Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (convertito con modifiche dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142)
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 115/2022, in GURI, s.g. n. 185 del 9.8.2022;
- la Legge 142/2022 di conversione, in GURI, s.g., n. 221 del 21.9.2022.
Entrata in vigore:
- il D.L. 115/2022, il 10.8.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 44);
- la Legge 142/2022 di conversione, il 22.9.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni:
- Legge di conversione (inserisce gli artt. 31-bis e 34-bis).
Rettifiche: Legge di conversione (oltre le modifiche di cui sopra apporta rettifiche in vari punti).
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
Attuazione: –
Vigenza: norma di modifica.
Ultimo aggiornamento: 21.9.2022 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 31-bis – Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR
…
Art. 34-bis – Disposizioni per l’adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica
…
Art. 40 – Edilizia penitenziaria
…
Art. 44 – Entrata in vigore
In appendice
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia e dei carburanti, nonche’ per contrastare l’emergenza idrica;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, nonche’ a favore delle regioni e degli enti locali;
Considerata, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attivita’ produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, della giustizia, della difesa e dell’istruzione;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 31-bis – Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR
Aggiornamenti: INS Legge di conversione.
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
omissis
2. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”.
Articolo 34-bis – Disposizioni per l’adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica
Aggiornamenti: INS Legge di conversione.
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
1. All’articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall’Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell’annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell’emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonche’ a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
b) alla rubrica, dopo la parola: “concessioni” sono inserite le seguenti: “e di affidamenti”.
Omissis
Articolo 40 – Edilizia penitenziaria
Aggiornamenti: r Legge di conversione.
1. All’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”;
b) al comma 2, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”;
c) alla rubrica, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”.
2. All’articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
“1-bis. In caso di comprovate necessita’ correlate alla funzionalita’ delle Forze armate o dell’Amministrazione penitenziaria, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all’articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche’ alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.”.
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | r A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 40 – Edilizia penitenziaria 1. All’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”; b) al comma 2, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”; c) alla rubrica, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”. 2. All’articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: “1-bis. In caso di comprovate necessita’ correlate alla funzionalita’ delle Forze armate o dell’Amministrazione penitenziaria, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all’articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche’ alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.”. |
Articolo 40 – Edilizia penitenziaria 1. All’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”; b) al comma 2, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”; c) alla rubrica, dopo le parole: “edilizia giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “e penitenziaria”. 2. All’articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: “1-bis. In caso di comprovate necessita’ correlate alla funzionalita’ delle Forze armate o dell’Amministrazione penitenziaria, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all’articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche’ alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.”. |
Omissis
Articolo 44 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 21 settembre 2022, n. 142 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Articolo 1.
1. Ildecreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]