Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (convertito con modifiche dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233)
In vigore
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 152/2021, in GURI, n. 265 del 6.11.2021;
- la Legge 233/2021 di conversione, in s.o. n. 48 alla GURI, n. 310 del 31.12.2021.
Entrata in vigore:
- il D.L. 152/2021, il 7.11.2021 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 52);
- la Legge 233/2021 di conversione, il 1.1.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni:
- Legge di conversione (modifica gli artt. 6, 10, 23, 27; inserisce gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater).
Rettifiche: Legge di conversione (oltre le modifiche di cui sopra apporta rettifiche in vari punti).
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
- l’art. 6-bis prevede una norma speciale in materia di progettazione nel PNRR;
- gli artt. 6-ter, 6-quater, e 7, apportano modifiche al D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021, al D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020, al D.Lgs. 50/2016.
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 31.12.2021 (data di pubblicazione della Legge 233/2021)
INDICE
…
Art. 6 – Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria
Art. 6-bis – Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche
Art. 6-ter – Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR
Art. 6-quater – Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti
Art. 7 – Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
…
Art. 10 – Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
…
Art. 23 – Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR
…
Art. 27 – Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali
…
Art. 52 – Entrata in vigore
In appendice
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del turismo, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la pubblica amministrazione, dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 6 – Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria
Aggiornamenti: M1r Legge di conversione
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria).
1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall’operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell’articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.
4. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.
5. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l’applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all’articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1r A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 6 – Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria 1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente: «Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. 2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. 3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà. 4. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1. 5. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all’articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121. |
Articolo 6 – Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria 1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente: «Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4. 1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall’operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell’articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. 3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà. 4. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1. 5. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto. 6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l’applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all’articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Omissis. |
Articolo 6-bis – Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche
Aggiornamenti: INS Legge di conversione
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l’assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell’attivita’ di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 6-ter – Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR
Aggiornamenti: INS Legge di conversione
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilita’, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo’ presentare un’offerta”.
Articolo 6-quater – Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti
Aggiornamenti: INS Legge di conversione
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
1. All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e con funzioni di assistenza per la” sono sostituite dalle seguenti: “nonche’ di”;
b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
“7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e’ ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale e’ ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro”.
Articolo 7 – Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
2. All’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “nonché per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,” sono soppresse;
omissis
omissis
Omissis
Articolo 10 – Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Aggiornamenti: M1 Legge di conversione
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
omissis
2-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: “e locale” sono inserite le seguenti: “, dagli enti del sistema camerale”.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 10 – Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali omissis |
Articolo 10 – Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali omissis 2-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: “e locale” sono inserite le seguenti: “, dagli enti del sistema camerale”. omissis |
Omissis
Articolo 23 – Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR
Aggiornamenti: M1 Legge di conversione
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
omissis
1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all’articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 23 – Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR omissis |
Articolo 23 – Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR omissis 1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all’articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. omissis |
Omissis
Articolo 27 – Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali
Aggiornamenti: M1 Legge di conversione
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
omissis
2-sexies. Il comma 1 dell’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ abrogato.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 27 – Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali omissis |
Articolo 27 – Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali omissis 2-sexies. Il comma 1 dell’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ abrogato. omissis |
Omissis
Articolo 52 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga: la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]