Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili – Decreto 12.11.2021, n. 442 – Modifica delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico” ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge 31 marzo 2021, n.77, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonche’ a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

In vigore

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: pubblicato sul sito del Ministero il 1.12.2021

Entrata in vigore: dal 1.12.2021 (data di pubblicazione sul sito).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: stabilisce le soglie per le opere da sottoporre a “dibattito pubblico” per le opere PNRR-PNC, in attuazione dell’art. 46 D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021.

Attuazione: –

Vigenza: in vigore.

Ultimo aggiornamento: 1.12.2021 (data di pubblicazione)

INDICE

Preambolo

Articolo 1

Allegato 1

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili,

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare, l’articolo 22 rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76, emanato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del predetto Codice, con il quale e’ stato adottato il “Regolamento recante modalita’ di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”, e, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1 del predetto articolo 22, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e’ obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico e sono altresi’ definiti le modalita’ di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, con il quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del predetto d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, e’ stata costituita la Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ed in particolare l’articolo 5, secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e’ ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;

VISTO l’articolo 46 del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77 recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n.108, con il quale e’ stabilita, fra altro, la facolta’ di individuare, entro sessanta giorni dalla data di sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonche’ a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del sopra citato d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76;

VISTA la proposta pervenuta dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico con nota prot. n. 2770 del 20 settembre 2021, deliberata nella seduta del 6 settembre 2021, cosi’ come modificata e integrata con la successiva nota prot. n. 3500 del 27 ottobre 2021;

DECRETA

Articolo 1

1. Gli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77, nonche’ quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, che rientrano nelle soglie dimensionali di cui all’allegato al presente decreto, sono sottoposti obbligatoriamente al dibattito pubblico.

2. L’allegato e’ parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza, ed e’ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

Allegato 1

[Tabella All. 1]
TIPOLOGIE DI OPERE SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o piu’ corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o piu’ corsie. Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 400 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 400 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti. Opere i cui lotti costruttivi o funzionali competano o riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 150 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Porti marittimi commerciali, nonche’ vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste. Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi. Opere offshore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalita’ di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita’ di grande comunicazione. Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei. Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole. Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 30 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e cio’ travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183. Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 3 m³/s.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico. Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 100 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche. Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.