Legge 3 agosto 1999, n. 265 – Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche’ modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
ESTRATTO
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in s.o. n. 149 alla GURI, n. 183 del 6.8.1999.
Entrata in vigore: dal 21.8.1999 (15° giorno dalla pubblicazione).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 4 modifica la Legge 241/1990.
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 6.9.1999 (data di pubblicazione).
INDICE
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Art. 4 – Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini.
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TESTO DEL PROVVEDIMENTO
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge
Omissis
Articolo 4 – Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini
omissis
2. L’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 23
1 . Il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita’ di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24″.
omissis