Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 – Proroga e definizione di termini (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19)
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 244/2016: in GURI, n. 304 del 30.12.2016;
- la Legge di 19/2017 di conversione: in s.o. n. 14 alla GURI, n. 49 del 28.2.2017.
Entrata in vigore:
- il D.L. 244/2016: dal 30.12.2016 (giorno della pubblicazione, v. art. 16);
- la Legge 19/2017 di conversione: dal 29.2.2017 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 9 modifica l’art. 216 D.lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 28.2.2017 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 9 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
…
Art. 16 – Entrata in vigore
In appendice
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Art. 9 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
omissis
4. All’articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4».
– omissis
Omissis
Articolo 16 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 27 febbraio 2017 n. 19 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
omissis
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]