Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 – Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

(convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80)

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

  • il D.L., in GURI, s.g., n. 62 del 16.3.2005; 
  • la Legge di conversione, in s.o. n. 91 alla GURI, n. 111 del 14.5.2005.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 17.3.2005 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 16);
  • la Legge di conversione, dal 15.5.2005 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 3 modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 14.5.2005 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo

Art. 3 – Semplificazione amministrativa

Art. 16 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di dotare l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d’azione europeo, cosi’ da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell’interno, delle attivita’ produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per i beni e le attivita’ culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie;

emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 3 – Semplificazione amministrativa

1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:

«Articolo 19 – Dichiarazione di inizio attivita’

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonche’ degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e’ sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente puo’ richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ soltanto qualora non siano attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L’attivita’ oggetto della dichiarazione puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attivita’, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita’ e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione puo’ adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione e’ data comunicazione all’interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attivita’ e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

– omissis

6-bis. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

Articolo 2 – Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o piu’ regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita’, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e’ di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresi’ sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo’ essere proposto anche senza necessita’ di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo’ conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilita’ dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

(comma inserito in sede di conversione)

6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

Articolo 20 – Silenzio assenso

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente puo’ indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumita’, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonche’ agli atti e procedimenti individuati con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis”.

(comma inserito in sede di conversione)

6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(comma inserito in sede di conversione)

6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.

(comma inserito in sede di conversione)

6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facolta’ degli interessati di presentare nuove istanze.

(comma inserito in sede di conversione)

6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu’ lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.

(comma inserito in sede di conversione)

6-octies. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:

“2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente puo’ richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

(comma inserito in sede di conversione)

6-novies. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:

“2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita’ soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e’ stato dato inizio all’attivita’ ai sensi degli articoli 19 e 20”.

(comma inserito in sede di conversione)

6-decies. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

(comma inserito in sede di conversione)

– omissis

Omissis
Articolo 16- Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

 

[spoiler title=’Decreto legge (testo iniziale)’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 – Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

[si omette il preambolo]

Omissis
Articolo 3 – Semplificazione amministrativa

1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:

«Articolo 19 – Dichiarazione di inizio attivita’

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonche’ degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e’ sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente puo’ richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ soltanto qualora non siano attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L’attivita’ oggetto della dichiarazione puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attivita’, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita’ e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione puo’ adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione e’ data comunicazione all’interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attivita’ e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

– omissis

Omissis
Articolo 16- Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Legge 14 maggio 2005 n.80 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

omissis

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

omissis

All’articolo 3:

omissis

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

6-bis. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

Articolo 2 – Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o piu’ regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita’, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e’ di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresi’ sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo’ essere proposto anche senza necessita’ di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo’ conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilita’ dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

Articolo 20 – Silenzio assenso

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente puo’ indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumita’, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonche’ agli atti e procedimenti individuati con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis”.

6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.

6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facolta’ degli interessati di presentare nuove istanze.

6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu’ lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.

6-octies. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:

“2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente puo’ richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

6-novies. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:

“2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita’ soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e’ stato dato inizio all’attivita’ ai sensi degli articoli 19 e 20”.

6-decies. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

omissis