Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15)

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

Entrata in vigore:

Variazioni:

  1. Legge di conversione (inserisce l’art. 1-quinquies).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti:

Attuazione: –

Vigenza: norma di sola modifica (effetti esauriti con l’apporto di modifiche);

Ultimo aggiornamento: 28.2.2022 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo

Art. 1-quinquiesProroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

Art. 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Art. 25 – Entrata in vigore

In appendice

Legge di conversione

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’ dell’azione amministrativa, nonche’ di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonche’ in materia di innovazione tecnologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 1-quinquies – Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

Aggiornamenti: INS Legge di conversione.

(articolo inserito dalla Legge di conversione)

1. Dopo l’articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e’ inserito il seguente:

Art. 31-bis – Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

1. In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Omissis
Articolo 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

omissis

4. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita’ delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

omissis

Omissis
Articolo 25 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[si omette l’allegato]