Legge 11 novembre 2011, n. 180 – Norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese
ESTRATTO
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in GURI, s.g., n. 265 del 14.11.2011.
Entrata in vigore: dal 15.11.2011 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 21).
Variazioni:
- D.Lgs. 56/2017 (abroga l’art. 13);
- D.L. 69/2013 conv. Legge 98/2013 (modifica l’art. 15);
- D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011 (abroga l’art. 12).
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica la Legge 241/1990.
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 5.5.2017 (data di pubblicazione del D.Lgs. 56/2017).
INDICE
…
Art. 9 – Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell’articolo 2630 del codice civile
…
Art. 12 – Modifica all’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 13 – Disciplina degli appalti pubblici
…
Art. 15 – Contratti di fornitura con posa in opera
…
Art. 21 – Entrata in vigore
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulgaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Omissis
Articolo 9 – Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell’articolo 2630 del codice civile
1 ss. [omissis]
3. All’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione».
4 ss. [omissis]
Omissis
Articolo 12 – Modifica all’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[Elenco aggiornamenti: 1) D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011, abrogazione]
(articolo abrogato dal D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011 [art. 44, co. 5])
1. Al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 28».
Articolo 13 – Disciplina degli appalti pubblici
[Elenco aggiornamenti: 1) D.Lgs. 56/2017, abrogazione]
(articolo abrogato dal D.Lgs. 56/2017 [art. 129, co. 1, lett. a)], di modifica del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lettera v-bis)])
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea nonche’ sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita’ competenti, purche’ cio’ non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita’ di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l’accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell’ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall’Unione europea, mediante:
1) l’assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a societa’ miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, trasparenza, adeguata pubblicita’, non discriminazione, parita’ di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita’ previsti dall’Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita’ di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell’appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l’individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l’individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunita’ locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell’illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalita’ di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonche’ delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneita’. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita’ competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia’ in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorita’ competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneita’ previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche’ la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
5. E’ fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
Omissis
Articolo 15 – Contratti di fornitura con posa in opera
[Elenco aggiornamenti: 1) D.L. 69/2013 conv. Legge 98/2013 [art. 30, co. 5-quater]
(articolo modificato dal D.L. 69/2013 conv. Legge 98/2013 [art. 30, co. 5-quater])
1. La disposizione prevista dall’articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.
Testi storici
Testo iniziale
1. … forniture con posa in opera …
A seguito del D.L. 69/2013 conv. Legge 98/2013 [art. 30, co. 5-quater]
1. … forniture con posa in opera …
Omissis
Articolo 21 – Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.