Regolamento delegato (UE) 2023/2497 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: 16.11.2023, in GUUE L.
Entrata in vigore: dal 1.1.2024 (v. art. 2).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2014/23/UE (concessioni).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 16.11.2023 (data di pubblicazione).
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE e’ consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell’accordo, e’ necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.
(3) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
(4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 382 000 EUR» e’ sostituito da «5 538 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.