Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione
Norme di sola modifica (superate)
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: in GU L 297 del 31.10.2019.
Entrata in vigore: dal 20.11.2020 (20° giorno dalla pubblicazione, v. art. 2).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2009/81/UE (appalti nei settori difesa e sicurezza).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (superate dal Regolamento 2021/1950/UE, che ha ulteriormente modificato le soglie).
Ultimo aggiornamento: 31.10.2019 (data di pubblicazione).
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e’ consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
(3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE e’ opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE e’ cosi’ modificato:
(1) alla lettera a), «443 000 EUR» e’ sostituito da «428 000 EUR»;
(2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» e’ sostituito da «5 350 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.