Autorità nazionale anticorruzione – Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024 – Revisione del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 – Delibera n. 271 del 20 giugno 2023.
Norma di modifica
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: (avviso) in GURI, s.g., n. 46 del 24.2.20243.
Entrata in vigore: dal 25.2.2023 (v. testo);
Modifiche: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica l’art. 19 del Regolamento ANAC (delibera 271/2023 del 20.6.2023) sul potere sanzionatorio.
Attuazione: –
Vigenza: in vigore
Ultimo aggiornamento: 24.2.2024 (data di pubblicazione).
INDICE
[Testo del provvedimento n.d.r.]
[Entrata in vigore n.d.r.]
Preambolo
Il Consiglio
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
VISTO l’Allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la decisione del Consiglio nell’adunanza del 13 dicembre 2023, punto 31 odg;
DELIBERA Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.
[Modifiche al Regolamento n.d.r.]
L’art. 19 del Regolamento (Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.) è modificato come segue:
1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:
a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico;
b) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e) del codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.
2. L’annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell’adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale. L’annotazione è disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f) del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
3. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.
4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
[Entrata in vigore n.d.r.]
Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell’avviso di pubblicazione
della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità.