Decreto legge 22 marzo 2021, n. 70 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69)

Norma di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

  • il D.L., in GURI, s.g., n. 70 del 22.3.2021;
  • la Legge di conversione, in GURI, s.g., n. 120 del 21.5.2021, s.o. n. 21.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 22.4.2021 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 16);
  • la Legge di conversione, dal 22.5.2021 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione);

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 30-quater modifica l’art. 47 D.L. 34/2019 conv. Legge 58/2019.

Attuazione: –

Vigenza: norma di sola modifica (effetti esauriti con le modifiche apportate).

Ultimo aggiornamento: 21.5.2021 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 30-quater – Incremento del Fondo salva-opere

Art. 43 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica,

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre apposite e piu’ incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi piu’ direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all’economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuita’ di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 30-quater – Incremento del Fondo salva-opere

Aggiornamenti: INS Legge di conversione.

(articolo inserito dalla Legge di conversione)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attivita’ imprenditoriali colpite dall’emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ incrementato di ulteriori [omissis] per l’anno 2021.

2. All’articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: “, ivi compresa la possibilita’ di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a societa’ o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta’, scelti mediante gara” sono sostituite dalle seguenti: “. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili puo’ svolgere l’istruttoria delle domande nonche’ tutte le attivita’ conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di societa’ o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta’, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e, al secondo periodo, le parole: “dalla convenzione” sono sostituite dalle seguenti: “dalle convenzioni”.

Omissis
Articolo 43 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

Legge 21 maggio 2021, n. 69 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge

Articolo 1

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto legge 22 marzo 2021, n. 70

Omissis