Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 1 febbraio 2023 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

In vigore

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: in GURI, s.g., n. 55 del 6.3.2023.

Entrata in vigore: dal 6.3.2023 (data di pubblicazione).

Variazioni

  1. D.M. 1.6.2023 (modifica gli artt. 1 e 3)

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: regola l’utilizzo del Fondo di cui all’art. 26, co. 6-quater, D.L. 50/2022 conv. Legge 91/2022.

Attuazione: –

Vigenza: in vigore.

Ultimo aggiornamento: 13.9.2023 (data di pubblicazione del D.M. 1.6.2023).

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Risorse del Fondo
Art. 3 – Accesso alle risorse del Fondo
Art. 4 – Esame delle domande e erogazione delle risorse
Art. 5 – Disposizioni finanziarie
Art. 6 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’art. 26;

Visto l’art. 1, comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che ha modificato l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto l’art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori;

Visto l’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale dispone che, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo art. 26, sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni per l’anno 2024;

Visto l’art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale prevede che, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

Ritenuta, pertanto, la necessità di definire le modalità di richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto

Aggiornamenti: M1 D.M. 1.6.2023

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).

2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche’ alle concessioni di lavori in cui e’ parte una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

(punto modificato dal D.M. 1.6.2023 [art. 1])

agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;

ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito del D.M. 1.6.2023

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).

2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;

ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).

2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 30 giugno 2023, nonche’ alle concessioni di lavori in cui e’ parte una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;

ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2 – Risorse del Fondo

1. Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Articolo 3 – Accesso alle risorse del Fondo

Aggiornamenti: M1 D.M. 1.6.2023

1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024.

2. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità ivi indicate. La piattaforma è operativa fino 31 gennaio 2024.

3. L’istanza di cui al comma 2 comprende:

i dati del contratto di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 (CUP e CIG);

(punto modificato dal D.M. 1.6.2023 [art. 1])

il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;

l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;

l’entità del contributo richiesto;

gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo[;]

nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, redatta ai sensi dell’art. 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle regole di Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

(punto introdotto dal D.M. 1.6.2023 [art. 1])

4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;

II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;

III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;

IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito del D.M. 1.6.2023

Articolo 3 – Accesso alle risorse del Fondo

1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024.

2. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità ivi indicate. La piattaforma è operativa fino 31 gennaio 2024.

3. L’istanza di cui al comma 2 comprende:

i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);

il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;

l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;

l’entità del contributo richiesto;

gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;

II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;

III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;

IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Articolo 3 – Accesso alle risorse del Fondo

1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024.

2. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità ivi indicate. La piattaforma è operativa fino 31 gennaio 2024.

3. L’istanza di cui al comma 2 comprende:

i dati del contratto d’appalto di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 (CUP e CIG);

il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;

l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;

l’entità del contributo richiesto;

gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo[;]

nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, redatta ai sensi dell’art. 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle regole di Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;

II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;

III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;

IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Articolo 4 – Esame delle domande ed erogazione delle risorse

1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell’art. 3, e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;

entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;

entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;

entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1°gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

2. Nei decreti direttoriali di cui al comma 1 sono indicate, altresì, le istanze che non sono accolte e i motivi dell’esclusione. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto dall’art. 3, comma 1. Il rigetto della domanda riproposta è adottato con provvedimento espressamente motivato.

3. Entro trenta giorni dalla adozione dei decreti di riconoscimento delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Articolo 5 – Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.