla Delibera ANAC 95/2023)

a) dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;

b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell’addebito;

c) dell’invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), dinanzi all’ufficio ai sensi dell’art. 15;

d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;

e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

f) dell’obbligo di allegare copia della ricevuta di avvenuto ricevimento del documenti/memorie da parte della controparte, laddove ne ricorrano i presupposti;

g) della casella di P.E.C. dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

h) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, di aderire, entro 10 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l’adempimento, debitamente documentato, all’obbligo informativo o comunicativo; la sanzione è ulteriormente ridotta alla metà se, dopo l’adempimento, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione.

(lettera modificata dalla Delibera ANAC 95/2023)

2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell’Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 74, comma 1, Regolamento di attuazione ed esecuzione ed art. 213, comma 13, codice, è altresì indicato l’avviso che:

a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l’impresa ottemperi a quanto richiesto dall’Autorità;

b) decorso il termine della sospensione, qualora l’o.e. continui ad essere inadempiente, l’Autorità disporrà la decadenza dell’attestazione.

3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:

a) l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’art. 73, Regolamento di esecuzione e attuazione, nel limite massimo irrogabile.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 13 – Contestazione dell’addebito

1. 1. La contestazione dell’addebito è effettuata dal dirigente ed è inviata al soggetto inadempiente e al segnalante. Essa contiene l’indicazione:

a) dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;

b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell’addebito;

c) dell’invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), dinanzi all’ufficio ai sensi dell’art. 15;

d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;

e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

f) dell’obbligo di allegare copia della ricevuta di avvenuto ricevimento del documenti/memorie da parte della controparte, laddove ne ricorrano i presupposti;

g) della casella di P.E.C. dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

h) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui astrattamente non ricorra l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive, di aderire al pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo previsto, con la specificazione che il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento.

2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell’Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 74, comma 1, Regolamento di attuazione ed esecuzione ed art. 213, comma 13, codice, è altresì indicato l’avviso che:

a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l’impresa ottemperi a quanto richiesto dall’Autorità;

b) decorso il termine della sospensione, qualora l’o.e. continui ad essere inadempiente, l’Autorità disporrà la decadenza dell’attestazione.

3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:

a) l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’art. 73, Regolamento di esecuzione e attuazione, nel limite massimo irrogabile.

Articolo 13 – Contestazione dell’addebito

1. La contestazione dell’addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j) e k), anche nei confronti dell’ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell’atto di contestazione, inviato anche al segnalante, deve essere presente l’indicazione:

a) dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;

b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell’addebito;

c) dell’invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), dinanzi all’ufficio ai sensi dell’art. 15;

d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;

e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

f) dell’obbligo di allegare copia della ricevuta di avvenuto ricevimento del documenti/memorie da parte della controparte, laddove ne ricorrano i presupposti;

g) della casella di P.E.C. dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

h) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui astrattamente non ricorra l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive il procedimento non sia avviato ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, di aderire, entro 10 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura pari al doppio del minimo previsto, con la specificazione che il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento del minimo edittale previsto, solo dopo l’adempimento, debitamente documentato, all’obbligo informativo o comunicativo; la sanzione è ulteriormente ridotta alla metà se, dopo l’adempimento, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione.

2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell’Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 74, comma 1, Regolamento di attuazione ed esecuzione ed art. 213, comma 13, codice, è altresì indicato l’avviso che:

a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l’impresa ottemperi a quanto richiesto dall’Autorità;

b) decorso il termine della sospensione, qualora l’o.e. continui ad essere inadempiente, l’Autorità disporrà la decadenza dell’attestazione.

3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:

a) l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’art. 73, Regolamento di esecuzione e attuazione, nel limite massimo irrogabile.

Articolo 14 – Fase istruttoria

1. Possono partecipare all’istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 13. Essi hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;

b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;

c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A.;

d) l’indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;

e) la data dell’eventuale audizione dinanzi all’ufficio competente.

Articolo 15 – Audizioni

Aggiornamenti: M1 Delibera ANAC 95/2023.

1. Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell’addebito di cui all’art. 13, ad esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 3, co. 1, lett. d).

(comma modificato dalla Delibera ANAC 95/2023)

2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

3. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell’ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all’audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.

(comma modificato dalla Delibera ANAC 95/2023)

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 15 – Audizioni

1. Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione i soggetti destinatari della contestazione dell’addebito di cui all’art. 13.

2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

3. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell’ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all’audizione. Un originale è consegnato a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Articolo 15 – Audizioni

1. Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell’addebito di cui all’art. 13, ad esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 3, co. 1, lett. d).

2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

3. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell’ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all’audizione. Un originale Una copia del verbale è consegnatoa a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Articolo 16 – Sospensione dei termini del procedimento

Aggiornamenti: M1 Delibera ANAC 95/2023.

1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

a) audizione disposta ai sensi dell’art. 15 e 17;

b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a);

c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b);

d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2;

e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all’art. 14, comma 2.

(lettera introdotta dalla Delibera ANAC 95/2023)

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.

3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:

a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti;

b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall’avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

(lettera modificata dalla Delibera ANAC 95/2023)

4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all’audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.

(comma modificato dalla Delibera ANAC 95/2023)

5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 16 – Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

a) audizione disposta ai sensi dell’art. 15 e 17;

b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a);

c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b);

d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.

3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:

a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti;

b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Articolo 16 – Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

a) audizione disposta ai sensi dell’art. 15 e 17;

b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a);

c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b);

d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2.;

e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all’art. 14, comma 2.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.

3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:

a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti;

b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Formatosi il giudicato, il dirigente Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall’avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all’audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Articolo 17 – Comunicazione di risultanze istruttorie

1. Il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell’addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all’art. 13.

2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall’istruttoria ai soggetti di cui all’art. 13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l’audizione ai sensi dell’art. 15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell’istruttoria.

Articolo 18 – Conclusione del procedimento

Aggiornamenti: M1r Delibera ANAC 95/2023.

1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell’elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, il dolo o la colpa grave[,] tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:

(alinea modificato dalla Delibera ANAC 95/2023)

a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

a) l’archiviazione;

(lettera modificata dalla Delibera ANAC 95/2023)

b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria;

c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;

d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l’autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 18 – Conclusione del procedimento

1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, per i casi di falso, tenuto conto della gravità dei fatti oggetto di falso, sottopone la questione al Consiglio che può:

a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

a) il non luogo a procedere;

b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria;

c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;

d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;

3. Nel provvedimento di cui al comma 3, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l’autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

Articolo 18 – Conclusione del procedimento

1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, per i casi di falso di cui all’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, il dolo o la colpa grave[,] tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto di falso, sottopone la questione al Consiglio che può:

a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

a) il non luogo a procedere l’archiviazione;

b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria;

c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;

d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l’autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

Articolo 19 – Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.

1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:

a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico;

b) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. g), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;

c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

2. L’annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell’adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.

3. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 20 – Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.

1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:

a) l’archiviazione del procedimento;

b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 213 comma 13, codice, nonché l’annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave;

c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice, l’annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, nei casi previsti dall’art. 73, commi 3 e 4, Regolamento di attuazione ed esecuzione, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.

2. L’annotazione nel Casellario viene effettuata dall’ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.

3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 73, co. 3, Regolamento di attuazione ed esecuzione, il Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A..

4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.

Articolo 21 – Criteri per la quantificazione delle sanzioni

Aggiornamenti: M1 Delibera ANAC 95/2023.

1. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i criteri di cui all’art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:

a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso;

b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;

(lettera modificata dalla Delibera ANAC 95/2023)

d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Delibera ANAC 95/2023

Articolo 21 – Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i criteri di cui all’art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:

a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso;

b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, qualora sia ragionevole prendere in considerazione tale elemento;

d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione.

Articolo 21 – Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i criteri di cui all’art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:

a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso;

b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, qualora sia ragionevole prendere in considerazione tale elemento ovvero, nei procedimenti di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;

d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione.

Articolo 22 – Disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia ancora stata effettuata la contestazione dell’addebito alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 23 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 dell’8 aprile 2014).