Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni
Norme di sola modifica (superate)
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: in GU L 297 del 31.10.2019.
Entrata in vigore: dal 20.11.2020 (20° giorno dalla pubblicazione, v. art. 2).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2014/23/UE (concessioni).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (superate dal Regolamento 2021/1951/UE, che ha ulteriormente modificato le soglie).
Ultimo aggiornamento: 31.10.2019, data di pubblicazione.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE e’ consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, la Commissione verifica ogni due anni che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva corrisponda alla soglia stabilita nell’accordo. Poiche’ il valore della soglia calcolato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e’ diverso dal valore della soglia di cui all’articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva, e’ necessario rivedere tale soglia.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» e’ sostituito da «5 350 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.