Legge 3 agosto 1999, n. 265 – Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche’ modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in s.o. n. 149 alla GURI, n. 183 del 6.8.1999. 

Entrata in vigore: dal 21.8.1999 (15° giorno dalla pubblicazione).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 4 modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica. 

Ultimo aggiornamento: 6.9.1999 (data di pubblicazione).

INDICE

Preambolo


Art. 4 – Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini.

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge

Omissis
Articolo 4 – Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini

omissis

2. L’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:

Articolo 23

1 . Il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita’ di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24″.

omissis

omissis