Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 – Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 (convertito con modifiche dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112).

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

Entrata in vigore:

Variazioni: –

Rettifiche: Legge di conversione (apporta rettifiche).

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 11 modifica l’art. 26 D.L. 50/2022.

Attuazione: –

Vigenza: norma di modifica.

Ultimo aggiornamento: 16.8.2023 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione

Art. 44 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge

Omissis
Articolo 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione

Aggiornamenti: r Legge di conversione.

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»;

b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».

Omissis

Testi storici
Testo iniziale (ante conversione) r A seguito della Legge di conversione

Articolo 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure di contrasto “caro materiali”

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»;

b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».

Omissis

Articolo 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.»;

b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione».

Omissis

Omissis
Articolo 44 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

Legge 10 agosto 2023, n. 112 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

Omissis

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[si omette l’allegato]