Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

(convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35)

ESTRATTO

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Pubblicazione

  • il D.L., in s.o. n. 27 alla GURI, s.g., n. 33 del 9.2.2012;
  • la Legge di conversione, in s.o. n. 69 alla GURI, n. 82 del 6.4.2012.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 10.2.2012 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 63);
  • la Legge di conversione, dal 7.4.2012 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni

  1. D.Lgs. 50/2016 (modifica l’art. 20).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica la Legge 241/1990.

Attuazione: –

Vigenza: norme di modifica.

Ultimo aggiornamento: 19.4.2016 (data di pubblicazione del D.Lgs. 50/2016).

INDICE

Art. 1 – Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
Art. 2 – Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

Art. 20 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 62 – Abrogazioni
Art. 63 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell’attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equita’, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1 – Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche’ di responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo’ rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche’, entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 2 – Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche'” sono inserite le seguenti: “, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,”.

Omissis
Articolo 20 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1.

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3.

4.

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Testo iniziale

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:

Art. 6-bis – Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e’ acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Autorita’ stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e’ obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche’ i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e’ prevista l’inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e’ verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorita’ entro i termini e secondo le modalita’ previste dalla stessa Autorita’. Con le medesime modalita’, gli operatori economici sono tenuti altresi’ ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l’articolo 6, comma 10, del presente decreto.”

b) all’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: “spese dello sponsor” sono inserite le seguenti: “per importi superiori a quarantamila euro”;

2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi’ le disposizioni dell’articolo 199-bis del presente codice.”;

c) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.”;

d) all’articolo 38, comma 1-ter, le parole: “per un periodo di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un anno”;

e) all’articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all’articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all’articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: “i certificati sono redatti in conformita’ al modello di cui all’allegato XXII” sono sostituite dalle seguenti: “i certificati sono redatti in conformita’ ai modelli definiti dal regolamento.”;

h) dopo l’articolo 199, e’ inserito il seguente:

“Art. 199-bis – Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’, di cui all’articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita’, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresi’ inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e’ dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ per contratti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Nell’avviso e’ altresi’ specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e’ stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita’, mediante una commissione giudicatrice. L’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puo’ indire una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo’, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell’allegato del programma triennale dei lavori dell’anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita’ stabiliti dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche’ i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell’articolo 38 del presente codice, nonche’, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita’ professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita’ economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all’articolo 201 del presente codice.”.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: “In aggiunta alla sanzione pecuniaria,” sono inserite le seguenti: “in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’Autorita’, con dolo o colpa grave,”;

b) l’articolo 84 e’ sostituito dal seguente:

Art. 84 – Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero

1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche’ la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e’ rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’Autorita’, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e’ soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita’ consolari italiane all’estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato puo’ essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione e’ prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, e’ corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 8, con le modalita’ stabilite dall’Autorita’ secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu’ di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta’ nel medesimo Paese, puo’ fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.”.

4. A quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. aa)]

Abrogazione dei commi 1, 3 e 4.

Omissis
Articolo 62 – Abrogazioni

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’allegata Tabella A.

Articolo 63 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegati

Tabella Allegato 1

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
[omissis]
253 Legge 241  07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti comma 1-ter dell’articolo 21-quinquies
[omissis]

 

APPENDICE

 

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Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

[si omette il preambolo]

Articolo 1 – Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche’ di responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo’ rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche’, entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e’ espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Omissis
Articolo 2 – Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche'” sono inserite le seguenti: “, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,”.

Omissis
Articolo 20 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:

Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e’ acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Autorita’ stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e’ obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche’ i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e’ prevista l’inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e’ verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorita’ entro i termini e secondo le modalita’ previste dalla stessa Autorita’. Con le medesime modalita’, gli operatori economici sono tenuti altresi’ ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l’articolo 6, comma 10, del presente decreto.”;

b) all’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: “spese dello sponsor” sono inserite le seguenti: “per importi superiori a quarantamila euro”;

2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi’ le disposizioni dell’articolo 199-bis del presente codice.”;

c) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.”;

d) all’articolo 38, comma 1-ter, le parole: “per un periodo di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un anno”;

e) all’articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all’articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all’articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: “i certificati sono redatti in conformita’ al modello di cui all’allegato XXII” sono sostituite dalle seguenti: “i certificati sono redatti in conformita’ ai modelli definiti dal regolamento.”;

h) dopo l’articolo 199, e’ inserito il seguente:

Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’, di cui all’articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita’, anche semplificati, o i progetti preliminari.

In tale allegato possono essere altresi’ inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e’ dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ per contratti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Nell’avviso e’ altresi’ specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e’ stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita’, mediante una commissione giudicatrice. L’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puo’ indire una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo’, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell’allegato del programma triennale dei lavori dell’anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita’ stabiliti dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche’ i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell’articolo 38 del presente codice, nonche’, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita’ professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita’ economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all’articolo 201 del presente codice.”.

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: “In aggiunta alla sanzione pecuniaria,” sono inserite le seguenti: “in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’Autorita’, con dolo o colpa grave,”;

b) l’articolo 84 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero). –

1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche’ la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e’ rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’Autorita’, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e’ soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita’ consolari italiane all’estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato puo’ essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione e’ prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, e’ corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 8, con le modalita’ stabilite dall’Autorita’ secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu’ di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta’ nel medesimo Paese, puo’ fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.”.

4. A quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Omissis
Articolo 62 – Abrogazioni

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’allegata Tabella A.

Articolo 63 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Omissis
Tabella Allegato 1
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
[omissis]
253 Legge 241  07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti comma 1-ter dell’articolo 21-quinquies
[omissis]

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Legge 4 aprile 2012 n. 35 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato. Il Presidente della repubblica promulga la seguente Legge.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5

All’articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104»;

al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;

al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» e’ sostituita dalla seguente: «previsto»;

al capoverso 9-quinquies, le parole: «e’ espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all’articolo 2» sono soppresse.

[Omissis]

All’articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;

alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;

alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

[Omissis]

All’articolo 62:

al comma 1, la Tabella A di cui all’allegato è sostituita dalla seguente: [omissis]