Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica (convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8)

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

Entrata in vigore:

Variazioni:

  1. Legge di conversione (modifica l’art. 1).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 1, co. 9-bis, modifica l’art. 177 D.lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).

Attuazione: –

Vigenza: norma di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 29.2.2020 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Art. 44 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’ dell’azione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure organizzative e finanziarie per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonche’ in materia di innovazione tecnologica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Aggiornamenti: M1 Legge di conversione.

(articolo modificato dalla Legge di conversione)

omissis

9-bis. All’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia’ in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020”.

omissis

Testi storici
Testo iniziale (ante conversione) M1 A seguito della Legge di conversione

Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

omissis

Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

omissis

9-bis. All’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia’ in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020”.

omissis

Omissis
Articolo 44 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica, e’ convertito in legge con le  modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[si omette l’allegato]