Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in s.o. alla GURI, n. 310 del 31.12.2021
Entrata in vigore: dal 1.1.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 22).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 1, co. 398, modifica il l’art. 1-septies D.L. 73/2021 conv. Legge 106/2021.
Vigenza: norma di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 31.12.2021 (data di pubblicazione).
INDICE
Articolo 1
…
Articolo 22 – Entrata in vigore
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge
Articolo 1
omissis
398. All’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021” e le parole: “entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021”;
b) al comma 3, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: “del decreto di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei decreti di cui al comma 1”.
omissis
Omissis
Articolo 22 – Entrata in vigore
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.