Regolamento delegato (UE) della Commissione del 15 dicembre 2015 che modifica la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
Norme di sola modifica (superate)
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: in GUUE L 330 del 16.12.2015.
Entrata in vigore: dal 1.1.2016 (v. art. 2).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2004/18/CE (appalti nei settori ordinari).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (la direttiva modificata e’ stata abrogata).
Ultimo aggiornamento: 16.12.2015 (data di pubblicazione).
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 94/800/CE il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (nel seguito «l’accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2004/18/CE e’ permettere alle amministrazioni aggiudicatrici che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A tale scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio piu’ vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza e’ opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/18/CE che non sono oggetto dall’accordo.
(4) La direttiva 2004/18/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La direttiva 2004/18/CE e’ cosi’ modificata:
1) l’articolo 7 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «134 000 EUR» e’ sostituito da «135 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 186 000 EUR» e’ sostituito da «5 225 000 EUR»;
2) all’articolo 8, il paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 186 000 EUR» e’ sostituito da «5 225 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «EUR 5 186 000» e’ sostituito da «EUR 5 225 000»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 186 000 EUR» e’ sostituito da «5 225 000» EUR;
5) all’articolo 67, il paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «134 000 EUR» e’ sostituito da «135 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.