Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

Norme di sola modifica (superate)

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: in GU L 337 del 19.12.2017.

Entrata in vigore: dal 1.1.2018 (v. art. 2).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2014/24/UE (appalti nei settori speciali).

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (superate dal Regolamento 2019/1828/UE, che ha ulteriormente modificato le soglie).

Ultimo aggiornamento: 19.12.2017 (data di pubblicazione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo e considerando

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE e’ consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell’accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore piu’ vicino, delle soglie fissate nell’accordo.

(3) Per motivi di coerenza e’ opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell’accordo.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE e’ cosi’ modificata:

1) L’articolo 4 e’ cosi’ modificato:

a) alla lettera a), l’importo «5 225 000 EUR» e’ sostituito da «5 548 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «135 000 EUR» e’ sostituito da «144 000 EUR»;

c) alla lettera c), l’importo «209 000 EUR» e’ sostituito da «221 000 EUR»;

2) all’articolo 13, il primo comma e’ sostituito dal seguente:

a) alla lettera a), l’importo «5 225 000 EUR» e’ sostituito da «5 548 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «209 000 EUR» e’ sostituito da «221 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.