Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 – Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 (convertito con modifiche dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112).
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. n. 75/2023: in GURI, s.g., n. 144 del 22.6.2023;
- la Legge di conversione, n. 112/2023: in GURI, s.g., n. 190 del 16.8.2023.
Entrata in vigore:
- il D.L.: dal 23.6.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 44);
- la Legge di conversione: dal 17.8.2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione);
Variazioni: –
Rettifiche: Legge di conversione (apporta rettifiche).
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 11 modifica l’art. 26 D.L. 50/2022.
Attuazione: –
Vigenza: norma di modifica.
Ultimo aggiornamento: 16.8.2023 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione
…
Art. 44 – Entrata in vigore
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto-legge
Omissis
Articolo 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione
Aggiornamenti: r Legge di conversione.
1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»;
b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».
Omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | r A seguito della Legge di conversione |
|---|---|
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Articolo 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure di contrasto “caro materiali” 1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»; b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione». Omissis |
Articolo 11 – Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione 1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.»; b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione». Omissis |
Omissis
Articolo 44 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Legge di conversione
Legge 10 agosto 2023, n. 112 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.
Omissis
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]