Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 – Misure urgenti per garantire la continuita’ nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche’ l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
In vigore
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: in GURI, s.g. n. 116 del 21.5.2025.
Entrata in vigore: dal 21.5.2025 (v. art. 17).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica il D.lgs. 36/2023 (3° Codice dei contratti pubblici)
Attuazione:
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 21.5.2024 (data di pubblicazione in G.U.).
INDICE
…
Art. 2 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
…
Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi
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Art. 17 – Entrata in vigore
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l’articolo 19;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita’ di taluni settori della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita’ delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l’articolo 1, comma 150;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)» e, in particolare, l’articolo 1, comma 868;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonche’ in materia di divieto di attivita’ parassitarie»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’articolo 95 che reca disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorita’ per la Laguna di Venezia;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l’articolo 1, comma 671;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l’articolo 30, comma 5;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l’articolo 29;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l’articolo 26;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l’articolo 1, comma 505;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche’ disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e, in particolare, l’articolo 20-ter;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» e, in particolare, l’articolo 12;
Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, gli articoli 1, 5, 9, 12, 13 e 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l’articolo 373;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di garantire la tempestiva operativita’ della societa’ Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di favorire l’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita’;
Valutata la necessita’ e l’urgenza di adottare misure in materia di motorizzazione, sia nell’ottica della semplificazione e dell’efficientamento delle relative attivita’ sia con l’obiettivo di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonche’ la resilienza, delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici competenti, mediante la realizzazione di un sistema volto a garantire una maggiore protezione e capacita’ di risposta alle minacce, assicurando un approccio coerente e integrato alla cybersecurity in tutta l’amministrazione;
Considerato che e’ necessario intervenire con urgenza con disposizioni specifiche a sostegno del settore dell’autotrasporto, anche in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti determinato dal protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Ritenuta la necessita’ di intervenire nel quadro normativo del settore dell’autotrasporto nell’ottica di ridurre i tempi di attesa relativi al carico e allo scarico delle merci, nonche’ in materia di tempi di pagamento.
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell’ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere.
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione dei progetti di investimento finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonche’ alla messa in sicurezza delle stesse.
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare ogni utile e urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», che rivestono straordinario rilievo internazionale, imponendo l’adozione di misure urgenti per assicurare l’immediata fruizione degli impianti.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la protezione civile e le politiche del mare.
Emana il seguente decreto-legge.
Omissis
Articolo 2 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.»;
b) all’articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
c) all’articolo 140:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.»
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
4) al comma 8, il primo periodo è soppresso;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 140, è inserito il seguente:
“Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)
1. Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018″.
3. In occasione degli eventi per i quali e’ dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta’ di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita’, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purche’ dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto
dell’Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalita’ delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all’articolo 140, comma 4, e’ stabilito in trenta giorni;
c) l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto e’ identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 7, si applicano, altresi’, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c).»;
e) all’articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all’articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
f) all’articolo 225-bis, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano gia’ stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
g) all’allegato V.2, all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l’articolo 46 e’ inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresi’, le disposizioni del presente articolo.
2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all’articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. In caso di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all’articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della societa’ Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del medesimo codice.».
Omissis
Articolo 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi
1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonche’ a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessita’ di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Omissis
Articolo 17 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.