Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
ESTRATTO
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in s.o. n. 75 alla GURI, s.g., n. 94 del 23.4.2010.
Entrata in vigore: dal 8.5.2010 (15° giorno dalla pubblicazione).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica la Legge 241/1990.
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 23.4.2010 (data di pubblicazione).
INDICE
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Art. 27 – Certificazioni
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Art. 85 – Modifiche e abrogazioni
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TESTO DEL PROVVEDIMENTO
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Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l’articolo 41 recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo;
emana il seguente decreto legislativo:
Omissis
Articolo 27 – Certificazioni
1. Nei casi in cui e’ prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita’ equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e’ rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d’interesse generale, tra i quali l’ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorita’ competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche’ agli atti relativi a societa’ per azioni, societa’ in accomandita per azioni, societa’ a responsabilita’ limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicita’ nel registro delle imprese.
Omissis
Articolo 85 – Modifiche e abrogazioni
[Elenco aggiornamenti: 1) D.Lgs. 147/2012]
1. –
(comma abrogato dal D.Lgs. 147/2012 [art. 20, co. 1, lett. a)])
omissis
Testi storici
Testo iniziale
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:
“2 L’attivita’ oggetto della dichiarazione puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio dell’attivita’, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita’ abbia ad oggetto l’esercizio di attivita’ di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attivita’, ove non diversamente previsto, puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.”
…
A seguito del D.Lgs. 147/2012 [art. 20, co. 1, lett. a)]
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:
“2 L’attivita’ oggetto della dichiarazione puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio dell’attivita’, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita’ abbia ad oggetto l’esercizio di attivita’ di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attivita’, ove non diversamente previsto, puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.”