Le presenti Linee Guida sono redatte al fine di garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, degli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, di seguito DL76, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla costituzione, alle competenze, alla responsabilita’ e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico, di seguito CCT.
Il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti. Tale nuova disposizione, unitamente al fatto che il ritardo nell’assunzione delle determinazioni e dei pareri del CCT viene sanzionato con il divieto per i componenti di essere nominati in altri collegi, per tre anni a far data dalla maturazione del ritardo, fa presupporre che per il legislatore l’attuale impostazione assume carattere di “sperimentazione” (fino al 31 dicembre 2021), al cui esito potra’ o meno essere sussunta a regime.
La costituzione dei CCT ai sensi del DL76 rappresenta, per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, l’opportunita’ per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. L’istituto, a fronte di un onere per la parte fissa dei costi del CCT di gran lunga inferiore di quello di una commissione di collaudo tecnico- amministrativo in corso d’opera, consentira’, tra l’altro, di limitare il ricorso alle altre procedure di risoluzione delle controversie sicuramente piu’ onerose per le parti, riducendo gli oneri per consulenze di natura tecnica e legale. Viene pertanto offerto alle amministrazioni – al di la’ del carattere di obbligatorieta’ del nuovo istituto normativo per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – un efficace strumento per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte e per contribuire al rilancio economico del sistema Paese, senza sottovalutare l’opportunita’ di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo gia’ nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.
Con tale spirito, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, ritiene indispensabile fornire le seguenti indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori, tese a una rapida e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale del CCT di cui al DL76.
Con riserva di fornire ulteriori indicazioni qualora necessarie.
- AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Soggetti giuridici destinatari della norma
1.1.1. I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti come definite dall’art. 3, c. 1, lett. o), del d.lgs. n. 50/2016. Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 operanti nei settori ordinari, nei settori speciali e nell’ambito delle concessioni.
1.2. Tipologia dei contratti a cui si riferisce la norma
1.2.1. Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del DL76 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi. L’importo di riferimento e’ quello dei lavori a base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
1.2.2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e’ disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria.
1.3. Casi di obbligatorieta’ e casi di facolta’
1.3.1. La costituzione del CCT e’ obbligatoria – fino al 31 dicembre 2021 – nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se gia’ in corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al d.lgs. n. 50/2016.
1.3.2. Il CCT puo’ essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:
a) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento, ai sensi dell’art. 6, c. 5, del DL76, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle
caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonche’ la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione;
b) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all’art. 5 e all’art. 6, commi da 1 a 3, del DL76.
1.3.3. Il CCT dovra’ essere obbligatoriamente costituito anche nel caso in cui l’importo dei lavori superi la soglia comunitaria a seguito di varianti durante la fase di esecuzione del contratto.
1.4. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie
1.4.1. Diversamente da quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 con riferimento all’istituto dell’accordo bonario, applicabile per riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell’importo economico dell’opera compreso tra il 5% ed il 15% dell’importo del contratto, siffatti limiti di importo e di natura non sussistono per le questioni deferibili al CCT. Quest’ultimo svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell’esecuzione dell’opera fin dall’avvio dei lavori, al fine di prevenire l’insorgenza di questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d’arte.
1.4.2. Con specifico riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL76, il CCT puo’ essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni gia’ oggetto di riserva, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori.
- COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI
2.1. Termini di costituzione e durata dell’incarico
2.1.1. L’attivazione del CCT deve intervenire prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del DL76, per i quali la costituzione non sia ancora intervenuta, se ne raccomanda l’immediata costituzione.
2.1.2. Qualora l’importo dei lavori superi la soglia comunitaria in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell’approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT gia’ nella fase preparatoria dell’atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell’esecuzione dei lavori in variante.
2.1.3. Il CCT e’ sciolto entro 30 giorni dalla data della sottocrizione del certificato di collaudo tecnico- amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.
2.1.4. I CCT gia’ costituiti nel periodo di vigenza dell’istituto di cui al DL76 continuano ad operare anche successivamente al 31 dicembre 2021, salvo diverso accordo tra le parti.
2.1.5. Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento puo’ intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.
2.2. Scelta dei componenti e del presidente
2.2.1. I componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di parte.
2.2.2. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, la designazione e’ effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta’ metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Tale designazione dovra’ essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte piu’ diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale, il presidente e’ nominato dalla Regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ stazione appaltante o finanziatore dell’opera, si raccomanda che il presidente venga nominato dallo stesso Ministero su designazione di un organismo competente in materia di lavori pubblici, che garantisca la terzieta’ dello stesso presidente.
2.2.3. La nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, c. 1, lett. c), della direttiva
24/2014 UE, e’ esclusa dalle procedure concorsuali.
2.2.4. Nel caso di CCT facoltativo di cui al punto 1.3.2, lett. a), due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e’ nominato dai soggetti di cui al precedente punto 2.2.2.
2.2.5. Alla sostituzione del presidente e dei componenti, che eventualmente si renda necessaria per indisponibilita’ sopravvenuta o per dimissione dall’incarico per giusta causa di un componente, si provvede con le medesime modalita’ con cui si e’ proceduto alla relativa nomina.
2.2.6. Per le designazioni di parte pubblica si applicano i principi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.
2.3. Inottemperanza dei termini di costituzione
2.3.1. L’inottemperanza, ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, c. 1, del DL76.
2.3.2. Per la stazione appaltante, tale inottemperanza viene valutata ai fini della responsabilita’ del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge. Per l’operatore economico privato, l’eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza dell’obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo.
2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti
2.4.1. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all’art.
6, c. 2, primo periodo, del DL76, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarita’ delle competenze.
2.4.2. Per le funzioni di presidente, oltre ai requisiti di base di cui al precedente punto 2.4.1, puo’ costituire titolo preferenziale, con riferimento al numero e all’importanza delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, nell’ordine:
a) per gli ingegneri e gli architetti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie attinenti la legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti l’edilizia, le infrastrutture e gli impianti, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di responsabile del procedimento, di direttore dei lavori, presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l’accordo bonario. Costituisce inoltre titolo preferenziale l’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti da almeno quindici anni;
b) per i giuristi, aver ricoperto il ruolo di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e il contenzioso amministrativo e civile, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l’accordo bonario. Costituisce inoltre titolo preferenziale l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno quindici anni;
c) per gli economisti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di prima fascia di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di presidente di commissione di collaudo tecnico-
amministrativo e presidente di commissione per l’accordo bonario.
2.4.3. Puo’ costituire titolo preferenziale per la scelta dei componenti, con riferimento al numero e all’importanza delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, oltre ai titoli di cui al punto 2.4.2, nell’ordine:
a) per gli ingegneri e gli architetti, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore delle opere pubbliche, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l’accordo bonario sulle riserve dell’appaltatore, commissario di gara con l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista;
b) per i giuristi, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore delle opere pubbliche, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l’accordo bonario sulle riserve dell’appaltatore, commissario di gara con l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento;
c) per gli economisti, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di programmazione economica e finanziaria, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l’accordo bonario sulle riserve dell’appaltatore, commissario di gara con l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento.
2.5. Casi di incompatibilita’ dei membri e del presidente
2.5.1. È incompatibile con la nomina a componente del CCT colui che:
a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico affidatario attivita’ di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell’affidamento;
b) egli stesso, o un ente, associazione o societa’ di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;
c) ricada in uno dei casi di “conflitto di interesse” di cui all’art. 42 del d.lgs. 50/2016;
d) non sia in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilita’ adeguati all’incarico da assumere;
e) ricada in uno dei casi di cui all’art. 6, c. 8, del DL76.
2.5.2. In considerazione della primaria necessita’ di assicurare l’insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralita’, imparzialita’ ed estraneita’ all’articolazione amministrativa o aziendale delle parti, e’ incompatibile con la nomina a presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 o che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell’affidamento, attivita’ di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell’art. 815, r.d. n. 1443/1940.
2.5.3. Oltre ai casi di incompatibilita’ di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2, non puo’ essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:
a) non acquisisce, se dovuta, l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza;
b) ricada in uno dei casi di incompatibilita’ di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
2.6. Rapporti tra CCT costituito in via facoltativa e in via obbligatoria
2.6.1. Nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai sensi del precedente punto 1.3.2, lettera a) e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sara’ necessario un accordo con l’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento, che dovra’ comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all’esecuzione delle opere.
2.6.2. Nei casi di cui al punto 1.3.2, lett. b), ove a seguito dell’approvazione di una variante tecnica e suppletiva si verifichi, nella fase di esecuzione, il superamento della soglia comunitaria e’ necessario che il CCT nominato in via facoltativa sia confermato e prosegua i lavori anche in regime di obbligatorieta’.
2.6.3. In tutti i casi e’ necessario che venga formalmente disciplinata, con apposito atto aggiuntivo all’incarico conferito in via facoltativa, l’estensione dell’incarico ai componenti con la relativa previsione dei conseguenti compensi economici.
2.7. Determinazione del numero dei componenti
2.7.1. Il CCT e’ costituito da tre o cinque componenti, secondo le specifiche esigenze e tipicita’ del contratto.
2.7.2. L’eventuale opzione esercitata per un CCT composto da cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalita’ di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva di contratti che per la loro particolarita’ richiedono tali apporti all’interno del CCT.
- INSEDIAMENTO, FUNZIONI E COMPETENZE
3.1. Insediamento
3.1.1. Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente.
3.1.2. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione e’ necessario che i componenti il CCT sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell’operatore economico affidatario.
3.1.3. Al piu’ tardi nel verbale di cui al precedente punto 3.1.2, sia il presidente, sia i componenti del CCT dovranno dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilita’ di cui al precedente punto 2.5.
3.1.4. Copia del verbale dell’avvenuta costituzione del CCT e’ inviata alla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici che curera’ il monitoraggio anche ai fini del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all’art. 6, c. 8, del DL76.
3.2. Funzioni e compiti del CCT
3.2.1. Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticita’ che possano rallentare l’iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
3.3. Documenti da fornire al CCT all’atto dell’insediamento, modalita’ e tempi di rilascio
3.3.1. Una volta costituito il CCT le parti hanno l’onere di fornire allo stesso l’intera documentazione inerente il contratto. Nel caso in cui la costituzione, soprattutto per i lavori in corso, intervenga quando l’esecuzione e’ avanzata dovra’ essere inviata al CCT tutta la documentazione che ha gia’ generato riserve e/o problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi.
3.3.2. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all’ostensione di uno o piu’ documenti forniti da controparte.
3.3.3. Al CCT e’ consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto. Non e’ consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.
3.3.4. Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti presuppone che sia stata fornita al CCT tutta la documentazione necessaria per poter adottare le proprie determinazioni. In questo senso e’ la stessa norma a prevedere, in caso di particolari esigenze istruttorie, il maggior termine di giorni 20 dalla comunicazione dei quesiti.
- CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ
4.1. Scopo delle attivita’
4.1.1. Lo scopo di costituzione del CCT, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, e’ quello di consentire che esso sovraintenda all’intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione. In questo senso sembra utile che il CCT fissi riunioni periodiche per rimanere informato sull’andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni.
4.1.2. In assenza dei quesiti, il CCT non puo’ intervenire autonomamente o emettere pareri.
4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni
4.2.1. Al CCT e’ riservata massima liberta’ sulla periodicita’ e sulle modalita’ di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi.
4.2.2. Di ogni riunione del CCT si dovra’ dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato.
4.2.3. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non ha vincoli di sorta ed ha come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.
4.2.4. Il CCT terra’ informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico- amministrativo circa le attivita’ di propria competenza.
4.2.5. Sara’ cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonche’ in forma succinta l’estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.
4.3. Contraddittorio
4.3.1. Il CCT e’ tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.
- DETERMINAZIONI
5.1. Natura delle decisioni del CCT
5.1.1 Le decisioni di cui all’art. 5 del DL76, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione dei lavori, assumono valore di parere. Le decisioni del CCT pertanto, sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni.
5.1.2. Le decisioni di cui all’art. 6 del DL76 sono, invece, da considerarsi “determinazioni” a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d’insorgere o insorta nel corso dell’esecuzione del contratto.
5.1.3. Le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilita’ per le tassative ragioni elencate all’art. 808- ter, secondo comma, c.p.c. Si raccomanda pertanto l’inserimento di apposita clausola nel contratto di affidamento, o al piu’ tardi al momento della costituzione del CCT, che preveda ai sensi dell’art. 6, c. 3, del DL76 la possibilita’ di devolvere la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all’esecuzione del contratto al CCT.
5.1.4. Fermo restando che la volonta’ manifestata anche da una soltanto delle parti e’ sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, al piu’ tardi nel verbale di cui al punto 3.1.2, le parti dovranno precisare espressamente se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo
contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
5.1.5. Nell’ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, quali quelli tipici previsti dall’art. 5 e quelli previsti dall’art. 6, c. 3, relativi alle conseguenze dell’osservanza o dell’inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilita’ delle parti.
5.2. Procedimento, modalita’ e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni
5.2.1. Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo’ essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale.
5.2.2. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo, costituito ai sensi dell’art. 6, c. 5, del DL76
5.3.1. Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell’art. 6, c. 5, del DL76 producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in merito all’amministrazione del procedimento, ma non vincolano il responsabile del procedimento nell’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
- COMPENSI
6.1. Proporzionamento e suddivisione del compenso
6.1.1. Il compenso per ciascun componente del CCT, e’ costituito:
a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico- amministrativo, ridotta del 50%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%.
b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualita’, applicando:
! in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l’importo orario massimo previsto dall’art. 6, c. 2, lett. a), del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%;
! in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l’attivita’ stragiudiziale di cui al Capo IV del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
6.1.2. Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non puo’ comunque superare il triplo della parte fissa di cui al precedente punto 6.1.1, lett. a), stabilito nel verbale di cui al punto 3.1.2, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell’importo dei lavori.
6.1.3. Il compenso della parte variabile e’ decurtato, ai sensi dell’art. 6, c. 7, del DL76, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati.
6.1.4. Il compenso, salvo diversa e specifica disposizione normativa, e’ corrisposto a tutti i componenti del CCT
indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.
6.1.5. Le parti adeguano le misure dei compensi ai componenti del CCT ai criteri del presente articolo, ancorche’ gia’ diversamente stabiliti.
6.2. Gettone unico onnicomprensivo
6.2.1. Ai sensi dell’art. 6, c. 7, secondo periodo, del DL76, a ciascun componente del CCT, in assenza di determinazioni o pareri, spetta un gettone unico onnicomprensivo pari all’importo di cui al precedente punto
6.1.1, lett. a).
6.2.2. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del DL76, qualora l’avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell’importo di contratto, il gettone unico onnicomprensivo per ciascun componente e’ ridotto del 30%.
6.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa
6.3.1. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all’affidamento del contratto, ai sensi del punto 1.3.2, lett. a), sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti
6.1 e 6.2 ridotti del 50%.
6.4. Importo delle spese
6.4.1. L’importo delle spese sulla parte variabile e’ determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all’art. 5 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016.
6.4.2. Il compenso del segretario e’ a carico del CCT.
6.5. Compenso del presidente
6.5.1. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.
6.6. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti
6.6.1. Il compenso dei componenti del CCT e’ ripartito in misura del 50% per ciascuna parte. Per l’attivita’ del CCT di cui al precedente punto 1.3.2, lettera a), il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.
6.6.2. Il compenso e’ corrisposto ai componenti del CCT, per la parte fissa, mediante pagamenti in acconto nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, per la parte variabile, bimestralmente.
6.6.3. Il compenso per la parte fissa per i lavori gia’ contabilizzati e’ corrisposto mediante pagamento nel termine di trenta giorni dal verbale di costituzione del CCT.
6.6.4. Nel verbale della costituzione di cui all’art. 3.1.2, e’ riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% sulla parte fissa di cui al precedente punto 6.2.
6.7. Copertura finanziaria degli oneri a carico della stazione appaltante
6.7.1. La quota parte di oneri del CCT a carico della stazione appaltante, pari al 50% dei costi complessivi, e’ riportata nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, attingendola alla voce imprevisti per i lavori gia’ in corso.
Roma, 21 dicembre 2020
Il Gruppo di Lavoro: Ing. Tullio Russo (Coordinatore), Prof. Arch. Francesco Alessandria, Arch. Mario Avagnina, Ing. Stefano Baccarini, Ing. Francesca Benevento, Prof. Avv. Giuseppe Busia, Prof. Avv. Arturo Cancrini, Avv. Benedetto Carbone, Ing. Giovanni Cardinale, Ing. Massimo Cerri, Dott.ssa Federica Cicinelli, Dott.ssa Laura D´Ambrosio, Cons. Marco De Giorgi, Cons. Carlo Deodato, Prof. Avv. Fabio Francario, Avv. Paolo Grasso, Ing. Giuseppe Ianniello, Cons. Massimo Lasalvia, Cons. Francesco Lombardo, Avv. Maria Gabriella Mangia, Cons. Silvia Martino, Ing. Sergio Minotti, Avv. Fernando Musio, Cons. Benedetto Nappi, Avv. Francesca Ottavi, Avv. Alfredo Storto.
Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ing. Massimo Sessa