Legge 17 maggio 2022, n. 61 – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in GURI n. 135 del 11.6.2022.

Entrata in vigore: dal 26.6.2022 (15° giorno dalla pubblicazione).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratoria di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 6 modifica l’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).

Attuazione: –

Vigenza: norma di modifica.

Ultimo aggiornamento: 11.6.2022 (data della pubblicazione).

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Finalita’
Art. 2 – Definizioni

Art. 6 – Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva

Art. 8 – Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge

Articolo 1 – Finalita’

1. La presente legge e’ volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificita’.

– omissis

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.

Omissis
Articolo 6 – Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.

1. Il comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ sostituito dal seguente:

«1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualita’ dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresi’ conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34 del presente codice, della qualita’ della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche’ quelle di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».

Omissis
Articolo 8 – Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia

omissis

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.