Decreto Legge 21.6.2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122).

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

Entrata in vigore:

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti:

Attuazione: –

Vigenza: norma di modifica.

Ultimo aggiornamento: 19.8.2022 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 17 – Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

Art. 29 – Modalita’ di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche

Art. 47 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge

Omissis
Articolo 17 – Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma e’ abrogato.

Omissis
Articolo 29 – Modalita’ di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche

1. All’articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. La cauzione e’ costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”.

Omissis
Articolo 47 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

Legge 4 agosto 2022, n. 122 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato, il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[si omette l’allegato]