LEGGE 13 febbraio 2001, n. 45 – Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche’ disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in s.o. n. 50 alla GURI, s.g., n. 58 del 10.3.2001.

Entrata in vigore: dal 25.3.2001 (15° giorno dalla pubblicazione).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 22 modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica. 

Ultimo aggiornamento: 10.3.2001 (data di pubblicazione).

INDICE

Preambolo


Articolo 22

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge

Omissis
Articolo 22

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell’articolo 13, dopo la parola: “regolano” sono aggiunte le seguenti: “, nonche’ ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni”;

b) nel comma 1 dell’articolo 24, dopo le parole: “n. 801,” sono inserite le seguenti: “per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni”.

omissis