Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

Norme di sola modifica (superate)

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: in GU L 297 del 31.10.2019.

Entrata in vigore: dal 20.11.2020 (20° giorno dalla pubblicazione, v. art. 2).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2014/24/UE (appalti nei settori ordinari).

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (superate dal Regolamento 2021/1952/UE, che ha ulteriormente modificato le soglie).

Ultimo aggiornamento: 31.10.2019 (data di pubblicazione).

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo e considerando

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE e’ consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiche’ il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e’ diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva, e’ necessario rivedere tali soglie. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE e’ cosi’ modificata:

(1) L’articolo 4 e’ cosi’ modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» e’ sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «144 000 EUR» e’ sostituito da «139 000 EUR»;

c) alla lettera c), «221 000 EUR» e’ sostituito da «214 000 EUR»;

(2) all’articolo 13, il primo comma e’ cosi’ modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» e’ sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» e’ sostituito da «214 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.