Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimentofg
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in s.o. 43 alla GURI n. 305 del 31.12.2024.
Entrata in vigore: dal 1.1.2025 (v. art. 21).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Riferimenti: modifica l’art. 26 del D.Lgs. 50/2022.
Attuazione: –
Vigenza: norma di modifica.
Ultimo aggiornamento: 31.12.2024 (data di pubblicazione).
INDICE
Articolo 1
…
Art. 21 – Entrata in vigore
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge
Articolo 1
Omissis
532. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando» sono inserite le seguenti: «, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,»;
2) al secondo periodo, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo» e le parole: «quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento»;
4) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale»;
5) al quinto periodo, le parole: «per l’anno 2023 e l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
6) al sesto periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l’anno 2025»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quater, le parole: «e di 100 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per l’anno 2026»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025»;
e) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Omissis
Omissis
Articolo 21 – Entrata in vigore
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.