Regolamento (UE) della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
Norme di sola modifica (superate)
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: in GUUE L 335 del 14.12.2013.
Entrata in vigore: dal 1.1.2014 (v. art. 4).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica le soglie delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE (direttive appalti nei settori speciali, ordinari e difesa-sicurezza).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (superate dai Regolamenti 2015/2340, 2015/2341 e 2015/2342/UE, che hanno ulteriormente modificato le soglie).
Ultimo aggiornamento: 14.12.2013 (data di pubblicazione).
INDICE
Articolo 1 [modifiche alla direttiva 2004/17/CE]
Articolo 2 [modifiche alla direttiva 2004/18/CE]
Articolo 3
Articolo 4
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare l’articolo 68,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «l’accordo»). Occorre che l’accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e’ permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, e’ opportuno che le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo siano allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato per difetto al migliaio piu’ vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza e’ opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente e’ opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1 [modifiche alla direttiva 2004/17/CE]
La direttiva 2004/17/CE e’ cosi’ modificata:
1) Il testo dell’articolo 16 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» e’ sostituito da «414 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» e’ sostituito da «5 186 000 EUR».
2) Il testo dell’articolo 61 e’ cosi’ modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «400 000 EUR» e’ sostituito da «414 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «400 000 EUR» e’ sostituito da «414 000 EUR».
Articolo 2 [modifiche alla direttiva 2004/18/CE]
La direttiva 2004/18/CE e’ cosi’ modificata:
1) Il testo dell’articolo 7 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» e’ sostituito da «134 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» e’ sostituito da «207 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» e’ sostituito da «5 186 000 EUR».
2) All’articolo 8, il primo comma e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 000 000 EUR» e’ sostituito da «5 186 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» e’ sostituito da «207 000 EUR».
3) All’articolo 56, l’importo «5 000 000 EUR» e’ sostituito da «5 186 000 EUR».
4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 000 000 EUR» e’ sostituito da «5 186 000 EUR».
5) All’articolo 67, il paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» e’ sostituito da «134 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» e’ sostituito da «207 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «200 000 EUR» e’ sostituito da «207 000 EUR».
Articolo 3 [modifiche alla direttiva 2009/81/CE]
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE e’ cosi’ modificato:
1) alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» e’ sostituito da «414 000 EUR»;
2) alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» e’ sostituito da «5 186 000 EUR».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.