Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 – Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51)
Vigente
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 21/2022: in GURI, s.g., n. 67 del 21.3.2022;
- la Legge 51/2022 di conversione: in GURI, s.g., n. 117 del 20.5.2022.
Entrata in vigore:
- il D.L. 21/2022: dal 22.3.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 39);
- la Legge 51/2022 di conversione: dal 21.5.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 23 istituisce l'”anticipazione” sugli importi che attingono al “Fondo di adeguamento dei prezzi” di cui all’art. 1-septies, co. 8, D.L. 73/2021 conv. Legge 106/2021. Tale anticipazione si applica anche al “Fondo per la prosecuzione delle opere” di cui all’art. 7 D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020, a norma dell’art. 26, co. 11, D.L. 50/2022 conv. Legge 91/2022.
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 20.5.2022 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 23 – Revisione dei prezzi
…
Art. 39 – Entrata in vigore
In appendice:
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attivita’ produttive;
Considerata la necessita’ e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilita’ del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresi’ all’esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all’anno termico 2022-2023;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell’energia sul mercato italiano;
Considerata la necessita’ e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacita’ amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 23 – Revisione dei prezzi
Aggiornamenti: M1r A seguito della Legge di conversione.
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo’ riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalita’ di cui al citato comma 8, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. All’esito dell’attivita’ istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili puo’ disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
(per l’applicazione dell’anticipazione anche al “Fondo per la prosecuzione delle opere” di cui all’art. 7 D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020, v. art. 26, co. 11, D.L. 50/2022 conv. Legge 91/2022).
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e’ incrementato di [omissis] per l’anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29;
b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di [omissis] per l’anno 2022.
omissis
3-bis. L’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.
Testi storici
| Testo iniziale ante conversione | M1r A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 23 – Revisione prezzi 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo’ riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalita’ di cui al citato comma 8, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell’attivita’ istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili puo’ disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione: a) il Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e’ incrementato di [omissis] per l’anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29. b) La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di [omissis] per l’anno 2022. |
Articolo 23 – Revisione dei prezzi 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo’ riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalita’ di cui al citato comma 8, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. All’esito dell’attivita’ istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili puo’ disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione: a) il Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e’ incrementato di [omissis] per l’anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29; b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di [omissis] per l’anno 2022. omissis 3-bis. L’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni. |
Omissis
Articolo 39 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 20 maggio 2022, n. 51 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga: la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]