Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 – Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148)

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

  • il D.L., in GURI, s.g., n. 188 del 13.8.2011; 
  • la Legge di conversione, GURI, s.g., n. 216 del 16.9.2011.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 13.8.2011 (giorno della pubblicazione, v. art. 20);
  • la Legge di conversione, dal 17.9.2011 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 16.9.2011 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 6 – Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’. Ulteriori semplificazioni

Art. 20 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita’ del Paese con riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita’ dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche’ di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita’ del Paese e il sostegno dell’occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 6 – Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’. Ulteriori semplificazioni

1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita’, la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita’ e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

(lettera modificata in sede di conversione)

2 ss. Omissis

Omissis
Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

 

[spoiler title=’Testo iniziale’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 – Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

[si omette il preambolo]

Omissis
Articolo 6 – Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’. Ulteriori semplificazioni

1. All’art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita’, la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita’ [si riferiscono ad attivita’ liberalizzate] e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2 ss. Omissis

Omissis
Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Legge 14 settembre 2011, n. 148 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge

Articolo 1

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2 ss. [Omissis].

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

Omissis

All’articolo 6:

al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo periodo, le parole: «si riferiscono ad attivita’ liberalizzate e» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» e’ inserita la seguente: «esclusivamente»;

omissis

Omissis