Decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 – Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (convertito con modifiche dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103).
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. n. 69/2023: in GURI, s.g., n. 136 del 13.6.2023;
- la Legge di conversione, n. 103/2023: in GURI, s.g., n. 186 del 10.8.2023.
Entrata in vigore:
- il D.L.: dal 23.6.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 27);
- la Legge di conversione: dal 11.8.2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni:
- Legge di conversione (inserisce l’art. 24-ter).
Rettifiche:
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 24-ter modifica l’art. 48 D.L. 77/2021.
Attuazione: –
Vigenza: norma di modifica.
Ultimo aggiornamento: 10.8.2023 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 24-ter – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione
…
Art. 27 – Entrata in vigore
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, l’articolo 37;
Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione o l’aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), attraverso l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale agli atti normativi dell’Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute, dell’università e della ricerca, dell’istruzione e del merito, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana il seguente decreto-legge
Omissis
Articolo 24-ter – Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273
Aggiornamenti: INS Legge di conversione.
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
1. All’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta”.
Omissis
Articolo 27 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Legge di conversione
Legge 10 agosto 2023, n. 103 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]